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Decreto — n. 26224/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26224/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26224/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19641/2024 R.G. proposto da: D'AMICO STEFANO, DI PALMA MARIA PIA, BUGIARDI OBERDAN, D'AMICO CARLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato MANGIONE GIOVANNI (MNGGNN72L18C927O) -ricorrenti- contro FIRE SPA -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.10811/2024 depositata il 25/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 14/01/2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26224/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19641/2024 Numero sezionale 627/2025 Numero di raccolta generale 26224/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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restituzioni alla produzione obbligo di restituzione difetto della cosa spese di ripristino costo degli impianti diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19641/2024 R.G. proposto da: D'AMICO STEFANO, DI PALMA MARIA PIA, BUGIARDI OBERDAN, D'AMICO CARLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato MANGIONE GIOVANNI (MNGGNN72L18C927O) -ricorrenti- contro FIRE SPA -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.10811/2024 depositata il 25/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 14/01/2025;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19641/2024 Numero sezionale 627/2025 Numero di raccolta generale 26224/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 19641/2024 Numero sezionale 627/2025 Numero di raccolta generale 26224/2025 Data pubblicazione 26/09/2025