Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Oscar Lojodice, had not responded to the appellate court's proposal for judgment definition, while the respondent, Fire S.P.A., did not engage in defense. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case without ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the proposal for judgment definition constitutes a waiver, extinguishing the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17611/2024 R.G. proposto da: LOJODICE OSCAR LOJODICE, con domicilio telematico al proprio indirizzo PEC, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (LJDSCR55H02A662W) -ricorrente- contro FIRE S.P.A. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.1005/2024 depositata il 15/07/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 17611/2024 Numero sezionale 625/2025 Numero di raccolta generale 26217/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 17611/2024 Numero sezionale 625/2025 Numero di raccolta generale 26217/2025 Data pubblicazione 26/09/2025