Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26117/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26117/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26117/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2684/2025 R.G. proposto da: BOVA ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELETTI DARIO, con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro GARGIONI STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati TUBI STEFANO e MENARINI GUIDO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1480/2024 depositata il 5/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 26117/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 2684/2025 Numero sezionale 620/2025 Numero di raccolta generale 26117/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali rinuncia alla motivazione condanna al pagamento pecuniario ritiro delle conclusioni civili rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 2684/2025 Numero sezionale 620/2025 Numero di raccolta generale 26117/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2684/2025 R.G. proposto da: BOVA ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELETTI DARIO, con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro GARGIONI STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati TUBI STEFANO e MENARINI GUIDO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1480/2024 depositata il 5/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 2684/2025 Numero sezionale 620/2025 Numero di raccolta generale 26117/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Presidente di Sezione delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 2684/2025 Numero sezionale 620/2025 Numero di raccolta generale 26117/2025 Data pubblicazione 25/09/2025