Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellant, representing two insurance companies, had previously filed a suit against a transport firm but subsequently submitted a withdrawal request. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a lawsuit by the plaintiff, when accepted by the defendant, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further judicial determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27565/2022 R.G. proposto da: GENERALI ITALIA SPA, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 5 - PAL A, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO SIMONE (DMRSMN65A31H501Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FACCO ANDREA (FCCNDR73M26D969H) -ricorrente- contro VISENTINI GIOVANNI TRASPORTI FLUVIOMARITTIMI, elettivamente domiciliato in ROMA Via di Sant'Anselmo, presso lo studio dell’avvocato CARBONE SALVATORE (CRBSVT79D12H792Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAVANNA CECILIA (CVNCCL74E69D969Q), MORDIGLIA ALDO (MRDLDA69M20D969A), LOPEZ DE GONZALO MARCO (LPZMRC56R08D969F) -controricorrente- Numero registro generale 27565/2022 Numero sezionale 619/2025 Numero di raccolta generale 26041/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.384/2022 depositata il 11/04/2022. letta la rinuncia al ricorso delle parti ricorrenti e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19/09/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 27565/2022 Numero sezionale 619/2025 Numero di raccolta generale 26041/2025 Data pubblicazione 24/09/2025