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Decreto — n. 26036/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 26036/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for jurisdictional regulation extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Antonio Basilio, filed a challenge against a first-instance court's hearing minutes, while the condominium opposed the request. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal waiver of the appeal rights.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a jurisdictional regulation appeal within 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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jurisdictional regulation appeal waiver by silence 40-day deadline extinction of proceedings Cassation costs rimborso delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass., ord. 29/03/2023, n. 8912
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di Cass., ord. 29/03/2023, n. 8912(trattandosi di regolamento di competenza); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 12537/2025R.G. e proposto da: PARISI ANTONIO BASILIO MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI MARCO (PRSMRC67L23F158O) -ricorrente- contro CONDOMINIO PALAZZO SAN SEBASTIANO, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTONOCITO CESARE (SNTCSR69B02E532U) -controricorrente- avverso VERBALE DI PRIMA UDIENZA d el GIUDICE DI PACE di MESSINA n.115/2025 de l 15/05/2025 ;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 04/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di Cass., ord. 29/03/2023, n. 8912(trattandosi di regolamento di competenza); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in