Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bari Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, did not act on the court's proposal for case definition, while the respondent and third party maintained their positions. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2430/2025 R.G. proposto da : ROCCIA ANTONIO, ROCCIA CARMELA, ROCCIA ANGELO, RAUSEO MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocati MATERA MASSIMILIANO (MTRMSM69M17A285L) e GAUDIO ANTONIO (GDANTN76B18A662Y) -ricorrente- contro AMCO – Asset Management Company spa, e per essa IQERA ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARNEVALI ANTONELLA (CRNNNL69S63H501Z) e MACCALLINI CARLO (MCCCRL52R16A515I) -controricorrente- nonchécontro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.824/2024 depositata il 13/06/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione in data 12/05/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 04/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso