Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Palermo Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, the City of Agrigento, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Supercondominio Gaia, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence of the appellant constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the termination of the case and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the cassation appeal within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.616/2025 R.G. proposto da : COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’ avvocato SALVAGO RITA (SLVRTI66P63A089J) -ricorrente- contro SUPERCONDOMINIO GAIA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DI BENEDETTO MAURIZIO (DBNMRZ56P01B602M) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1074/2024depositata il 21/06/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 04/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in