Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Macerata Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Although the court proposed a definition under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the appellant did not act within the deadline, resulting in a deemed withdrawal. Consequently, the court ruled that the appeal was renounced and the proceedings terminated without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: FD (AT) Uuc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 140/2025 R.G. proposto da: MERIGGI RAFFAELA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELINI CARLO (NGLCRL61B16C070Q) -ricorrente- contro LAICI STEFANIA -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MACERATA n. 884/2024 depositata il 24/10/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 04/08/2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 140/2025 Numero sezionale 614/2025 Numero di raccolta generale 26027/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 140/2025 Numero sezionale 614/2025 Numero di raccolta generale 26027/2025 Data pubblicazione 24/09/2025