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Decreto — n. 26022/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 26022/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The material facts show that the appellant, Maria Cruciani, did not act on the proposal communicated on August 7, 2025, despite the unique nature of the case exempting it from holiday suspensions. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn and ordered the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day settlement period extinction of cassation proceedings failure to act on proposal allocation of legal costs spese ed oneri comuni divorzio su richiesta comune interesse collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27315/2024 R.G. proposto da : CRUCIANI MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesada ll’avvocato CIARROCCA VITTORIO (CRRVTR70M14I324X) -ricorrente- contro FINO 1 SECURIZATION S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FORMICA DOMENICO (FRMDNC62P06A462Y) -controricorrente- CRUCIANI ROSELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SCREPANTE FABIANA (SCRFBN71T57D542P) e dall’avvocato TOTO' GIANLUCA (TTOGLC74B22D542F) -ricorrente incidentale- nonchécontro BMW BANK GMBH, MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., ANDREUCCI MAURO, MARINA DI PORTO SAN GIORGIO S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1384/2024depositata il 25/09/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla (al quale, per la peculiare natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che sia la ricorrente principale che quella incidentale chiedono la cassazione della sentenza e sono, sul punto, pertanto soccombenti nei confronti della controricorrente, in base ad un comune interesse alla controversia; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna Maria Cruciani e Rosella Cruciani, in solido , al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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