Decreto — n. 26014/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18783/2024 R.G. proposto da : EVANGELISTI MASSIMILIANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHEI GAETANO (MRCGTN68T23H501J) -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.268/2024 depositata il 12/01/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26014/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : EVANGELISTI MASSIMILIANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHEI GAETANO (MRCGTN68T23H501J) -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.268/2024 depositata il 12/01/2024;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18783/2024 R.G. proposto da : EVANGELISTI MASSIMILIANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHEI GAETANO (MRCGTN68T23H501J) -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.268/2024 depositata il 12/01/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (cui non si applica la sospensione feriale, per la natura della controversia) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in base al valore del credito per cui si procede; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il