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Decreto — n. 26004/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26004/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26004/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23889/2024 R.G. proposto da : VEST S.A.S. DELLA VITERBO 2 S.R.L. C, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difesa dall’avvocato GALLETTI GABRIELE (GLLGRL75T22H501O) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) -controricorrente- nonché contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., SPEEDY WALK IMMOBILIARE S.R.L.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26004/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Esclusa la rilevanza di una accettazione, ad opera della ricorrente, della proposta di decisione, in mancanza di una formale rinuncia; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti produzione tardiva di documenti garanzia per i difetti della cosa ritardo ingiustificato violazione del segreto commerciale anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
IN LIQUIDAZIONE -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5457/2024depositata il 19/08/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 27/01/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23889/2024 R.G. proposto da : VEST S.A.S. DELLA VITERBO 2 S.R.L. C, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difesa dall’avvocato GALLETTI GABRIELE (GLLGRL75T22H501O) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) -controricorrente- nonché contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., SPEEDY WALK IMMOBILIARE S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5457/2024depositata il 19/08/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 27/01/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 30/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale, esaurendosi le altre pretesamente diverse domande nella stessa opposizione o nelle immediate conseguenze di un suo accoglimento, secondo i principi affermati fin da Cass. 11111/20) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Esclusa la rilevanza di una accettazione, ad opera della ricorrente, della proposta di decisione, in mancanza di una formale rinuncia; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso