Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the cassation judgment extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Lamola Alfonso, filed an appeal against a lower court ruling but remained silent after the court proposed a summary definition. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant within the 40-day period for a summary decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25097/2024 R.G. proposto da: LAMOLA ALFONSO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato LAMOLA LIBERA (LMLLBR78H52H926P) -ricorrente- contro MONOPOLI CATERINA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.1274/2024 depositata il 07/10/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 25097/2024 Numero sezionale 609/2025 Numero di raccolta generale 26000/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 25097/2024 Numero sezionale 609/2025 Numero di raccolta generale 26000/2025 Data pubblicazione 24/09/2025