Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties were involved in a dispute between Bonechi Luca and Agricola Bonechi S.p.A. against Aquileia Capital Services S.r.l., with the lower court having already issued a judgment. The court ruled that the silence on the proposed definition constituted a formal renunciation of the appeal under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for definition, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26260/2024 R.G. proposto da : BONECHI LUCA e AGRICOLA BONECHI SOCIETA PER AZIONI , in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi d a ll’avvocato MARGIACCHI MARIA GRAZIA (MRGMGR36H41D583D) -ricorrenti- contro AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONETTI FABRIZIO (CRBFRZ69H23H501A) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 797/2024depositata il 02/05/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom