Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25982/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to link arguments to appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25982/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant failed to adequately link her arguments to the specific reasoning of the Court of Appeal's decision. Consequently, the court could not exercise its supervisory power over the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 133 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not sufficiently connect to the specific rationes decidendi of the appealed judgment or lack the necessary specificity and self-sufficiency required for review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal rationes decidendi specificity of grounds self-sufficiency requirement supervisory power c.p.c. Art. 360 costs allocation notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1 n.
Art. 141 comma 2 c.p.c.
Art. 47 c.c.
Art. 133 c.p.c.
Art. 134 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 c.c
158/2018 pubblicata il 06/02/2018, accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto, ritenendo sussistenti tutti i requisiti dell'azione previsti dall'art. 2901 c.c.
artt. 2697 c.c
Considerato che: Ragioni di ordine logico impongono di trattare prima il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
art. 140 c.p
Numero registro generale 1180/2023 Numero sezionale 1366/2025 Numero di raccolta generale 25982/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 140 c.p.c.
artt. 141 comma 2 c.p
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 141 comma 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 17040 del 12/11/2003
Cass., 3, n. 17021 del 20/8/2015
Cass., 3, n. 17021 del 20/8/2015; Cass., 3, n.
Cass., 3, n. 19387 del 2017
17021 del 20/8/2015; Cass., 3, n. 19387 del 2017).
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente FRANCESCA FIECCONI Consigliere ROBERTO SIMONE Consigliere PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO Consigliere ANNA MOSCARINI Consigliere Rel. Oggetto: REVOCATORIA ORDINARIA Ud.04/04/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1180/2023 R.G. proposto da: PIZZIMENTI FIORINA, nata il 6.11.1956 a Isola di Capo Rizzuto, ivi residente alla Loc.tà Capo Rizzuto, Via Capo Bianco, s.n.c., (cod. fisc.:

PZZFRN56S46E339G), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Conca D'oro n. 348 presso lo studio dell'avv. Samuele SCALISE del Foro di Roma (cod. fisc. SCLSML67E16D122S, pec: samuelescalise@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale. -ricorrente- contro BCC NPLS 2018-2 S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, iscritta in data 11-12- 2018 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia n. 35532.1 con Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 Conegliano (IV), Capitale sociale Euro 10.000, iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale Numero registro generale 1180/2023 Numero sezionale 1366/2025 Numero di raccolta generale 25982/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 n. 04970410264, e, per essa, la mandataria doValue S.p.A. (denominazione assunta da doBank S.p.A. come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott.

Salvatore Mariconda, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 00390840239, p. IVA 02659940239, in persona del Dr. Marco Francesco Gatti, procuratore di DoValue S.p.A., giusta procura generale rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dr. Giovanni Castellaneta, con atto per Notar Dr. Carlo Pennazzi Catalani del 19.1022 Rep. 77770 Racc. 29100 (All.1), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto (All.2) dall'Avv.

Alessandra Villecco del Foro di Cosenza (C.F. VLLLSN69S69D086V), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale Villecco Associati sito in 87100 Cosenza alla Via Beato Umile n. 14 (Ai sensi degli artt.133 e 134 c.p.c., si indica il numero di fax 0984.33081 nonché il seguente indirizzo di posta elettronica: villeccoalessandra@slcv.it PEC: slcv@cert.legalmail.it). -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 649/2022 depositata il 9/6/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/4/2025 dalla Consigliera ANNA MOSCARINI.

Rilevato che: La BCC del Crotonese convenne in giudizio Fiorina Pizzimenti per sentir pronunciare la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto Numero registro generale 1180/2023 Numero sezionale 1366/2025 Numero di raccolta generale 25982/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 con cui la stessa aveva donato al figlio Luigi Rocca un magazzino di sua proprietà sito nel comune di Capo Rizzuto. La banca espose di essere creditrice della Pizzimenti, fideiussore della società Eraclesofà e garante anche di un conto corrente aperto dalla debitrice, e di aver ottenuto dal Tribunale di Crotone un decreto ingiuntivo per € 714.018,70.

La Pizzimenti rimase contumace nel giudizio di primo grado. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 158/2018 pubblicata il 06/02/2018, accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto, ritenendo sussistenti tutti i requisiti dell'azione previsti dall'art. 2901 c.c. La Pizzimenti propose appello avverso tale sentenza, lamentando la nullità o inesistenza della notifica dell'atto di citazione per essere stato l'atto notificato in luogo diverso da quello di residenza e consegnato a mani del marito, presunto familiare convivente, con il quale ella non coabitava più dal 2015.

Chiese pertanto di accertare che l'appello era stato tempestivamente proposto entro il termine di sei mesi dall'avvenuta conoscenza dell'esistenza di un processo. Si costituì in giudizio doValue, quale procuratore di BCC NPLS 2018-2 s.r.l., successore di BCC del Crotonese, eccependo la tardività dell'appello e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 649 del 09/06/2022, ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività ritenendo che l'appellante, contumace in primo grado, non avesse dato prova della nullità della notifica dell'atto di citazione, essendo l'atto stato notificato e ricevuto dal marito convivente.

La Corte ha affermato che il valore probatorio delle risultanze anagrafiche può essere superato da una prova contraria rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, e che, in ogni caso, grava sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza del rapporto di convivenza con il consegnatario dell'atto. In secondo luogo, ad avviso della corte territoriale, il domicilio presso il quale era stata perfezionata la notifica corrispondeva al domicilio eletto dalla Pizzimenti nel contratto di mutuo di cui la stessa si era Numero registro generale 1180/2023 Numero sezionale 1366/2025 Numero di raccolta generale 25982/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 fatta garante, con la conseguente esistenza di una seconda ragione per la quale il giudice aveva correttamente ritenuto che la notifica eseguita allo stesso indirizzo indicato dal contratto fosse idonea a perfezionare l'effetto della pendenza del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello, Fiorina Pizzimenti propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resiste BCC NPLS 2018-2 s.r.l. con controricorso. Considerato che: Ragioni di ordine logico impongono di trattare prima il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., dolendosi che la Corte d’Appello abbia ritenuto non aver dato prova dell’inesistenza del rapporto di convivenza pur negando l’ammissione dei mezzi di prova che la stessa aveva richiesto.

Il motivo è inammissibile. Le censure non rispettano i requisiti per potersi fare luogo a sindacato del potere di apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito. Il sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito è inverto circoscritto ai vizi di violazione di legge o di motivazione, e non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti o in una diversa attribuzione del valore probatorio agli elementi acquisiti. La ricorrente non ha dimostrato come il mancato accoglimento delle istanze istruttorie si sia tradotto in una violazione dei principi sull'onere della prova o sulla disponibilità delle prove, né ha evidenziato un errore logico o giuridico nella valutazione già operata dalla Corte d'Appello in ordine alla sufficienza del materiale probatorio già acquisito per decidere la controversia.

La mera allegazione del mancato accoglimento di prove richieste, senza una specifica indicazione della decisività delle stesse e dell'errore giuridico in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel rigettarle, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità. Numero registro generale 1180/2023 Numero sezionale 1366/2025 Numero di raccolta generale 25982/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 e n. 3 c.p.c.

Sostiene che la sentenza abbia ritenuto validamente effettuata la notifica dell’atto di citazione all’indirizzo controverso, quando, invece, la notifica era stata perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., cioè tramite deposito di avviso presso la casa comunale e comunicazione mediante raccomandata. La ricorrente afferma, inoltre, di aver dato prova di non risiedere più all’indirizzo controverso. Il motivo è inammissibile perché non ha alcuna correlazione con le rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata. Questa risulta fondata su due ragioni autonome e sufficienti a sostenere il rigetto dell'appello.

La prima attiene alla prevalenza della dimora di fatto sulle risultanze anagrafiche e all'onere probatorio a carico del destinatario dell'atto. La Corte ha affermato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che "Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.

In particolare, la prevalenza su dette risultanze della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario". La Corte d’Appello ha ritenuto che l’odierna ricorrente non avesse dato prova della mancanza del rapporto di convivenza con il consegnatario dell’atto, così da non poter eccepire la nullità della notifica dell’atto di citazione.

Tale statuizione, conforme ai principi espressi da questa Corte (Cass., 1, n. 5713 Numero registro generale 1180/2023 Numero sezionale 1366/2025 Numero di raccolta generale 25982/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 del 19/4/2002; Cass., 3, n. 11562 del 25/7/2003; Cass., L, n. 12779 del 2/9/2003), non è attinta dai motivi di ricorso in quanto la ricorrente asserisce in modo apodittico di aver fornito la prova della non residenza, ma non si confronta con la specifica motivazione della corte d'appello relativa all'onere di provare l'inesistenza del rapporto di convivenza con il consegnatario, elemento cruciale per la validità della notifica in quel luogo.

La deduzione non affronta direttamente la ratio decidendi che imponeva alla ricorrente un onere probatorio specifico sulla non convivenza, andando oltre la mera produzione di certificazioni anagrafiche. Il motivo non ha alcuna inerenza neppure rispetto alla seconda ratio decidendi della corte d'appello. La corte territoriale ha ritenuto che il domicilio presso il quale era stata perfezionata la notifica corrispondeva a quello indicato dalla Pizzimenti nel contratto di mutuo di cui la stessa si era fatta garante. Questa statuizione è in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui "In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento, atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata" (Cass., 3, n. 17040 del 12/11/2003;

Cass., 3, n. 17021 del 20/8/2015; Cass., 3, n. 19387 del 2017). La mancata correlazione del motivo con entrambe le rationes decidendi della sentenza d'appello rende il motivo inammissibile, in quanto anche una sola di esse, se non adeguatamente censurata, sarebbe sufficiente a mantenere ferma la decisione impugnata. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 141 comma 2 c.p.c. e 47 c.c. e Numero registro generale 1180/2023 Numero sezionale 1366/2025 Numero di raccolta generale 25982/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione al n. 3 e al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

La ricorrente contesta, in modo del tutto apodittico e non autosufficiente, la seconda ratio decidendi dell’impugnata sentenza, relativa al rapporto tra l’indirizzo prescelto per la notifica e quello contenuto nel contratto di mutuo. Il motivo è inammissibile. La censura è formulata in termini generici e privi della necessaria specificità e autosufficienza che debbono connotare il ricorso per cassazione. Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a consentire a questa Corte di comprendere e valutare la fondatezza delle censure proposte, senza dover ricorrere all'esame degli atti di merito.

La ricorrente si limita a contestare apoditticamente la motivazione della impugnata decisione, senza articolare un'argomentazione giuridica chiara e autosufficiente che dimostri l'erroneità dell'applicazione degli artt. 141, comma 2, c.p.c. e 47 c.c. da parte del giudice di merito. La mancanza di una precisa e dettagliata esposizione delle ragioni per cui la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria o insufficiente, in relazione alla seconda ratio decidendi, impedisce a questa Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi ero 10.200,00, di cui euro 10.200,00per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il Numero registro generale 1180/2023 Numero sezionale 1366/2025 Numero di raccolta generale 25982/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 04/04/2025. Il Presidente LUIGI ALESSANDRO SCARANO Numero registro generale 1180/2023 Numero sezionale 1366/2025 Numero di raccolta generale 25982/2025 Data pubblicazione 23/09/2025