Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25905/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court's partial payment order due to insufficient evidence of debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25905/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the bank's appeal against a lower court judgment that ordered the municipality to pay only a portion of the claimed debt. The bank argued that the electronic invoice should be treated as equivalent to the paper one, but the court found the evidence of actual energy consumption insufficient to prove the full credit. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court correctly applied the rules of evidence and burden of proof regarding the disputed facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 cod. civ.; Art. 92 cod. proc. civ.: The Court of Cassation reviews only the attribution of the burden of proof, not the evaluation of evidence; the fixed court fee obligation falls on the losing party regardless of the judgment's amount.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof allocation electronic invoice validity energy supply debt municipal liability court fee obligation evidence evaluation review partial debt recognition credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 cod. civ.
civ., per errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. quanto alla valutazione della prova del consumo effettivo fatturato da Edison, sia ex art.
Art. 92 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. ed errata condanna al pagamento del contributo unificato.
Art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
invocato consente al giudice di escludere la ripetizione di spese ritenute eccessive e superflue, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato ex art. 13 del d.P.R.
Art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/02
e della Eni s.p.a., conveniva, davanti al Tribunale di Pavia, il Comune di Castelletto di Branduzzo (di seguito Comune) perché fosse condannato al pagamento della somma di € 13.572,91 oltre interessi moratori e anatocistici, nonché dell’importo forfettario previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs.
art. 2041 cod. civ
In via di ulteriore subordine, insisteva per la condanna del Comune convenuto a pagare, comunque, un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., in relazione alla diminuzione patrimoniale subìta da Eni ed Edison Energia, sue danti causa.
art. 2697 c.c
in relazione all’art. 2697 c.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.
art. 2697 cod. civ
civ., per errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 92 cod. proc. civ
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 29/05/2018, n. 13395
Cass., 31/08/2020, n. 18092
13395; Cass., 31/08/2020, n. 18092; Cass., 26/06/2023, n.
Cass., 26/06/2023, n. 18198
18092; Cass., 26/06/2023, n. 18198).
Cass., 7/12/2021, n. 38943
in particolare Cass., 7/12/2021, n. 38943).
Cass., Sez. Un., 27/9/2023, n. 27433
Cass., Sez. Un., 27/9/2023, n. 27433).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2204/2024 R.G. proposto da BFF BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO n . 32, presso lo studio dell’avvocato ARNALDI ANDREA DAVIDE che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA n. 103, presso lo studio dell’avvocato CHIUMMIENTO RAFFAELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CERBO PASQUALE, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1923/2023depositata il 12/06/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Banca Farmafactoring s.p.a., quale cessionaria di crediti da somministrazione di energia elettrica della Edison Energia s.p.a. e della Eni s.p.a., conveniva, davanti al Tribunale di Pavia, il Comune di Castelletto di Branduzzo (di seguito Comune) perché fosse condannato al pagamento della somma di € 13.572,91 oltre interessi moratori e anatocistici, nonché dell’importo forfettario previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/02 a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.

In subordine, chiedeva la condanna del Comune al soddisfo del credito, in relazione all’importo accertato in corso di causa. In via di ulteriore subordine, insisteva per la condanna del Comune convenuto a pagare, comunque, un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., in relazione alla diminuzione patrimoniale subìta da Eni ed Edison Energia, sue danti causa. Si costituiva, resistendo, il Comune di Castelletto di Branduzzo.

2. Il Tribunale di Pavia riteneva che la banca cessionaria avesse solo in parte dimostrato l’esistenza del proprio credito, posto che - delle due fatture prodotte - solo quella di Eni dimostrava l’esistenza di un consumo effettivo con riguardo alla fornitura di energia elettrica somministrata al Comune, mentre quella di Edison, in quanto priva di un qualsiasi dettaglio di consumo, non era utile ai fini probatori, e per l’effetto così statuiva: “1) condanna il Comune di Castelletto di Branduzzo a pagare a Banca Farmafactoring s.p.a. la somma di € 2.064,37, con interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. L.vo n. 231/2002 dal 6 aprile 2017 al saldo e con interessi anatocistici maturati ex art.1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell’atto di citazione;

2) condanna il Comune di Castelletto di Branduzzo a pagare a Banca Farmafactoring S.p.A. la somma di € 40,00 ai sensi dell’art. 6, secondo comma del D.L.vo n. 231/2002, come modificato dal D. L.vo novembre 2012, n. 192;

3) condanna il Comune di Castelletto di Branduzzo a rifondere a Banca Farmafactoring S.p.A. le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi”.

3. Contro questa sentenza la BFF BANK s.p.a. (gia’ Banca Farmafactoring s.p.a.) proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1923 del 12 giugno 2023.

5. Avverso tale sentenza BFF BANK propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Castelletto di Branduzzo.

6. E’ stata formulava proposta di definizione accelerata; il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è statoavviato all’adunanza camerale. Il ricorrente ed il resistente hanno depositato rispettiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Erronea o falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 c.p.c. in relazione all’errato esame della fattura ceduta da Edison Energia Spa)”. Deduce che l’impugnata sentenza è viziata sia ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. quanto alla valutazione della prova del consumo effettivo fatturato da Edison, sia ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ,. a causa dell’errata valutazione effettuata nei precedenti gradi di giudizio, in riferimento alla corrispondenza fra la fattura elettronica prodotta da BFF BANK e quella cartacea prodotta dal Comune. 1.1.

Il motivo è inammissibile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è infatti censurabile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche nell’ipotesi in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove (Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., 31/08/2020, n. 18092; Cass., 26/06/2023, n. 18198).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. ed errata condanna al pagamento del contributo unificato. Lamenta che l’impugnata sentenza, in violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la ripetizione di spese ritenute eccessive o superflue, non ha tenuto conto che “la condanna veniva pronunciata in misura sensibilmente inferiore alla domanda, per un importo inferiore alla competenza del tribunale”, di talché l’importo del contributo unificato avrebbe dovuto essere lasciato a carico di parte attrice, che lo aveva anticipato, e non essere posto a carico del convenuto. 2.1.

Il motivo è infondato. Seppure l’art. 92 cod. proc. civ. invocato consente al giudice di escludere la ripetizione di spese ritenute eccessive e superflue, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato ex art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce una obbligazione ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo (cfr. in particolare Cass., 7/12/2021, n. 38943).

3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del Comune controricorrente , seguono la soccombenza.

11. Va disposta la condanna della ricorrente al pagamento altresì di somme, liquidate come in dispositivo ex art. 96, 3° e 4° co., ricorrendone i relativi presupposti di legge ( v. Cass., Sez. Un., 27/9/2023, n. 27433). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente : delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 2.600,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 2.600,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,