Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal by plaintiffs and insurer with cost compensation. Withdrawal effective only after today's communication to the notary. Court remands for interloquence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the joint cassation appeal filed by the plaintiffs against the insurance company and a notary. The plaintiffs and the insurer had jointly withdrawn the appeal and requested cost compensation, but the withdrawal was only communicated to the notary co-respondent today. Consequently, the Court remanded the case to allow the notary to interloque on the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Where parties jointly withdraw a cassation appeal and request cost compensation, the withdrawal becomes effective only upon communication to all co-respondents, requiring a remand for interloquence if such communication is pending.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7165/2023 R.G. proposto da: RUSCIANO SERGIO, FALCONE MARIA PIA, PAOLOZZI ANTONIO, PAOLOZZI ALESSIA, questi ultimi due in proprio e quali eredi di PAOLOZZI GIOVANNI,rappresentati e difesi dall'avvocato DI DATO ALESSANDRO (DDTLSN72P13G273L), con domicilio digitale ex lege -ricorrenti- contro IERVOLINO GIUSEPPE, dall'avvocato IERVOLINO ANGELO ANTONIO (RVLNLN49C10L142E), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro AIG EUROPE LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 93, presso lo studio dell’avvocato FERRARO MARCO (FRRMRC61H03H501Q) che la rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro FINECO BANK SPA, SIME IMMOBILIARE COSTRUZIONE SPA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, DE VIVO CLAUDIO, RUSSO MICHELINA, nella qualità di erede diTRANCHINI IMMA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3838/2022 depositata il 16/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Rilevato quanto segue.
1. Rusciano Sergio, Falcone Maria Pia, da una parte, e Paolozzi Giovanni, Paolozzi Antonio, Paolozzi Alessia, dall’altra, hanno proposto ricorso congiunto nei confronti di AIG Europe S.p.A., nonché degli altri soggetti summenzionati, per la cassazione della sentenza n. 3838 del 16/09/2022, della Corte d’appello di Napoli, con cui è stata riformata in parte la sentenza del Tribunale di Napoli quanto alla quantificazione dei danni patrimoniali e del danno morale subiti a causa della condotta di malagestione accertata in capo al notaio De Vivo, regolando le spese di lite in base all’esito del giudizio di appello. AIG Europe S.p.A. e il notaio Giuseppe Iervolino hanno depositato separati controricorsi, quest’ultimo per resistere al solo terzo motivo, deducendo di intervenire in quanto intimato quale litisconsorte processuale. Gli altri soggetti intimati, di cui in epigrafe, non hanno preso parte al giudizio di legittimità.
2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Napoli con la sentenza n° 3207/2017, pubblicata il 17/03/2017, accoglieva la domanda risarcitoria degli attori qui ricorrenti, accertando e dichiarando la responsabilità professionale per colpa del solo notaio Claudio De Vivo in ragione della predisposizione di una procura falsa e utilizzata per due compravendite immobiliari non andate a buon fine, con grave danno subito dai ricorrenti evitti perché stipulate da un falsus procuratorqualificatosi quale titolare dei beni in base a una procura notarile raccolta dal notaio Claudio De Vivo; per l’ effetto, condannava il convenuto notaio De Vivo al pagamento, in favore degli attori qui ricorrenti, del risarcimento del danno, dichiarando l’operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza professionale contratta dal medesimo notaio con la AIG Europa Limited Spa, condannata pertanto a tenere indenne il proprio assicurato dal pagamento di tutte le somme che questi è tenuto a corrispondere a favore dei medesimi attori.
Il Tribunale, per altro verso, rigettava la domanda nei confronti del notaio Giuseppe Iervolino che aveva rogato le due compravendite nell’interesse dei ricorrenti, ritenendolo non responsabile per non avere preso parte alla truffa, correlata alla falsa procura a vendere. Rigettava altresì le domande nei confronti delle altre parti chiamate a vario titolo a rispondere dell’illecito o dei danni sofferti unitamente ai convenuti notai.
3. Proposto appello dalla compagnia assicuratrice intimata, la Corte accoglieva in parte l’appello e riformava la sentenza quanto alla quantificazione dei danni patrimoniali e del danno morale, confermando per il resto la responsabilità dell’assicurato notaio De Vivo, regolando le spese di lite in base all’esito del giudizio di appello.
4. La controricorrente AIG Europa Limited ha resistito al presente ricorso affidato a sei motivi. Il notaio Iervolino, pur assumendo di non avere un interesse a resistere in quanto non ritenuto responsabile dell’illecito, con controricorso ha resistito al terzo motivo del ricorso relativo al rigetto dell’istanza di ammissione delle prove.
5. In data 1/9/2025, in pendenza del procedimento di cassazione Rusciano Sergio e Falcone Maria da una parte, Pia Paolozzi Antonio e Paolozzi Alessia, anche quali eredi di Paolozzi Giovanni, uno degli originari ricorrenti, nel frattempo deceduto, dall’altra, con distinti atti hanno depositato la loro rinuncia al ricorso con contestuale istanza di pronuncia di estinzione del processo a spese compensate, debitamente sottoscritta dai legali e dalla controparte compagnia assicuratrice AIG Europe Limited S.p.A. per accettazione. Considerato quanto segue.
6. In atti risultano depositati i rispettivi atti di “congiunta rinuncia” al ricorso da parte dei predetti ricorrenti, sottoscritti da questi e dai rispettivi legali nonché da parte della controricorrente AIG Europe Limited S.p.A., in persona del procuratore della detta società, e dai suoi difensori, con adesione all’istanza di compensazione delle spese ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
7. In atti risulta , altresì , che la comunicazione della rinuncia al ricorso al controricorrente notaio Iervolino è avvenuta solo in data odierna a cura della Cancelleria ai sensi del novellato art.390 c.p.c.
8. Stante la necessità di consentire al controricorrente Iervolino di interloquire sulla intervenuta rinuncia al ricorso da parte delle altre parti comunicatagli solo in data odierna, P.Q.M La Corte rinvia la