Ordinanza — n. 25873/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il primo motivo il ricorrente principale denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 160, 101 e 102 cpc in relazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c. - Motivazione apparente o inesistente”. Lamenta che la corte di merito ha ritenuto correttamente eseguita la notifica, a mani del “portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate”, al litisconsorte necessario Venditti Dario. Si duole che la detta notifica non sia stata dichiarata nulla, sia perché “né la parte istante richiedente la notificazione, né l’Ufficiale Giudiziario, né quello postale, hanno compiuto una verifica in ordine alla residenza del Venditti, che figura meramente asserita”, dato che “né nella richiesta di notifica della parte attrice, né nella relazione di notifica dell’Ufficiale Giudiziario, emergano riferimenti in ordine alla effettività della residenza del destinatario in quel comune ed in quel luogo”, sia( e soprattutto ) perché l’Ufficiale Postale aveva completamente trascurato di attestare nella sua relazione l'esistenza “... delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto ...” rientranti nelle categorie contemplate dal 2 ° comma dell'art. 139 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 111 cod. proc. civ, art. 139 cod. proc. civ, art. 2901 cod. civ, art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25873/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La controricorrente Unicredit s.p.a. ed Angera Securitisation s.r.l., controricorrente e ricorrente incidentale, hanno depositato rispettivamemoria.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29047/2022 R.G. proposto da ASCIONE GUSTAVO, rappresentato e difeso dall’avvocato IMONDI AUGUSTO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato SUPPA CLAUDIO GIORGIO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato DE SIMONE ANTONIO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro ANGERA SECURITISATION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria DOVALUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato PISELLI FRANCESCO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro NOVA FINANZA S.P.A., BANCA REGIONALE DI SVILUPPO, VENDITTI DARIO. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3971/2022 depositata il 26/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Unicredit Corporate Banking S.p.A. -poi Unicredit s.p.a.- premettendo di essere creditrice della A D S.p.A. della somma di euro 2.814.291,68, garantita da fideiussione omnibus rilasciata da Ascione Gustavo, lo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, per sentire accertare e dichiarare la nullità o la inefficacia ex art.2901 cod. civ. dell’atto pubblico avente ad oggetto la costituzione di ipoteca volontaria, in quanto posto in essere in chiaro pregiudizio delle sue ragioni creditorie.
Si costituiva, resistendo, Ascione Gustavo, insistendo per il rigetto delle domande tutte formulate dalla Banca, sia in via principale sia in via subordinata. Spiegavano, altresì, distinti interventi adesivi autonomi la Banca Popolare di Sviluppo e la Banca di Credito Popolare. Venditti Dario, creditore ipotecario e parimenti convenuto in giudizio in quanto litisconsorte necessario, rimaneva contumace.
2. Con sentenza n. 2455 del 29 giugno 2016 il tribunale rigettava la domanda.
3. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Unicredit s.p.a., quale incorporante la Unicredit Corporate Banking s.p.a. Nel giudizio di appello si costituivano Ascione Gustavo, che chiedeva il rigetto del gravame, la Banca Regionale di Sviluppo (già Banca Popolare di Sviluppo) e la Banca di Credito Popolare, che concludevano, invece, per l’accoglimento. Spiegavano, altresì, intervento ex art. 111 cod. proc. civ. la Angera Securitisation s.r.l., in qualità di cessionaria della Unicredit, e la Nova Finanza, in qualità di cessionaria della Banca Regionale di Sviluppo.
4. Con sentenza n. 3971/2022 del 26 settembre 2022 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 cod. c iv ., l’inefficacia nei confronti della Unicredit s.p.a. e, quindi, della intervenuta Angera Securitisation s.r.l. - quale cessionaria del credito vantato da Unicredit s.p.a. e rappresentata da doValue s.p.a. - nonché della Banca di Credito Popolare, dell’atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria tra Ascione Gustavo e Venditti Dario.
5. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito l’Ascione propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistono con separati controricorsi la società Unicredit s.p.a., la società Banca di Credito Popolare, la società Angera Securitisation s.r.l., la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale condizionato , affidato ad motivo , cui resiste con controricorso l’Ascione.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La controricorrente Unicredit s.p.a. ed Angera Securitisation s.r.l., controricorrente e ricorrente incidentale, hanno depositato rispettivamemoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 160, 101 e 102 cpc in relazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c. - Motivazione apparente o inesistente”. Lamenta che la corte di merito ha ritenuto correttamente eseguita la notifica, a mani del “portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate”, al litisconsorte necessario Venditti Dario. Si duole che la detta notifica non sia stata dichiarata nulla, sia perché “né la parte istante richiedente la notificazione, né l’Ufficiale Giudiziario, né quello postale, hanno compiuto una verifica in ordine alla residenza del Venditti, che figura meramente asserita”, dato che “né nella richiesta di notifica della parte attrice, né nella relazione di notifica dell’Ufficiale Giudiziario, emergano riferimenti in ordine alla effettività della residenza del destinatario in quel comune ed in quel luogo”, sia( e soprattutto ) perché l’Ufficiale Postale aveva completamente trascurato di attestare nella sua relazione l'esistenza “... delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto ...” rientranti nelle categorie contemplate dal 2 ° comma dell'art. 139 cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denunzia “Violazione e falsa applicazione degli art. 2901 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 comma I n. 5 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. Lamenta che la corte di merito ha fatto erronea applicazione dell’art. 2901 cod. civ., là dove ha considerato l’iscrizione ipotecaria un atto a titolo gratuito, con ogni conseguenza in ordine alla prova della scientia damni in capo al terzo beneficiario dell’atto dispositivo. Sostiene che la corte territoriale avrebbe invece dovuto svolgere la valutazione della gratuità o dell’onerosità dell’atto dispositivo nella considerazione del chiaro ed inequivocabile collegamento causale e negoziale tra l’atto revocando ed il sorgere del credito garantito.
3. Rileva il Collegio che il ricorrente deduce come motivi di ricorso per cassazione le medesime doglianze già svolte in appello e che la adita corte territoriale ha ritenuto infondate, senza prospettare alcuna censura di legittimità, per cui l’intero ricorso risulta formulato in violazione del disposto di cui all'art. 366, 1° comma, cod. proc. civ. 3.1 I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Con particolare riferimento al 1° motivo va osservato che il ricorrente non argomenta in ordine ai lamentati vizi asseritamente affettantila sentenza impugnata.
Nell’invocare, quale error in procedendo, il fatto che la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’art. 139 cod. proc. civ., il ricorrente si limita a riproporre censure già svolte in sede di gravame e su cui il giudice di appello ha già puntualmente argomentato, rigettandole, e finisce sia per sollecitare un riesame di circostanze puramente fattuali, quali quella relativa alla effettività della residenza del destinatario della notifica, sia per contestare il contenuto delle relate di notifica, senza specificare se, dove e quando esso sia stato impugnato con querela di falso.
Secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria non accolta tesi difensiva omettendosi invero di debitamente censurare le rationes decidendi della sentenza impugnata, la censura risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", inammissibile ex art. 366, 1° comma n. 4, c.p.c. (v.
Cass., 24/09/2018, n. 22478). La censura, infatti, deve essere supportata da una critica concreta delle soluzioni adottate dal giudice di merito, attraverso contestazioni specifiche e puntuali. È necessario un confronto analitico tra le soluzioni giuridiche adottate dal giudice e quelle proposte nel motivo di ricorso, e non è sufficiente una semplice contrapposizione tra le conclusioni del ricorrente e la motivazione della sentenza impugnata. In difetto di tale approccio critico e comparativo, il motivo di ricorso risulta inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., impedendo a questa Suprema Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verifica della fondatezza della violazione lamentata(Cass., n. 17330/2015).
Senza sottacersi che la censura risulta altresì formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente non riporta debitamente nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito su cui fonda la medesima. Va al riguardo ribadito che tale requisito non risponde a mero formalismo fine a sé stesso, ma è informato ( anche ) ai principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e ribaditi da Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez.
U., n. 30754 del 2018, cit.). 3.2. Con particolare riferimento al secondo motivo va ulteriormente osservato cheesso è vieppiù inammissibile là dove, contestualmente alla lamentata violazione e falsa applicazione di legge, il vizio di omesso esame risulta dal ricorrente dedotto ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Il vizio in questione risulta infatti formulato in termini assertivi, generici e non conformi agli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “Il controllo previsto dal nuovo n.
5) dell’art. 360 cod. proc. civ. concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (v. Cass. , Sez. Un., 7 /4/ 2014, n. 8053 , e successive conformi).
4. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza, con distrazione di quelle liquidate in favore della Banca di Credito Popolare soc. coop.al suo difensore , dichiara tosi antistatario. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna i l ricorrente in via principale al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 13.200,00, di cui euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Unicredit s.p.a.; in complessivi euro 13.200,00, di cui euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Angera Securisation s.r.l.; in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Banca di Credito Popolare soc. coop., con distrazione in favore del difensore , dichiara tosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore impor