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Decreto — n. 25857/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25857/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25857/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8431/2024 R.G. proposto da : BRAZZO ROSANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato COSIMINI GIOVANNI BATTISTA (CSMGNN74T16H501V) -ricorrente- contro PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA, quale mandataria di TIBERIUS SPV SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) e GARGANI GUIDO (GRGGDU63B25H501D) -controricorrente- PRISMA SPV SRL e , per essa , DOVALUE SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOLE' DOMENICO (NLODNC64R18H101R) -controricorrente- nonchécontro UNICREDIT SPA -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.396/2024 depositata il 19/01/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25857/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in relazione al valore effettivo della controversia, quale si desume dal credito per cui si procede; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare garanzia di locazione non pagata realizzazione forzata di immobili esecuzione del pignoramento sequestro di beni immobili liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8431/2024 R.G. proposto da : BRAZZO ROSANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato COSIMINI GIOVANNI BATTISTA (CSMGNN74T16H501V) -ricorrente- contro PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA, quale mandataria di TIBERIUS SPV SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) e GARGANI GUIDO (GRGGDU63B25H501D) -controricorrente- PRISMA SPV SRL e , per essa , DOVALUE SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOLE' DOMENICO (NLODNC64R18H101R) -controricorrente- nonchécontro UNICREDIT SPA -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.396/2024 depositata il 19/01/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in relazione al valore effettivo della controversia, quale si desume dal credito per cui si procede; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.