Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 25852/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25852/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25852/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 6536/2024 proposto da: PAOLA PARENTI e ALBERTO GERBALDI, rappresentanti e difesi dall’avv.toCLAUDIO GIANGIACOMO, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro FALLIMENTO59386 R.S.I. ’96 S.R.L. (già Cash and Carry G.M. s.r.l., già Eta s.r.l.), in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difesodall’avv.ta TANIA ENZA CASSANDRO, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente - nonché FABIO FLAMINI; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTED’APPELLODI ROMA;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25852/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 6536/2024 proposto da: PAOLA PARENTI e ALBERTO GERBALDI, rappresentanti e difesi dall’avv.toCLAUDIO GIANGIACOMO, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro FALLIMENTO59386 R.S.I. ’96 S.R.L. (già Cash and Carry G.M. s.r.l., già Eta s.r.l.), in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difesodall’avv.ta TANIA ENZA CASSANDRO, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente - nonché FABIO FLAMINI; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTED’APPELLODI ROMA;

Parole chiave

Generato dall'IA
corretta notificazione notifica del cambiamento d'indirizzo finzione di notifica postale inchiesta per falsità atti documenti mancanti azione di rettifica
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 6536/2024 proposto da: PAOLA PARENTI e ALBERTO GERBALDI, rappresentanti e difesi dall’avv.toCLAUDIO GIANGIACOMO, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro FALLIMENTO59386 R.S.I. ’96 S.R.L. (già Cash and Carry G.M. s.r.l., già Eta s.r.l.), in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difesodall’avv.ta TANIA ENZA CASSANDRO, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente - nonché FABIO FLAMINI; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTED’APPELLODI ROMA;

Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 6536/2024 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri -intimati - avverso la sentenza n. 7527/2023 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,depositata il 22/11/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 22/11/2023 , la Corte d’appello di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiaratoinammissibile la querela di falso proposta da Paola Parenti e Alberto Gerbaldi nei confronti della relazione di notificazione con la qualel’ufficiale notificante, Fabi o Flamini, aveva attestato la consegna dell’atto giudiziario notificando (su iniziativa del Fallimento 59386 R.S.I.’96 s.r.l. ) nelle mani di persona qualificatasi come Paola Parenti e, in relazione all’atto destinato al Gerbaldi, come coniuge di quest’ultimo; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha ribadito come l’attestazione resa dall’ufficiale notificante costituisse piena prova fino a querela di falso dei soli fatti e delle dichiarazioni avvenuti in presenza dello stesso, ma non già de lla veridicità e dell’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, con la conseguenza che la veridicità dell’affermazione dell’identità della persona qualificatasi come Paola Parenti, non costituendo oggetto dell’attestazionedell’ufficiale notificante, non poteva ammissibilmente costituireoggetto della proposta querela di falso, non avendo peraltro i querelanti fornito alcuna prova della falsità di quanto viceversa attestatonell’atto impugnato; sottoaltro profilo, la corte territoriale ha evidenziato il carattere di mero errore materiale dell’indicazione del numero civico 233 relativo all’indirizzo di destinazione dell’atto notificando, essendo stata Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 6536/2024 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri dimostrata la corrispondenza di detto numero civico a un negozio, laddove all’esatto numero civico 223 corrispondeva un palazzo sviluppato per più piani, scale e interni, in coerenza con quanto attestatodall’ufficiale giudiziario nel suo riferito accesso presso la scala A,interno 26 di un palazzo; avverso la sentenza d’appello, Paola Parenti e Alberto Gerbaldi propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motiv i d’impugnazione; ilFallimento 59386 R.S.I. ’96 s.r.l. resiste con controricorso; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; rilevatoche, con atto sottoscritto in data 18/ 6 /2025 , i difensori delleparti costituite in questa sede hanno congiuntamente invocato il differimento « dell’udienza in camera di consiglio, prevista in data 1.7.2025, al fine di permettere la finalizzazione e/o l’eventuale formalizzazione delle intese transattive pendenti tra il Fallimento e i Sig.riPaola Parenti e Alberto Gerbaldi »; ritenuto che tale istanza deve ritenersi meritevole di accoglimento;

P.Q.M Rinviala c