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Decreto — n. 25849/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25849/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25849/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8975/2024 R.G. proposto da : C.E.S.A. S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati LIGA PASQUALE (LGIPQL57D09G273E) e PIPITONE VINCENZO (PPTVCN74E21 A176V) -ricorrente- contro ITAL PRESS S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTORANA FABIO (MRTFBA75C12G273I) -controricorrente- nonchécontro RIMI GAETANO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, EMILIANO GIUSEPPE, AMATO PIETRO -intimati- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE di TRAPANI n.113/2024 depositata il 19/02/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25849/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : C.E.S.A. S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati LIGA PASQUALE (LGIPQL57D09G273E) e PIPITONE VINCENZO (PPTVCN74E21 A176V) -ricorrente- contro ITAL PRESS S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTORANA FABIO (MRTFBA75C12G273I) -controricorrente- nonchécontro RIMI GAETANO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, EMILIANO GIUSEPPE, AMATO PIETRO -intimati- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE di TRAPANI n.113/2024 depositata il 19/02/2024;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive spese di difesa tempestività dell'inoltro ritardo del ministero pubblico ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8975/2024 R.G. proposto da : C.E.S.A. S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati LIGA PASQUALE (LGIPQL57D09G273E) e PIPITONE VINCENZO (PPTVCN74E21 A176V) -ricorrente- contro ITAL PRESS S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTORANA FABIO (MRTFBA75C12G273I) -controricorrente- nonchécontro RIMI GAETANO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, EMILIANO GIUSEPPE, AMATO PIETRO -intimati- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE di TRAPANI n.113/2024 depositata il 19/02/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per tardività, con conseguente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso