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Ordinanza Interlocutoria — n. 25832/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25832/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25832/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 10092/2023 proposto da: ASL ROMA 1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA MOLLO e GLORIA DI GREGORIO, con domiciliodigitale ex lege ; -ricorrente - contro STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da gli avv.t i FILIPPO CALCIOLIe MARIA GIULIETTI VIRGULTI , con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6701/2022 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,depositata il 24/10/2022;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 25832/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Marco Dell’Utri con modificazioni nella l egge n. 423/1993 ; dell’art. 2 del d.l gs. n. 502/1992; nonché dell’art. 2, co . 2, lett .

Parole chiave

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rimborso ospedaliero assicurazione complementare in caso d'ospedalizzazione partecipazione alle spese in caso di cura ospedaliera rimborso dell'intervento di cataratta prestazione dell'assicurazione malattie indennità per menomazione dell'integrità
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 10092/2023 proposto da: ASL ROMA 1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA MOLLO e GLORIA DI GREGORIO, con domiciliodigitale ex lege ; -ricorrente - contro STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da gli avv.t i FILIPPO CALCIOLIe MARIA GIULIETTI VIRGULTI , con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6701/2022 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,depositata il 24/10/2022;

Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 10092/2023 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 24/10/2022, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Studio Polispecialistico Nomentano s.r.l. e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la ASL Roma 1 al pagamento, in favore della società attrice, degli importi a quest’ultima dovuti a integrazione della remunerazione alla stessa spettante p er le prestazioni sanitarie specialisticherese in adempimento degli accordi intercorsi tra le parti nelquadro del rapporto di accreditamento della Studio Polispecialistico Nomentanos.r.l. presso il Servizio sanitario nazionale; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale, nell’accertare l’effettiva inesattezza degli adempimenti eseguiti dall’Asl Roma 1 (con la conseguente responsabilità di quest’ultima per il pagamento di quanto ancora dovuto), ha ribadito la sussistenza della legittimazione passiva della Aslrispetto alla domanda di condanna proposta dalla società attrice, dovendoritenersi che detta domanda fosse stata avanzata sulla base degli accordi direttamente concl usi tra la Asl Roma 1 e la stessa società;accordi di per sé inidonei a coinvolgere la diretta responsabilità dellaRegione Lazio, secondo quanto infondatamente preteso dalla Asl; avversola sentenza d’appello, la Asl Roma 1 propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; la Studio Polispecialistico Nomentano s.r.l. resiste con controricorso,cui ha fatto seguito il deposito di memoria; considerato che,con l’unico motivo proposto, la Asl Roma 1 censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 1, co . 10 d.l. n. 324/1993, convertito Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 10092/2023 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri con modificazioni nella l egge n. 423/1993 ; dell’art. 2 del d.l gs. n. 502/1992; nonché dell’art. 2, co . 2, lett .

c) della l egge r eg . Lazio n. 18/1994 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente ritenuto sussistente la legittimazione passiva dellaAsl rispetto alla domanda di condanna proposta dalla controparte , in contrasto con quanto reso palese dalla disciplina normativa espressamente richiamate in ricorso, secondo la quale detta legittimazionepassiva sarebbe piuttosto spettata in capo alla R egione Lazio; che, con decreto del 18 settembre 2024 assunto a seguito di istanza di parte , il Presidente Aggiunto di questa Corte ha rimesso all’esamedelle Sezioni Unite la questione relativa all ’identificazione del soggettopassivamente legittimato rispetto alle pretes e creditorie delle strutturesanitarie convenzionate ; che appare conseguentemente opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione da parte delle Sezioni Unitedi questa Corte; P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa del la risoluzione della questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con decretodel Presidente Aggiu