Decreto — n. 25830/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14063/2024 R.G. proposto da : PIRAS GIOVANNI e PIRAS FERNANDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato USAI GIOVANNI (SUAGNN59R23B354D) -ricorrente- contro REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati SECCHI ANDREA (SCCNDR74T27I452H) e SERRA ANGELA (SRRNGL65M61B354M) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliata ex lege presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 398/2023depositata il 15/12/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25830/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivosul valore di € 201.193,10; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: per la Regione Autonoma Sardegna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; per l’Agenzia delle Entrate Riscossione in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito ed accessori di legge.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14063/2024 R.G. proposto da : PIRAS GIOVANNI e PIRAS FERNANDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato USAI GIOVANNI (SUAGNN59R23B354D) -ricorrente- contro REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati SECCHI ANDREA (SCCNDR74T27I452H) e SERRA ANGELA (SRRNGL65M61B354M) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliata ex lege presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 398/2023depositata il 15/12/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivosul valore di € 201.193,10; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: per la Regione Autonoma Sardegna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; per l’Agenzia delle Entrate Riscossione in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito ed accessori di legge.
Così deci