Decreto — n. 25825/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: FD (SS) Uuc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14915/2024 R.G. proposto da: TERMINE IGNAZIO, che si difende in proprio ex art 86 cod. proc. civ. -ricorrente- contro CINA' ANTONIETTA, TESTONI MARIA ELENA e TESTONI IGNAZIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato CUCCHIARA VINCENZO (CCCVCN70E29G273V) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1014/2024 depositata il 14/06/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 86 cod. proc. civ, art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25825/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14915/2024 Numero sezionale 599/2025 Numero di raccolta generale 25825/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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PDFBox: FD (SS) Uuc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14915/2024 R.G. proposto da: TERMINE IGNAZIO, che si difende in proprio ex art 86 cod. proc. civ. -ricorrente- contro CINA' ANTONIETTA, TESTONI MARIA ELENA e TESTONI IGNAZIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato CUCCHIARA VINCENZO (CCCVCN70E29G273V) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1014/2024 depositata il 14/06/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14915/2024 Numero sezionale 599/2025 Numero di raccolta generale 25825/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22/09/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 14915/2024 Numero sezionale 599/2025 Numero di raccolta generale 25825/2025 Data pubblicazione 22/09/2025