Cassation court dismisses appeal against hospital liability for informed consent violation due to contradictory reasoning on evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against the hospital's liability for violating informed consent, ruling that the lower court's reasoning was contradictory. While the hospital admitted the omission of information, it rejected the claim because the plaintiffs failed to prove the patient would have refused the surgery. The court found this outcome flawed because the plaintiffs had explicitly requested and offered testimonial evidence to prove the patient would have refused, yet the lower court dismissed the claim solely for lack of proof without addressing this evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.c.; Art. 117 c.p.c.: When a court rejects a claim for lack of proof after dismissing a request for evidence regarding the same facts, the reasoning violates the principle of contradictory proceedings and the constitutional minimum standard.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10067/2024 R.G. proposto da: LO NIGRO GIROLAMO, LO NIGRO FILIPPO, LO NIGRO MARIANNA, LO NIGRO NUNZIA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANZALONE DARIO (NZLDRA61P02F205D), SALZANO NICOLA (SLZNCL65R14G273I) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A. QUALE SUCCESSORE DI CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato COLETTI STEFANIA (CLTSFN72C69H501P) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECNE CIV BENFRATELLI DI CRISTINA PA, SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC COOP A RL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 256/2024 depositata il 16/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- Vincenza Mondello è stata sottoposta presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – Di Cristina – Benfratelli ad un intervento di impianto di protesi valvolare aortica. Ne è deceduta. Prima il marito, Salvatore Lo Nigro, poi, deceduto costui, i suoi figli, hanno citato in giudizio l’Azienda, sostenendo responsabilità dei sanitari quanto alla morte della congiunta; l’Azienda ha chiamato in garanzia la società di assicurazione, all’epoca Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop. a .r.l., ora Generali spa.
Hanno chiesto il risarcimento sia dei danni iure proprioche di quelli iure hereditatis. Inoltre, hanno chiesto il risarcimento per i danni da violazione dell’autodeterminazione e quindi del consenso informato. Il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di responsabilità da colpa professionale, escludendo che la morte potesse addebitarsi in qualche modo alla condotta dei sanitari, e quella da violazione del consenso informato in quanto tardiva, ed ha compensato le spese. 2.- Hanno proposto appello gli eredi. Nel relativo giudizio si sono costituiti gli originari convenuti.
La Corte di Appello di Palermo ha ritenuto, per contro, tempestiva la domanda di risarcimento da violazione del consenso informato, ma tuttavia l’ha rigettata nel merito, sul presupposto che gli attori non avevano dimostrato che, ove adeguatamente informata la paziente, o chi per lei, avrebbe assunto una decisione diversa, ossia avrebbe evitato l’intervento. Nel merito, i giudici di appello hanno evidenziato che, ritualmente, il giudice di primo ha acquisito la perizia svolta nel giudizio penale. E che i rilievi mossi a tale perizia, nonché alla sua valutazione da parte del giudice di primo grado, non erano fondati.
Ha dunque confermato ladecisione di appello. 3.- Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso gli eredi della Mondello, con un motivo di censura illustrato da memoria. Si è costituita la società Generali spa con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1.- In via preliminare va rigettata l'eccezione fatta dalla controricorrente di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della prova della notifica della sentenza di secondo grado, e ciò anche ai fini del decorso del termine breve per impugnare. L'eccezione va disattesa in quanto, come precisato anche dai ricorrenti con la memoria, essi hanno depositato la documentazione della notifica, avvenuta mediante posta elettronica certificata da cui risulta la data della notifica della sentenza, con conseguente possibilità di verifica della tempestività del ricorso. 2.- Con l'unico motivo di ricorso si prospetta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Come si è detto, le questioni poste dai ricorrenti erano due. La prima attinente alla responsabilità dei sanitari per la morte del congiunto; la seconda attinente alla responsabilità dei sanitari per l’omessa informazione circa l'intervento da eseguire e la conseguente acquisizione del consenso del paziente. Entrambe le domande sono state, come si è detto, rigettate. Tuttavia, qui è impugnato soltanto il capo di sentenza relativo alla omessa informazione della paziente e dunque alla omessa acquisizione del suo consenso. I giudici di appello hanno rigettato la richiesta di risarcimento sostenendo che, sebbene risulti l'omissione, tuttavia gli attori non hanno dimostrato che, ove adeguatamente informata, la paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento.
I ricorrenti censurano questa decisione osservando come invece avevano articolato una precisa prova testimoniale a dimostrare la circostanza che, ove la signora Mondello fosse stata avvisata dei rischi di aggravamento della propria salute, o addirittura di rischi di sopravvivenza, non avrebbe accettato l'intervento. La richiesta istruttoria fatta nei termini era stata poi reiterata nel corso del giudizio di primo grado. Con la conseguenza che risulta contraddittoria la decisione di appello che, rigetta per difetto di prova la domanda pur dopo aver rigettato le prove a sostegno di essa.
Il motivo è fondato. I giudici di appello, infatti si limitano a dire che l’onere della prova “non è stato rispettato dagli appellanti che non hanno allegato né tanto meno provato – nemmeno in via presuntiva – che, ove correttamente informata, la loro congiunta avrebbe rifiutato l’intervento” (p. 8). Ciò a fronte del fatto che, invece, i ricorrenti avevano tempestivamente chiesto di provare proprio tale circostanza, proponendo una prova per testi volta a dimostrare che, ove informata dei rischi di aggravamento o morte, la paziente avrebbe rifiutatol’intervento.
La motivazione, pertanto, deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il principio del cd. "minimo costituzionale" (Cass. S.U. 8053/2014) , violazione predicabile tutte le volte cheil giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta - non inammissibile di prova delle medesime circostanze (Cass. 26538/ 2017; Cass. 2980/ 2023). La decisione va dunque cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvi