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Ordinanza — n. 25802/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming omitted fact regarding auction car key delivery delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25802/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court omitted a decisive fact regarding the delayed delivery of car keys. The appellant argued the court ignored the auction title as proof of ownership, while the respondent contended police procedures for stolen vehicles justified the delay. The court ruled that the lower court did consider the auction fact but evaluated it differently, and thus no omission occurred under Article 360(5) of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; The omission of a decisive fact requires the fact to be evident from the judgment text or case files and to have been the subject of discussion between the parties, excluding mere disagreement on evidence evaluation.

Parole chiave

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omitted decisive fact Article 360 c.p.c. judgment review auction title validity key delivery delay stolen vehicle procedures inadmissible appeal sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con un unico motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n.
Art. 12 preleggi
D.M. n. 55 del 2014
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 8053/2014
Cass., sez. un., n. 9558/2018
Cass., sez. un., n. 33679/2018
sez. un., n. 8053/2014
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15658/2023 R.G. proposto da BAFFIGI CARLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SOLDANI ELISA, con domicilio digitale(SLDLSE73M47G702O) -ricorrente- contro MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI N. 36, presso lo studio dell’avvocato SPINELLA ALESSANDRO (SPNLSN66M17H501E), con domicilio digitale, che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SILVERSTAR RE DI TECFIN SPA E C SAS (GIÀ SILVERSTAR SPA) -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2786/2022 depositata il 14/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che :

1. Con ricorso notificato in data 14 giugno 2023, illustrato da successiva memoria, Baffigi Carlo impugna la sentenza n. 2786/2022 del 14 dicembre 2022 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, per chiederne la cassazione. L’intimata Silverstar Re di Tecfin S.p.A. e C Sas è rimasta assente, mentre Mercedes- Benz Italia S.p.A. ha depositato controricorso per chiedere il rigetto del ricorso.

2. Per quanto ancora di interesse, il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di merito, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto che aveva accolto in parte la domanda attorea nei confronti di Sivestar, non ha riconosciuto all’odierno ricorrente la pretesa di risarcimento del danno per avere la convenuta Silvestar consegnato con alcuni mesi di ritardo il duplicato delle chiavi di un’auto Mercedes acquistata all’asta giudiziaria. La Corte distrettuale sul punto riteneva che al tempo della richiesta del duplicato delle chiavi fosse mancata l’indicazione di un termine per l’adempimento e che il ritardo di alcuni mesi sopportato dall’attore non fosse imputabile alla società concessionaria che, nel caso specifico, aveva dovuto intraprendere una procedura di sblocco dei fermi di polizia giudiziaria disposti all’estero (in Germania) a causa della provenienza furtiva dell’auto, acquistata dall’ odierno ricorrente all’asta già priva delle chiavi; la corte di merito regolava le spese di causa dei due gradi conformemente al principio di soccombenza.

Considerato che:

1. Con un unico motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n.

5) c.p.c., in relazione alla parte di motivazione in cui si è data rilevanza alla sola circostanza che non era rinvenibile alcun termine pattizio per l’adempimento dell’incarico commissionato dal ricorrente alla concessionaria della Mercedes, non tenendo conto del fatto che le controparti (concessionaria e casa madre) fossero pacificamente in possesso del titolo di aggiudicazione (acquisto all’asta), indicato essere sufficiente per procedere alla consegna del duplicato delle chiavi (per cui avevano già ottenuto il pagamento), tanto più che, come già rilevato dal Giudice di primo grado, la verifica delle iscrizioni dello stesso nei Registri Interpol era già ampiamente possibile nel momento in cui è stata venduta all’asta l’auto in questione. N e deriverebbe, in tesi, l’assoluta illogicità delle affermazioni della Corte di Appello di Firenze, là dove avrebbe completamente ignorato un fatto decisivo della controversia, provato con la produzione del provvedimento di assegnazione che costituisce titolo originario di acquisto.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Non può imputarsi alla Corte d’appello alcun omesso esame del “fatto storico” indicato dal ricorrente, invero valutato nella sentenza impugnata, ma non ritenuto dirimente rispetto alla ritenuta oggettiva impossibilità, da parte di Silverstar, di dare immediato seguito alla richiesta di consegna della chiave sostitutiva per le ragioni analiticamente esposte dalla Corte di merito, correlate al fatto che l’auto acquistata all’asta giudiziaria risultava proveniente da un furto e, pertanto, la chiave non fosse nell’immediata disponibilità della concessionaria e dovesse aprirsi una procedura con la casa madre per la consegna del duplicato, mancante al tempo dell’acquisto.

4. Il fatto che l’autovettura sia stata legittimamente acquistata all’asta non corrisponde a una circostanza omessa o trascurata ai fini della decisione perché è stato ritenuto sufficientemente documentato che, invece, fu necessaria fra le due società una interlocuzione, anche con la Polizia e con l’Interpol, per essere sicuri di poter rilasciare il duplicato a un ’auto che era stata oggetto di furto (pag. 6 sentenza).

5. Trattandosi di valutazione di merito in cui il fatto in tesi omesso (acquisto dell’auto all’asta giudiziale a titolo giudiziario) è stato diversamente valutato ai fini della decisione, ma non omesso come erroneamente dedotto, va rilevata l’inammissibilità della censura, rinviando a Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 9558/2018 e n. 33679/2018, nelle quali si è evidenziato che:

a) il novellato testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

b) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della menzionata norma;

d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

6. La motivazione , difatti, risulta del tutto coerente nel suo iter logicoe conforme al cd minimo costituzionale.

7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore di MercedesBenz Italia s.p.a., liquidate in € 1200,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato