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Decreto — n. 25798/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 25798/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Vitello, challenged a lower court judgment against Generali Italia S.p.A. and others regarding a guarantee fund dispute, but did not act on the court's offer to settle. The court ruled that silence after the deadline constitutes a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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non-response to settlement extinction of proceedings renunciation of appeal statutory deadline Code of Civil Procedure fine del processo spese di esecuzione giudizio sul merito della causa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23870/2024 R.G. proposto da : VITELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI N. 61, presso lo studio dell’avvocato GALLONE GIORGIO (GLLGRG56A02H501R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., in qualità di impresa designata PER IL FONDO DI GARANZIA VITTIME STRADA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. COLOMBO N. 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T)che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) in Roma PIAZZA CAVOUR n. 19, che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CIS INFORMATICA SRL IN LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO, VITERBO MASSIMO, BELLA GIANFRANCO STEFANO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANZAROn.909/2024depositata il 22/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così