Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Mango Sergio, had filed a recourse against a second-instance judgment involving UnipolSai Assicurazioni and an intimata party, Carmela Montagna. The court ruled that silence on the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23049/2024 R.G. proposto da : MANGO SERGIO, DOM DIG. raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it, presso lo studio dell’avvocato DI MONDA RAFFAELE (DMNRFL70R29F839U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rapp.te p.t., con domicilio digitale presso i legali, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Corvino (C.F. CRV MRT 55B01 F839H – PEC avvocatoumbertocorvino@legalmail.it) e dall’avv. Fernando Chianese (C.F. CHN FNN 56S04 F839C – PEC fernandochianese@avvocatinapoli.legalmail.it), entrambi del foro di Napoli - controricorrente - nonchè contro MONTAGNA CARMELA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.1488/2024depositata il 05/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso