Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25785/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax agency's appeal, modifying lower court on damage causation regarding lost deposit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25785/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected three of the tax agency's four grounds of appeal while accepting the fourth regarding the specific date of the loss. The lower appellate court had ruled in favor of the De Angelis family, finding no negligence and attributing the loss of the 50,000 euro deposit to market difficulties rather than the tax agent's error. The Court of Cassation held that the causal link between the erroneous mortgage inscription and the loss of the deposit was factually established, necessitating a modification of the second-instance decision to award damages for the specific period of loss.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; D.Lgs. n. 546/1992: The Court of Cassation may modify the second-instance judgment in the merits when the lower court incorrectly applies the criteria of adequate causation to determine the specific date and extent of the compensable damage.

Parole chiave

Generato dall'IA
adequate causation tax collection agency mortgage inscription error loss of deposit extracontractual liability second instance modification property speculation loss ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 30/06/2021, n. 18509
Cass., 30/06/2021, n. 18509, sia pure in tema di responsabilità contrattuale; cfr., ad esempio, in tema di responsabilità aquilana, le distinzioni sul punto di Cass., 26/09/2024, n.
Cass., 26/09/2024, n. 25805
18509, sia pure in tema di responsabilità contrattuale; cfr., ad esempio, in tema di responsabilità aquilana, le distinzioni sul punto di Cass., 26/09/2024, n. 25805, pag.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13427/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro DE ANGELIS LUIGI, DE ANGELIS PAOLO, DE ANGELIS FIORELLA, rappresentati e difesi d a ll’avvocato PITONI DELIA (PTNDLE69B52H282I), domiciliazione telematica legale -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3064/2023 depositata il 02/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che Elio De Angelis conveniva in giudizio Equitalia Sud s.p.a. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni indicati come conseguenti alla tardiva cancellazione di un’ipoteca su un immobile, in Rieti, oggetto di contratto preliminare di vendita a Eustachio Tolomei, allegando che la colposa condotta della convenuta aveva indotto quest’ultimo a posticipare l’acquisto, con ciò impedendo al deducente di avere, come previsto, la provvista necessaria a perfezionare un proprio acquisto di distinto immobile, in Roma, in tempo utile a rispettare il termine essenziale previsto in quest’ultimo contratto parimenti preliminare, con perdita della caparra di 50 mila euro trattenuta dal promissario venditore Carlo Muzi; il Tribunale respingeva la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’agente per la riscossione; la Corte di appello riformava la decisione accogliendo la domanda e osservando, per quanto qui ancora di utilità, che: - l’attore aveva avuto notizia dell’iscrizione ipotecaria in parola il giorno 11 luglio 2006, aveva chiesto all’agente per la riscossione il giorno successivo di cancellare la formalità iscritta per errore, ottenendo la cancellazione il 14 luglio 2006, non in tempo, però, per rispettare, con la disponibilità della detta provvista, il termine essenziale del 13 luglio 2006 stabilito nel compromesso di acquisto dell’immobile in Roma, in relazione al quale aveva vanamente chiesto il differimento della stipula del negozio definitivo; - non poteva addebitarsi al deducente alcuna condotta negligente, atteso che non aveva ragione d’ipotizzare la formalità pregiudizievole; - la sopravvenuta difficoltà inerente alla commerciabilità del bene aveva impedito di adempiere al preliminare di acquisto, causando la perdita della caparra pacificamente versata; avverso questa decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, successore di Equitalia Sud s.p.a., articolando quattro motivi; resistono con controricorso Luigi, Paolo e Fiorella De Angelis, quali coeredi di Elio De Angelis.

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 36, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la Corte di appello avrebbe mancato di motivare in modo riconoscibile sul perché la perdita della caparra avrebbe dovuto intendersi conseguenza diretta e immediata dell’erronea iscrizione ipotecaria, stante l’assenza di collegamento negoziale tra i due contratti, e la mancata verifica della legittimità o meno del recesso del promittente venditore che aveva trattenuto la somma in parola; con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dalla persistente iscrizione d’ipoteca volontaria sull’immobile di Roma, a garanzia di un mutuo bancario, che integrava inadempimento del venditore anche a mente dell’art. 2 del relativo contratto, e dunque dimostrava l’illegittimità del recesso su cui era stato fondato il trattenimento della caparra; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, in assenza di collegamento negoziale tra i due contratti, non poteva dirsi che l’inadempimento dell’attore all’obbligazione di stipula del contratto definitivo di acquisto del cespite in Roma fosse stato causato dalla perdita dell’incasso ritraibile dalla vendita dell’immobile in Rieti, non costituendo, secondo un canone di regolarità, l’unica ovvero ordinaria fonte di finanziamento per finalizzare una compravendita, diverse risultando le voci di danno ipotizzabili per perdita delle occasioni di commerciare il bene ipotecato o di diminuite utilità tratte rispetto a un corrispondente bene libero da formalità; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1224, 1282, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’accordare rivalutazione monetaria e interessi dalla data d’iscrizione ipotecaria, posto che il danno in tesi da ristorare si era verificato al trattenimento della caparra, ossia il 13 luglio 2006.

Considerato che i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; la Corte di appello, con motivazione pienamente riconoscibile e accertamento in fatto, non riesaminabile in questa sede di sola legittimità, ha ricostruito la sequenza degli accadimenti quale descritta in parte narrativa, e ha quindi concluso che all’attore era venuta meno la provvista per l’acquisito in concreto programmato, a causa della condotta dell’agente per la riscossione che, pur attivandosi tempestivamente all’esito della segnalazione, non aveva agito in tempo per consentire a De Angelis di rispettare il termine essenziale stabilito per la transazione commerciale in Roma, e, colposamente, aveva lasciato iscritta erroneamente l’ipoteca; il giudizio di causalità materiale e giuridica è riservato – quanto ai profili fattuali ovvero diversi dai criteri legali che sovrintendono la conseguente analisi in iure – al giudice di merito (cfr.

Cass., 30/06/2021, n. 18509, sia pure in tema di responsabilità contrattuale; cfr., ad esempio, in tema di responsabilità aquilana, le distinzioni sul punto di Cass., 26/09/2024, n. 25805, pag. 8); nella prospettazione di parte ricorrente, a ben vedere, non sarebbe stato violato il criterio giuridico della causalità adeguata, ma sarebbe stato male applicato in fatto, assumendo, tale difesa, che non risponderebbe a un canone di regolarità eziologica la conclusione secondo cui l’unica ovvero ordinaria provvista sarebbe in tal caso quella reperita con altra vendita; ma la tesi è prettamente fattuale, avendo la Corte di appello ritenuto, implicitamente tanto quanto univocamente, che si trattasse, all’evidenza, di uno dei possibili modi di reperimento del denaro ai fini considerati nei commerci in parola (ciò sia detto senza considerare la clausola del contratto di vendita dell’immobile in Rieti che, come ricorda solo parte controricorrente, a pag. 10, indicava proprio tale specifica finalità); in altri termini, nella prospettiva della Corte distrettuale si è trattato, quindi, di una perdita patrimoniale dovuta alla pregiudicata commerciabilità del bene da cui il venditore si riprometteva, come plausibile nei traffici immobiliari, di ottenere i fondi necessari ad altro e speculare affare, in questa chiave connesso; la connessione in questione, pertanto, non è quella negoziale, ma proprio quella iscritta fattualmente nella causalità adeguata, utilizzata, quest’ultima, quale criterio per la selezione del danno conseguenza, nel quadro di una responsabilità di natura extracontrattuale dell’agente per la riscossione; in questo perimetro ricostruttivo nulla sposta la presenza di una diversa ipoteca a carico dell’immobile oggetto del contratto preliminare di acquisto del bene ubicato in Roma, sia perché posta a tutela del compratore essendo rimessa allo stesso la scelta dei modi in cui esercitarla, sia perché, evidentemente, si trattava di formalità la cui cancellazione sarebbe potuta avvenire e avrebbe potuto essere documentata anche il giorno stesso della stipula del contratto definitivo; il quarto motivo è fondato; il pregiudizio da risarcire è stato individuato nella perdita della caparra, avvenuta pacificamente il 13 luglio 2006, e non sin il diverso giorno dell’iscrizione ipotecaria avvenuta il 1° aprile 2004, come ritenuto dalla Corte distrettuale; sul punto non essendo necessari altri accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, modificando solo su tale punto la decisione di seconde cure; le spese del solo giudizio di legittimità possono essere compensate per i profili di reciproca soccombenza derivanti da quanto da ultimo esposto.

P.Q.M La Corte rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, condanna parte ricorrente alla corresponsione di rivalutazione monetaria e interessi compensativi, sulla somma stabilita nella sentenza n. 3063 de