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Decreto — n. 25784/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25784/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25784/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n.9/2024 depositata il 02/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25784/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali eccezioni processuali tardive tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n.9/2024 depositata il 02/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15902/2024 R.G. proposto da : MARIUZZI MARIA LIVIA, MASI MARIA, PAGNONI NICOLA, MONTRONE NICOLA, PIZZOLITTO STEFANO, MAZZANTI PAOLA, VENEZIA PIETRO, TION FLAVIA, ROMANO PAOLO, POLI GIUSEPPE, SHATER JANNATI PARVIZ, SCIRPOLI FELICE VINCENZO, SCANDALI ROBERTO, SERAFINO FILIPPO, RAFFAELLI MARIA GRAZIA, VILLANI CESARE, SCIANARO ANTONIO, REGAZZOLI ANTONIO, ROMEO FRANCESCO, ROMAGNOLI ROSANNA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n.9/2024 depositata il 02/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso i