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Decreto — n. 25758/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 25758/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, which the lower court offered for formalization, but the appellant remained silent. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The judgment formally terminated the proceedings and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

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extinction of proceedings settlement proposal silence as renunciation cassation appeal litigation costs restituzione e risarcimento compensazione nel fallimento indennità piena

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1549/2023 R.G. proposto da : CUPPONE GIOVANNA, ARFE' GENNARO, DEL MEDICO MAURIZIO, AZZARO GIOVANNI PAOLO, BILARDO GIUSEPPE, CORDONI MARIO, BURRO FRANCESCO, BRANCATO VITO, CORVINELLI MARCELLINO, COSSU LORENZO MARIANO, BRAGANTINI ALBERTO, BASEGGIO LAURA, BARBATO ORNELLA, GIRASOLE TOMMASO, GRECO DOMENICO ANTONIO, FILANCIA BARBARA, FIORILLO VINCENZO ANDREA, GRIGIO MAURIZIO, FERRARA ANDREA FRANCESCO, GIRONDA GIUSEPPE, LANDOLINA GIOSAFAT ROSARIO, FERRARI SIMONETTA, GAMBARDELLA PAOLO, DONATI ALESSANDRO, GAGLIARDI GIUSEPPE, DI CIENZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA CHIELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3902/2022depositata il 08/06/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così