Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court lacks power to award costs after acceptance of counter-claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. Although the respondent had filed a counter-claim, the court accepted the withdrawal and determined no further judicial action was necessary. Consequently, the court ruled that it lacked the authority to adjudicate litigation costs under the specific circumstances of the accepted withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, fourth comma c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal before the chamber ruling, the proceedings are extinguished, and the court cannot award costs if the acceptance of the counter-claim excludes its power to decide on expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 12168/2024R.G. proposto da: VITANZA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Avilio Presutti come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata a difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la ordinanza del la Corte di cassazione recante il n. 31837 /20 2 3 e pubblicata in data 15.11.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del11.6.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.
N. 12168/24R.G. Rilevato che: - Roberto Vitanza ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. –sulla scorta di tre formali motivi - avverso la ordinanza in epigrafe, con cui era statarigettata l’impugnazione da lui proposta contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 20.12.2022, avente ad oggetto responsabilità di magistrati ex lege n. 117/1988 , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di € 8.200,00 oltre accessori,per le spese del giudizio di legittimità; - la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso ; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ;
Considerato che: - prima dell' odierna adunanza camerale , il ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - la rinuncia è stata accettata; - nulla va disposto sulle spese di lite, atteso che l’accettazione della controricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinun c ia; p. q. m. la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di c