Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25740/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify how the lower court violated legal interpretation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25740/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Val Di Pan SRL inadmissible because the applicant failed to explicitly detail how the lower court's interpretation of the contract violated specific civil code provisions. The applicant argued that the court confused a contractual penalty with damages for lost profits, but did not explain the logical discrepancy or insufficient reasoning used by the trial judge. Consequently, the court ruled that without a precise demonstration of the error in applying legal interpretation rules, the appeal cannot be examined on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Artt. 1362 e segg. c.c.: An appeal challenging a judgment on legal interpretation grounds is inadmissible if the appellant fails to specify how the lower court deviated from the legal canons or applied them illogically, as mere disagreement with the chosen interpretation is insufficient.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal interpretation rules contractual penalty damages for lost profits civil code provisions sindacato di legittimità specific indication required danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Motivi della decisione Con il primo motivo (ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.
Artt. 1362 e segg. c.c.
Artt. 1386, 1223 e 1226 c.c.
3), c.p.c., in relazione agli artt. 1386, 1223 e 1226 c.c.” si lamenta l’insussistenza della “duplicazione” pecuniaria alla luce della diversa funzione svolta dalla multa penitenziale di cui all’art.
Art. 5 del contratto
1386, 1223 e 1226 c.c.” si lamenta l’insussistenza della “duplicazione” pecuniaria alla luce della diversa funzione svolta dalla multa penitenziale di cui all’art. 5 del contratto rispetto al risarcimento del danno da lucro cessante.
Art. 12 del contratto
Con l’atto di citazione l’attrice chiedeva inoltre condannarsi la convenuta al pagamento dell’ulteriore indennizzo di € 50.000,00, previsto dall’art. 12 del contratto.
art. 1226 c.c
art. 1916 c.c
Accoglieva il primo motivo dell’appello principale rilevando che ai sensi dell’art. 1916 c.c., l’assicuratore, dopo aver corrisposto il risarcimento dovuto, era surrogato ex lege nei diritti vantati dall’assicurato verso il terzo responsabile, ovviamente sino all’ammontare dell’indennità versata.
art. 2055 c.c
art. 2700 c.c
in relazione all’art. 2700 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 09/10/2012, n. 17168
Cass. 11/03/2014, n. 5595
Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass.
Cass. 27/02/2015, n. 3980
5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass.
Cass. 19/07/2016, n. 14715
3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).
Cass. 22/02/2007, n. 4178
Cass. 03/09/2010, n. 19044
4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).
Cass. Sez. Un. n. 5792 del 2024
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12568/2021 R.G. proposto da VAL DI PAN SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 9, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI FEDERICI (FDRPLG82T02H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DE SALVO (DSLGNN75S03E512C) -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro EL BUSETO SNC DI FIORINI ALBERTO E AVANZI EDOARDO, AVANZI EDOARDO, FIORINI ALBERTO, AVANZI STEFANO, SIGNORATI LUCIANA, FIORINI ANTONIO, ARTIOLI SIMONETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA VANDONI (VNDCST52P57H501T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO SANDRINI (SNDGRG56E24E512K) -controricorrenti- nonché contro FCF IMPIANTI DI FASSITI RINO C SNC -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3096/2020depositata il 27/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 26.7.2011-4.8.2011 la Val Di Pan s.r.l. in liquidazione, titolare del ramo d’azienda Ristorante Pizzeria Pepe e Sale, concesso in locazione con contratto stipulato in data 28.9.2009, per la durata di anni sei, alla società El Buseto s.n.c. di Fiorini Alberto e Avanzi Edoardo, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona tale società, nonché i suoi soci Alberto Fiorini e Edoardo Avanzi personalmente, e Antonio Fiorini, Luciana Signorati, Stefano Avanzi e Simonetta Artioli, quali garanti e coobbligati solidali, per veder accertata l’illegittimità del recesso anticipato comunicato dall’affittuaria con raccomandata in data 21.3.2011, e per sentirli condannare, in via tra loro solidale, al pagamento in proprio favore della somma di € 100.000,00, a titolo di indennizzo, secondo quanto previsto dall’art. 5 del contratto.

Deduceva l’attrice che, a pochi giorni di distanza dalla consegna dei locali, in data 19.10.2009, nel ristorante si era verificato un grave incendio che aveva determinato la morte di una dipendente, Alessia Perlato, e lesioni personali ad altri soggetti che erano presenti nei locali, ivi compresi due Carabinieri accorsi sul posto, oltre a danneggiamenti alle strutture e ai beni aziendali, e che la El Buseto e i suoi soci avevano giustificato l’anticipato recesso e il mancato pagamento di detto indennizzo adducendo la responsabilità esclusiva della concedente, per aver consegnato una struttura carente sul piano della sicurezza e inidonea all’uso al quale era destinata.

Con l’atto di citazione l’attrice chiedeva inoltre condannarsi la convenuta al pagamento dell’ulteriore indennizzo di € 50.000,00, previsto dall’art. 12 del contratto. Stante l’inadempimento dei convenuti ai suddetti obblighi contrattuali, l’attrice chiedeva infine la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni derivati dalla mancata percezione delle utilità che essa concedente avrebbe maturato qualora il contratto avesse avuto la durata prevista, sia sotto il profilo del lucro cessante, che chiedeva quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., che del danno emergente, rappresentato dai pregiudizi patrimoniali patiti quantificati nella misura di € 26.942,00 o inquella diversa risultante all’esito del giudizio.

Si costituivano in giudizio la El Buseto s.n.c. di Fiorini Alberto e Avanzi Edoardo, i soci personalmente Alberto Fiorini e Edoardo Avanzi, nonché i garanti e coobbligati solidali Antonio Fiorini, Luciana Signorati, Stefano Avanzi e Simonetta Artioli, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall’attrice. Producevano copia del verbale di ispezione datato 12.11.2009 della SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro - nonché la Relazione integrativa al rapporto di indagini preliminari prot. 47579/MB del 1.12.2009, evidenziando come dagli accertamenti effettuati fossero emerse gravi carenze delle attrezzature oggetto del contratto d’affitto e la non conformità degli impianti di cottura a legna, oltre che dei condotti di evacuazione con estrazione meccanica, eccepivano la nullità del contratto per impossibilità giuridica dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346-1418 c.c., essendo l’azienda locata inadeguata al raggiungimento dello scopo.

Deducevano inoltre che in data 28.12.2009 era stato sottoscritto un accordo con la concedente con il quale erano stati regolati gli impegni delle parti per il ripristino delle attrezzature e degli arredi dell’azienda al fine di consentire la ripresa dell’attività e che la Val di Pan S.r.l. aveva ricevuto la somma di € 282.000,00 da El Buseto snc, ovvero gran parte dell’importo pagato da Allianz S.p.A. a titolo di risarcimento per i danni materiali subiti a seguito dell’incendio (€ 390.000,00 in totale), mentre, dopo la necessaria chiusura forzata per il ripristino, a marzo 2010, la capacità commerciale dell’azienda era notevolmente diminuita, sicché si era reso necessario comunicare il recesso anticipato dal contratto.

Chiedevano quindi, in via principale, il rigetto delle domande formulate dall’attrice, e, in via riconvenzionale la condanna di Val di Pan S.r.l. a rimborsare alla società El Buseto e ai suoi soci, i canoni pagati da ottobre 2009 a febbraio 2010, nonché che venisse rideterminato il canone in via di equo indennizzo, da marzo 2010 a marzo 2011, in conseguenza dei risultati economici negativi dovuti agli inadempimenti posti in essere dall’attrice Sempre in via riconvenzionale, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di Allianz spa, compagnia che all’epoca dei fatti garantiva la responsabilità civile della El Buseto snc e che – come riferito - aveva già provveduto a risarcire i sog getti danneggiati in conseguenza del sinistro sopra descritto, e dichiarando di intendere tutelare il diritto di surroga dell’assicuratore ex art. 1916 c.c., i convenuti chiedevano la condanna dell’attrice a rimborsare in loro favore la somma complessiva di € 775.000,00 o quella maggiore o minore risultante all’esito del giudizio, e comunque tutte le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patiti dai congiunti di Alessia Perlato, deceduta per causa dell’incendio, e dal dipendente Shkreli Bezard, per le lesioni riportate, oltre che dai Carabinieri intervenuti sul posto, Calabrese Giampaolo e Vacca Pasquale.

Da ultimo chiedevano il rimborso delle spese di lite. Si costituiva in giudizio Allianz spa, confermando l’avvenuto pagamento in favore degli aventi diritto della defunta Alessia Parlato della somma di € 755.000,00, nonché in favore di Bezard Shkreli della somma di € 11.339,12, e ciò in virtù della polizza. La compagnia dichiarava altresì di voler esercitare, sino alla concorrenza di quanto versato, il diritto di surroga nei diritti della propria assicurata nei confronti di ogni responsabile dell’incidente verificatosi il 19.10.2009; chiedeva ed otteneva , altr esì, autorizzazione alla chiamata in causa della società F.C.F.

Impianti di Fassiti Rino C. Snc, ritenuta corresponsabile, insieme all’attrice, per aver fornito e installato l’impianto di evacuazione dei fumi e di aspirazione risultato inadeguato. Si costituiva in giudizio altresì la terza chiamata F.C.F. Impianti di Fassiti Rino C. Snc, negando ogni responsabilità nella determinazione del sinistro e chiedendo l’integrale rigetto delle domande formulate nei propri confronti. Formulava inoltre, in via riconvenzionale, nei confronti di Val di Pan S.r.l. e di El Buseto snc e dei soci, domanda di condanna al pagamento di quanto essa aveva già corrisposto a terzi danneggiati a seguito del sinistro, ovvero la somma di € 153.500,00, spiegando altresì domanda di manleva nei confronti delle medesime parti, rispetto alla domanda svolta nei propri confronti da Allianz spa.

Autorizzata dal giudice la chiamata in causa di El Buseto, quest’ultima si costituiva in giudizio con nuova comparsa, negando ogni propria responsabilità rispetto alla domanda di F.C.F. Impianti e, con riferimento alla stessa, spiegava a sua volta domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice Allianz. Con sentenza del 31.5.2018 il Tribunale di Verona, rigettava le domande formulate dalla parte attrice, nonché la domanda svolta in via riconvenzionale da El Buseto snc, unitamente ai soci ed ai garanti coobbligati solidali, e respingeva altresì le domande di FCF Impianti Snc e Allianz Spa, e così ancora la domanda di manleva, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Valorizzando il doc. n. 4 prodotto dall’attrice costituito dalla “Integrazione al rapporto di indagini preliminari”, redatto dallo S.P.I.S.A.L. in data 20.5.2010, confermato dagli ispettori Massimo Bonfanti e Patrizia Marrazzo sentiti in sede di escussione testimoniale, riconosceva in capo a tutte e tre le società coinvolte nel sinistro, FCF Impianti snc di Fassiti Rino, Val di Pan S.r.l. e El Buseto snc e dei soci Fiorini Alberto e Avanzi Edoardo, una pari e concorrente responsabilità nella causazione dell’incendio. Con atto di citazione d’appello notificato il 29.6.2018 Allianz Spa impugnava la pronuncia, deducendo l’erroneità della stessa nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che El Buseto avrebbe provveduto al pagamento in favore degli aventi diritto della somma di € 755.000 e dell’ulteriore somma di € 11.339,12 in favore di Bezard Shkreli, omettendo di rilevare che era stata invece la compagnia assicurativa a corrispondere i suddetti importi.

Censurava la decisione nella parte in cui non aveva preso in esame il diritto di ripetere nei confronti degli autori o coautori del fatto dannoso quanto versato ai danneggiati, senza contestare il riconoscimento della concorrente responsabilità della propria assicurata. La società El Buseto s.n.c. di Fiorini Alberto e Avanzi Edoardo, nonché i soci personalmente Alberto Fiorini e Edoardo Avanzi, e i Antonio Fiorini, Luciana Signorati, Stefano Avanzi e Simonetta Artioli, quali garanti e coobbligati solidali, aderivano alle domande svolte in appello da Allianz spa.

Chiedevano, pertanto, il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti dalle altre parti. Si costituiva altresì con comparsa F.C.F. Impianti di Fassiti Rino C. Snc negando ogni propria responsabilità. Formulava appello incidentale, lamentando l’omessa pronuncia sulla parte della domanda riconvenzionale di prime cure diretta ad ottenere la condanna di Val di Pan S.r.l. e di El Buseto snc e dei suoi soci al rimborso della somma di € 153.500,00 corrisposta ai terzi danneggiati, nonché sul rigetto della domanda tesa ad ottenere dalle stesse parti il “(…) pagamento di ogni altra somma, da determinarsi in corso di causa all’esito dell’espletandaistruttoria, che in via diretta e/o di manleva la F.C.F.

Impianti s.n.c. di Fassiti Rino C., fosse tenuta a corrispondere ad Allianz S.p.A. e/o ad ogni altra parte del presente giudizio”. Val di Pan S.r.l. in liquidazione si costituiva, proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ravvisato la responsabilità concorrente e solidale di tutte e tre le società convenute o chiamate in causa, deducendo che la responsabilità dell’incidente era da attribuirsi in via esclusiva a FCF Impianti e a El Buseto snc. La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 27.11.20 accoglieva il preliminare rilievo dell’appellante relativo alla errata affermazione del primo giudice secondo cui sarebbero stati El Buseto snc e i soci Fiorini Alberto e Avanzi Edoardo a risarcire il suddetto importo ai danneggiati nel sinistro e ai parenti della vittima.

Accoglieva il primo motivo dell’appello principale rilevando che ai sensi dell’art. 1916 c.c., l’assicuratore, dopo aver corrisposto il risarcimento dovuto, era surrogato ex lege nei diritti vantati dall’assicurato verso il terzo responsabile, ovviamente sino all’ammontare dell’indennità versata. Accoglieva anche il secondo motivo di gravame di Allianz, con il quale si deduceva l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna dei tre i soggetti riconosciuti responsabili del sinistro, a rimborsare alla compagnia quanto da quest’ultima versato in favore dei danneggiati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2055 c.c. e accoglieva per le stesse considerazioni l’appello incidentale di FCF Impianti –rigettandolo per il resto - limitatamente alla parte in cui essa aveva lamentato la parziale omessa pronuncia in ordine alla domanda, formulata in prime cure, diretta ad ottenere la condanna, di Val di Pan ed El Buseto.

Pertanto, la Corte territoriale accoglieva l’appello proposto da Allianz, rigettava gli appelli incidentali di Val Di Pan Sul in liquidazione e F.C.F. Impianti di Fassiti Rino C. snc, dichiarava l’avvenuta surrogazione ex art. 1916 c.c. di Allianz spa nei diritti di El Buseto s.n.c. di Fiorini Alberto e Avanzi Edoardo in virtù della polizza stipulata in data 29.9.2009 sino alla concorrenza dell’importo di € 766.339,12. Conseguentemente, condannava Val di Pan S.r.l. in liquidazione a corrispondere ad Allianz S.p.A. la somma di € 255.446,37, oltre interessi al tasso legale dalla data dell’eseguito pagamento da parte della creditrice al saldo.

Condannava F.C.F. Impianti di Fassiti Rino C. snc a corrispondere in favore di Allianz S.p.A. la somma di € 255.446,37, oltre interessi al tasso legale dalla data dell’eseguito pagamento da parte della creditrice al saldo. Condannava Val Di Pan S.r.l. in liquidazione ed El Buseto s.n.c. di Fiorini Alberto e Avanzi Edoardo, i soci Alberto Fiorini e Edoardo Avanzi personalmente, in solido tra loro a corrispondere in favore di F.C.F. Impianti di Fassiti Rino C. snc la somma di € 102.333,32, oltre interessi al tasso legale dalla data dell’eseguito pagamento da parte della creditrice al saldo e provvedeva sulle spese di lite.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Val di Pan in liquidazione affidandosi a quattro motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi Allianz S.p.A. da un lato ed El Buseto ed i soci e garanti dall’altro. Il procedimento originariamente veniva fissato per la trattazione nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2024, in vista della quale le parti depositavano memorie. Il ricorso, tuttavia, veniva tolto dal ruolo. Per l’odierna adunanza parte ricorrente e la resistente Allianz depositano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. F.C.I.

Impianti non svolge attività processuale in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo (ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.

3) e 4), c.p.c., in relazione all’art. 111, sesto comma, cost., e all’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. si deduce la nullità della sentenza e/o violazione di legge per motivazione apparente e/o perplessa e/o incomprensibile ovvero per manifesta e irriducibile contraddittorietà della stessa. La Corte avrebbe adottato una motivazione caratterizzata da profili d’incongruenza, incomprensibilità ed apparenza, non consentendo di comprendere come, traendo spunto dalle risultanze del verbale ispettivo redatto, dallo S.P.I.S.A.L., in data 20.5.2010 (doc. 4 “El Buseto”) – in virtù del quale “FCF” (id est, la ditta fornitrice/installatrice dell’impianto di aspirazione per cui si discute) è stata, in conclusione, ritenuta responsabile “in via prioritaria” dell’incendio del 19.10.2009 – il Giudice di secon do grado sia, poi, giunto a ritenere raggiunta la dimostrazione per cui “tutte e tre le società in questione (“Val di Pan”, “El Buseto” ed “FCF”, n.d.s.) abbiano contribuito con pari apporto alla causazione dell’incidente e che pertanto in effetti sussista quella concorrente e paritaria responsabilità riconosciuta dal tribunale”.

Il motivo è dedotto solo ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. ed è privo di fondamento per tre gradate considerazioni. In primo luogo, perché nella sua stessa illustrazione assume come significative della dedotta contraddittorietà della motivazione tre parti di essa – indicate ai numeri 1, 2 e 3 dalle ultime dieci righe della pagina 15 sino alle prime quattro della pagina 17, ma estrapolandole da parti di motivazione più ampie, sicché la critica rivolta alla motivazione risulta inidonea perché la motivazione non è assunta nella sua completezza.

In particolare, si rileva che la parte di motivazione indicata sub 1 è preceduta –a pag. 16 – dalla seguente proposizione: Se è vero che il primo giudice ha solo sommariamente richiamato nella motivazione della pronuncia l’elaborato peritale del c.t.u. dott. Gronich, affermando come dalla perizia non fossero emersi elementi di rilievo che consentissero una più certa ricostruzione dei fatti e delle cause che avevano dato origine all’incidente, il collegio rileva che non avrebbe potuto essere diversamente, avendo il consulente precisato che lo stato dei luoghi era mutato “(…) in ragione del ripristino degli stessi e della cessione a ditta terza” (cfr. pag. 48 dell’elaborato).. .

È palese che quello che viene dopo ha come premessa quello che viene prima. Non solo:

a) la parte di motivazione assunta a critica sub 1 viene riprodotta con un’omissione, dato che all’espressione iniziale “le risultanze documentali di causa”, segue quella, “confortate dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti”, che invece viene omessa. Successivamente, viene omessa l’espressione “così come evidenziato nei verbali di ispezione già agli atti (…)”, che chiude quella riprodotta che termina con la parola “utilizzatrice”;

b) viene poi ignorata, prima di quanto si riproduce sub 2, la parte di motivazione ancora seguente e precedente quella sub 2, cioè la proposizione “La Val di Pan S.r.l. viene indicata come “fornitrice”, ma è evidente che il rapporto d’ispezione fa riferimento ad essa quale “fornitrice” dei locali concessi in affitto, delle attrezzature e di tutti i beni strumentali messi a disposizione per l’esercizio dell’azienda, nel cui contesto si era verificato l’incidente.”;

c) viene, poi, ignorata la motivazione successiva a quella parte riprodotta sub 2, cioè quella che parte dalle ultime due righe della pagina 18 e si conclude con il terzultimo rigo della pag.

19. La parziale evocazione della motivazione rende il motivo inidoneo ad assumere come oggetto della critica l’effettiva motivazione della sentenza e, dunque, inidoneo ad integrare già per tale ragione la dedotta violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. In secondo luogo, lo di osserva ad abundantiam, il rimarcare la pretesa contraddittorietà dell’affermazione della ritenuta responsabilità in via “prioritaria” della FCI è svolto in modo del tutto assertorio, non senza che debba osservarsi che l’uso di quel temine, lungi dal sottintendere una maggiore responsabilità di taluno di corresponsabili, si presta ad essere inteso semplicemente come espressione di priorità temporale nella determinazione di una delle concause.

In terzo luogo, sempre ad abundantiam, la deduzione del vizio ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 è basata –come emerge dalla parte finale dell’illustrazione alle pagg. 17 (ultima proposizione) e 18 del ricorso, sull’evocazione di emergenze aliunde rispetto alla motivazione, il che non è consentito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8053 e 8054 del 2014). Il motivo è, dunque, inammissibile per la sua sostanziale inidoneità in thesi ad integrare il vizio ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

Con il secondo motivo (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 2700 c.c. si lamenta l’insussistenza della “fede privilegiata” del verbale dello s.p.i.s.a.l. in riferimento agli “apprezzamenti” ed alle “valutazioni” ivi formulate circa l’asserita (concorrente) responsabilità di “Val di Pan” nella causazione dell’incendio del 19.10.2009. La mancanza di un confronto “critico” tra il verbale de quo e le risultanze delle prove acquisite ed assunte in corso di causa. La fondatezza delle domande di condanna proposte da “Val di Pan”.

Nel fare riferimento prioritario al valore probatorio dei due documenti sopra indicati la Corte territoriale avrebbe tralasciato di esaminare le prove precostituite e costituende rispettivamente prodotte ed assunte in corso di causa. Prove “confortate dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti” e non recepite all’interno della sentenza impugnata. La Corte avrebbe violato l’art. 2700 c.c. giacché i documenti valorizzati fanno “piena prova, fino a querela di falso”, unicamente “con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante”.

Sotto altro profilo le altre risultanze probatorie avrebbero consentito di escludere la responsabilità di “Val di Pan” nella causazione dell’ incendio se fossero state adeguatamente valutate in sentenza. A prescindere dal fatto che la decisione impugnata non attribuisce valore di prova legale alle considerazioni contente nei documenti redatti da pubblici ufficiali, ma si limita ad una valutazione complessiva del materiale probatorio, il motivo è inammissibile poiché non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (Cass., 14/05/2021, n.13062).

La ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Va ribadito che “non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. sez. III, 08/11/2024, n.28878). Con il terzo motivo -rubricato “(ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.

3) e 4), c.p.c., in relazione all’art. 111, sesto comma, cost., e all’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.” si deduce la nullità della sentenza e/o violazione di legge per motivazione apparente e/o perplessa e/o incomprensibile ovvero per manifesta e irriducibile contraddittorietà della stessa -la società ricorrente lamenta un totale travisamento del contenuto di un documento. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che tra la società ed El Buseto e la società Val di Pan, dopo l’incendio, venne sottoscritto un accordo per tacitare qualunque pretesa reciproca e che da tale documento si evincerebbe che la seconda avrebbe ricevuto dalla El Buseto parte del risarcimento da quest’ultima a sua volta ricevuto da Allianz per i danni materiali subiti.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte avrebbe dovuto riconoscere il danno emergente, quantificato in €. 26.942,00, che trovava fondamento nel verbale di riconsegna successivo all’accordo. Il terzo motivo è inammissibile perché -in contrasto con i principi a suo tempo enunciati dalle note Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui il vizio di violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 è inammissibilmente dedotto sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione– è dedotto sulla base proprio di elementi di tal fatta, come emerge dal riferimento ad emergenze probatorie, di cui anche qui si sollecita la rivalutazione.

Non senza dovesi rilevare che nemmeno ne è possibile la riconversione, là dove evoca il concetto di travisamento: lo fa, infatti, del tutto al di fuori della logica limitatissima assegnata al vizio da Cass., Sez. Un. n. 5792 del 2024. Con il quarto motivo - rubricato “(ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 1386, 1223 e 1226 c.c.” si lamenta l’insussistenza della “duplicazione” pecuniaria alla luce della diversa funzione svolta dalla multa penitenziale di cui all’art. 5 del contratto rispetto al risarcimento del danno da lucro cessante.

L’esistenza dei presupposti per la “valutazione equitativa” ex art.1226 c.c. In particolare, la Corte avrebbe violato gli artt. 1386, 1223 e 1226 c.c, giacché avrebbe confuso l’istituto della multa penitenziale, prevista in contatto, con il risarcimento del danno, negando la liquidazione equitativa del pregiudizio economico subito dalla Val di Pan in conseguenza della interruzione del rapporto contrattuale. Il motivo è inammissibile. La censura si traduce in una critica all’interpretazione negoziale dell’accordo sottoscritto tra le parti.

Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168;

Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715). Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).

Il ricorso deve essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della controricorrente Allianz S.p.A. in € 8.000 ed in favore dell’altra parte controricorrente in € 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed