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Ordinanza Interlocutoria — n. 25678/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation suspends proceedings on WWII war crimes compensation fund applicability due to novel legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25678/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the proceedings regarding the applicability of the War Crimes Compensation Fund to German assets seized in Greece. Deutsche Bahn AG challenged an enforcement order against its assets, arguing the fund does not apply to non-Italian victims, while the Greek region resisted the claim. The court recognized the novel legal questions and their potential for establishing binding precedent, overriding the prosecutor's suggestion of dismissal for tardiness.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 43 d.l. n. 36/2022: When a civil appeal raises novel legal issues of significant precedential value, the court must remit the case to public hearing rather than dismissing it for procedural defects like tardiness.

Parole chiave

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War Crimes Compensation Fund German WWII assets Civil Procedure Code Novel legal issues Nomofilactic value Suspension of proceedings Enforcement against third parties lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 43 d.l. n. 36/2022
1371/2010, ritenendo che tale procedura rientrasse tra quelle descritte nel comma 3 dell’art. 43 (così come modificato dalla legge di conversione n.
art. 630 c.p
DB propose reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c., chiedendo la riforma dell’ordinanza.
art. 630 cod. proc. civ
DB propose reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c., chiedendo la riforma dell’ordinanza.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19173/2024 R.G. proposto da: DEUTSCHE BAHN AG, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati CURCURUTO MONICA e BERNAVA ANDREA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente principale- contro PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, ed il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difes i dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sonodomiciliati per legge: -ricorrenti incidental i , adesiv i al ricorso principale - nonché contro TRENITALIA SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall’avvocato ALESII LEONARDO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente - nonché contro RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante in atti indicato, difesa all’avvocato ALESII LEONARDO -resistente - contro REGIONE STEREA ELLADA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANGIACOMO CLAUDIO e LAU JOACHIM, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente - -resistente al ricorso principale ed al ricorso incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.1576/2024 depositata il 06/03/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In forza di tre diverse sentenze di condanna della Germania al risarcimento dei danni per le atrocità commesse nel contesto bellico del secondo conflitto mondiale, furono sottoposti a pignoramento quattro immobili di proprietà della Repubblica federale di tedesca (l’Istituto Archeologico Tedesco, il Goethe Institut, l’Istituto Storico Tedesco e la Scuola Germanica). In particolare, il Tribunale greco di Livadia, con sentenza n. 137/97, resa esecutiva in Italia dalla Corte di appello di Firenze, condannò la Repubblica Federale Tedesca al risarcimento del danno subito da alcuni cittadini greci a seguito delle deportazioni e stragi naziste perpetrate durante la Seconda guerra mondiale.

In forza di detta sentenza, nel 2010, l’Autogestione Regionale di Voiotia (ora Regione Sterea Ellada), che agiva in rappresentanza della locale comunità greca, con atto di pignoramento presso terzi iniziò un’azione esecutiva nei confronti dell’Istituto di credito Deutsche Bahn AG (quale debitore esecutato), nonché nei confronti dei terzi pignorati Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Trenitalia S.p.A. (di seguito, rispettivamente, DB, RFI e Trenitalia). Avverso detto pignoramento DB propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, sostenendo di essere un soggetto del tutto distinto dalla Repubblica Federale Tedesca (di seguito, per brevità, RFT), con una propria autonomia patrimoniale e soggettiva, che in alcun modo aveva partecipato alle esecrabili deportazioni e stragi naziste perpetrate durante quel tragico conflitto bellico.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e Trenitalia S.p.A., quali terzi pignorati, resero dichiarazione negativa. Risultano ancora pendenti davanti al Tribunale di Roma: sia il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo (rubricato al n. 15809/2010); sia il giudizio di merito sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (rubricato al n. 48089/2010). 2.Nelle more del giudizio di opposizione (e precisamente in data 29 aprile 2022), RFT avviò un procedimento d’urgenza contro la Repubblica italiana dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, chiedendo che:

a) l’Italia fosse condannata per aver ignorato l'immunità giurisdizionale della Germania in quanto Stato sovrano, consentendo di intentare cause civili contro la Germania basate su violazioni del diritto umanitario internazionale commesse dal Reich tedesco durante la Seconda guerra mondiale , avendo autorizzato la vendita all'asta di alcuni beni immobili di proprietà dello Stato tedesco indicati nel ricorso di quest'ultimo nell'ambito di un'esecuzione forzata per espropriazione avviata in virtù di un titolo esecutivo di condanna di RFT per fatti commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, nonché b) all’Italia fosse ordinato di garantire che le proprietà tedesche, indicate nel ricorso, non fossero sottoposte a un'asta pubblica in attesa di una sentenza della Corte nel merito e che nessun'altra misura di vincolo fosse adottata dai tribunali (italiani) contro le proprietà tedesche .

Il giorno successivo a quella data (e, quindi, il 30 aprile 2022) il Governo italiano con D.L. n. 36 istituì il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani da parte delle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il settembre 1939 e l’8 maggio 1945. RFT, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 36/2022, rinunciò alla sua domanda cautelare.

3. Il 7 ottobre 2022, DB depositava istanza di estinzione nella procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010, ritenendo che tale procedura rientrasse tra quelle descritte nel comma 3 dell’art. 43 (così come modificato dalla legge di conversione n. 79/2022). Il Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 19.1.2023 rigettò l’istanza di estinzione, ritenendo non applicabile l’art. 43 del D.L. n. 36/822, in quanto i resistenti, essendo cittadini stranieri che avevano portato ad esecuzione una sentenza di condanna di RFT per fatti commessi dal Terzo Reich al di fuori dello Stato italiano, non potevano accedere al Fondo istituito dallo Stato.

DB propose reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c., chiedendo la riforma dell’ordinanza. Nelle more del procedimento di reclamo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 159/2023, dichiarò infondate le specifiche questioni di legittimità costituzionale del citato art. 43, sollevate dal Tribunale di Roma in un diverso procedimento in cui DB non era parte. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13453/2023, rigettò il reclamo, in quanto, valorizzando l’interpretazione storica della norma (nello specifico, nella parte in cui il primo comma dell’art. 43 fa espressa menzione all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania,reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263: di seguito, per brevità, Accordo di Bonn), ritenne non solo che l’art. 43 non era applicabile all’esecuzione in corso,ma anche che, più in generale, l’art. 43 non è applicabile ai cittadini stranieri, anche se i fatti che avevano condotto alla condanna di RFT erano avvenuti sul suolo italiano.

DB propose appello avverso detta sentenza. Nel corso del giudizio di appello intervennero la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aderendo sostanzialmente all’appello di DB. La Regione Sterea Ellada eccepì l’inammissibilità di detto intervento. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1576/2024, dichiarati inammissibili gli interventi, rigettò l’appello e confermò integralmente tra le parti le spese del giudizio. In estrema sintesi, la corte territoriale, confermando l’interpretazione restrittiva dell’art. 43 offerta dal Tribunale di Roma, ritenne non applicabile l’art. 43 all’esecuzione in corso e, più in generale, ai cittadini stranieri, a prescindere dal luogo di commissione dei crimini da parte del Terzo Reich durante il secondo conflitto mondiale.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso DB, articolando un unico motivo di ricorso,con il quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.l. n. 36/2022 (che ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani da parte delle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945), chiedendo la riforma della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1576/2024, con conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010 pendente di fronte al Tribunale di Roma.

Al ricorso hanno aderito sia la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno proposto ricorso incidentale, articolando due motivi, sia l a terz a pignorata Trenitalia s.p.a ., la quale sola (dei terzi pignorati) deposita rituale controricorso. Al contrario,la Regione Sterea Ellada (già Autogestione Regionale di Voiotia) ha resistito con distinti controricorsi sia al ricorso principale che al ricorso incidentale. Disposta la trattazione con rito camerale, per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha concluso rilevando la tardività di entrambi i ricorsi (sia principale che incidentale), ma ha chiesto che il ricorso sia rifissato in pubblica udienza in considerazione della assoluta rilevanza nomofilattica della questione, sottesa al ricorso.

Il Difensore della ricorrente DB, che già prima della requisitoria del PG aveva comunicato la pendenza di altro ricorso pendente su questione identica, ha depositato memoria con la quale ha sostanzialmente aderito alla richiesta del PG di fissare udienza pubblica per la trattazione del ricorso. Alle conclusioni del PG hanno aderito anche con memoria sia Trenitalia ch e RFI ( la quale ultima, peraltro, non risulta avere depositato ritualmente controricorso), mentre la Regione Sterea Ellada ha insistito nel chiedere l’immediata declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi (sia principale che incidentale).

5. Il Collegio si è riservato il deposito del provvedimento nei successivi sessanta giorni.

6. Senza pregiudizio della questione preliminare -potenzialmente dirimente, ritualmente eccepita dalla controricorrente Regione e dal Procuratore Generale- della tardività de l ricors o principale e dei relativi effetti sull’incidentale (alla stregua di pluridecennale giurisprudenza di legittimità sulla estensione ai giudizi di reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. del regime di esenzione dalla sospensione feriale, per la cui rimeditazione nessuna delleparti somministra validi elementi a questa Corte), deve riconoscersi che le complesse questioni di diritto sottese ad entrambi rivestono, effettivamente, carattere di novità e, in ogni caso, evidente portata nomofilattica: pertanto, non può escludersi a priori l’evenienza di una pronuncia di principi di diritto anche soltanto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, cod. proc. civ., per il caso in cui andasse dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale per tardività o, comunque, in cui nessuno dei due ricorsi potesse essere deciso nelmerito; e, a tal fine, va disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza.

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