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Ordinanza — n. 25674/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by mutual withdrawal of appeals with offsetting costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25674/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the mutual withdrawal of both the main and incidental appeals by the parties. Although the original dispute involved a guarantee claim against Crédit Agricole Italia, the parties reached a separate agreement to settle the controversy. The court ruled that the withdrawal of the cassation appeal is effective without the opposing party's acceptance and that all procedural costs must be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal to the Court of Cassation produces immediate effects without requiring the acceptance of the opposing party, and the extinction of the litigation necessitates the compensation of all procedural costs between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of litigation compensation of costs mutual settlement cassation procedure judicial economy procedural expenses caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28675/2005
Cass. n. 28675/2005), la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali); sia perché, come pure precisato da questa Corte (cfr., SU n.
Cass. n. 4446/1986
1923/1990, nonché, tra le tante, Cass. n. 4446/1986 e n.
Cass. n. 23840/2008
Cass. n. 19560/2015
115 del 2002 (Cass. n. 19560/2015 e successive);
SU n. 1923/1990
28675/2005), la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali); sia perché, come pure precisato da questa Corte (cfr., SU n. 1923/1990, nonché, tra le tante, Cass.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17666/2023 R.G. proposto da: SALT SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati CECCHELLA CLAUDIO e BENEDETTO ANTONIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente principale- -resistente al ricorso incidentale- contro CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato MENCHINI SERGIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -resistente al ricorso principale- -ricorrente incidentale- nonché contro DEL LUPO MARIA VITTORIA, RUSCHI NOCETI CARLO, RUSCHI NOCETI MARIA LUISA, RUSCHI NOCETI FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli avvocati BELMONTE GIOVANNI, VINCIGUERRA ROMEO e DE LUCA MARCELLO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge; -resistenti al ricorso principale e al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n.331/2023 depositata il 28/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;

Rilevato che su ricorso di Maria Vittoria Del Lupo, nonché di Francesco, Carlo e Maria Luisa Ruschi-Noceti, il Tribunale di Massa con decreto n. 2979/2015 ingiungeva a Crédit Agricole il pagamento della somma di euro 815.581,44 oltre interessi convenzionali di mora e spese di fase monitoria ed esborsi, sulla base della garanzia fideiussoria prestata da CréditAgricole; CréditAgricole proponeva opposizione, che veniva parzialmente accolta dal Tribunale di Massa, con sentenza n. 368/2020, integralmente confermata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza n. 331/2023; avverso la sentenza della corte territoriale SALT proponeva ricorso con quattro motivi, al quale resistevano con distinti controricorsi: gli originari ricorrenti in monitorio ; nonché il Crédit Agricole Italia s.p.a., che proponeva ricorso incidentale con due motivi. al ricorso incidentale del CréditAgricole Italia s.p.a. gli originari ricorrenti resistevano con controricorso; per l’odierna adunanza, in assenza di conclusioni del Procuratore Generale, i difensori della SALT, muniti di procura speciale, hanno depositato nota con la quale hanno rinunciato al ricorso, avendo le parti in separata sede raggiunto comuni intese per la definizione del contenzioso; ed hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate; il difensore di CréditAgricole Italia s.p.a., a sua volta munito di procura speciale, ha dichiarato di accettare la rinuncia ex art. 390 c.p.c. depositata da SALT e ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale, sempre a spese compensate; il difensore dei resistenti Maria Vittoria Del Lupo, nonché Francesco, Carlo e Maria Luisa Ruschi-Noceti, a sua volta munito di procura speciale, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso principale a spese compensate;

Considerato che: in esito alle rituali rinunce del ricorso principale e di quello incidentale, pur risultando accettata soltanto la rinuncia al ricorso principale, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio: sia perché, come precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 28675/2005), la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali); sia perché, come pure precisato da questa Corte (cfr., SU n. 1923/1990, nonché, tra le tante, Cass. n. 4446/1986 e n. 23840/2008), la rinuncia stessa, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva ogni decisione sulle spese del giudizio; le spese processuali relative al presente giudizio vanno compensate, potendo in tal senso valorizzarsi l’espressa richiesta delle parti, tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale, nonché tra il ricorrente principale ed i resistenti (originari ricorrenti in via monitoria); e , pur in difetto di esplicita accettazione, vanno compensate anche tra il ricorrente incidentale e i resistenti (originari ricorrenti in via monitoria), in considerazione della complessità delle questioni sottese al ricorso incidentale, se non pure dell’ampiezza degli accordi comunque allegati a presupposto delle rinunce; versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560/2015 e successive);

è riservato il deposito della motivazione entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese proc