Cassation appeal dismissed because the plaintiff chose the wrong remedy, filing a cassation appeal instead of an appeal for an execution opposition ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff, Penelope SPV s.r.l., incorrectly filed a cassation appeal against a first-instance judgment regarding an execution opposition. The material facts show that the lower court ruled the plaintiff lacked standing to initiate the execution due to a transfer of credit rights, a decision that falls under the scope of execution opposition remedies rather than standard civil procedure. The court held that since the contested issue concerned the validity of the execution opposition itself, the proper remedy was an appeal, not a cassation appeal, rendering the current filing procedurally improper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617, 618 c.p.c.; When a party contests the right of a creditor to act in execution via an opposition, a cassation appeal is inadmissible unless the first instance decision falls within the specific grounds of Art. 617 c.p.c., requiring the correct remedy to be an appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17408/2023 R.G. proposto da: PENELOPE SPV s.r.l, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata da INTRUM ITALY SPA, già domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato PANINI GABRIELE MARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVESTRI MASSIMILIANO e FERRECCHIA GENNARO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è ora domiciliata per legge; -ricorrente- contro SCHIAVONE EVANNA, SCHIAVONE ANGELO FLORENZO, SCHIAVONE FELICE, rappresentati e difesi dall’avvocato CELESTE PIETRO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -controricorrenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1131/2023 depositata il 20/07/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.
FATTI DI CAUSA 1.Banca Intesa San Paolo s.p.a. con contratto, registrato il 22.11.2007, concedette a Felice e ad Angelo Florenzo Schiavone un mutuo per la somma di euro 85.000,00 , a garanzia del quale i mutuatari, nonché Evanna Schiavone – terza datrice di ipoteca – concedettero ipoteca di primo grado in favore della mutuante, per la somma complessiva di € 127.500,00, su di un immobile. Successivamente, a seguito di contratto di conferimento di ramo di azienda, Intesa Sanpaolo S.p.a. conferì al Banco di Napoli S.p.a., con efficacia dal 10 novembre 2008, il ramo di azienda costituito dalle filiali della rete ex Intesa operante nelle aree Calabro-Lucana, Campania, Puglia, Napoli e Provincia e le relative attività e passività connesse all’attività bancaria e finanziaria.
Essendosi la parte mutuataria resasi inadempiente alle proprie obbligazioni, Banco di Napoli s.p.a. notificò ai debitori atto di precetto, incardinando la procedura esecutiva immobiliare identificata daln.r.g. 262/2014, avente ad oggetto il cespite ipotecato, risultata incapiente. PenelopeSPV s.r.l., in forza di cessione di crediti nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, acquistò pro soluto dalla cedente Banco di Napoli S.p.a. tutti i crediti da quest’ultima vantati sorti nel periodo compreso tra il 01.01.1955 e il 31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
Quindi, con atto notarile del 30.11.2018, costituì, quale procuratrice, la Tersia S.p.a. affinché potesse compiere, in nome e per conto della prima, tutti gli atti, gli adempimenti e le formalità opportune e necessarie di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti acquistati. La Tersia s.p.a.mutò poi la propria denominazione in Intrum Italy S.p.a. (di seguito, per brevità, la Intrum). Orbene, la Intrum, con atto di precetto notificato in data 25.02.2021, intimò a Evanna, Felice e Angelo Florenzo Schiavone di pagare, nel termine di 10 giorni, la somma di Euro 107.556,00, oltre accessori e spese.
2. Evanna, Felice e Angelo Florenzo Schiavone proponevano opposizione agli atti esecutivi contestando il difetto dello ius postulandi, non essendo i procuratori in possesso del mandato defensionale per poter procedere contro Evanna Schiavone, per difetto di legittimazione attiva del presunto creditore, non essendo dimostrata l’acquisizione del credito, e per erroneità del quantum debeatur. Chiedevano, pertanto, al Tribunale di Brindisi, in via preliminare, sospendere l’efficacia esecutiva del precetto notificato e, nel merito, dichiararne la nullità nonché il difetto di legittimazione attiva di Penelope SPV e la refusione delle spese con distrazione.
Si costituiva in giudizio la Intrum depositando prova della nomina di tal Stefano Meneghini quale suo procuratore generale, contestando la carenza di legittimazione attiva, allegando le schermate rinvenibili sul sito della Banca di Napoli S.p.a. relativamente alla cessione del credito e confermando l’entità dell’importo precettato. Chiedeva, pertanto, di rigettare l’opposizione e condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell’opposizione, dapprima, con provvedimento del 4 maggio 2022, invitava parte opposta al deposito del contratto di cessione indicato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; quindi, con sentenza n. 1131/2023, acquisita la documentazione offerta dalla Intrum (schermata contenente un elenco di posizioni cedute e una dichiarazione, rilasciata da Banca Intesa San Paolo, circa la ricomprensione dei crediti in oggetto tra quelli ceduti in data 20.04.2018), in accoglimento dell’opposizione, ritenuta non raggiunta la prova della titolarità del credito, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di Intrum Italy S.p.a., condannandola alle spese, con attribuzione.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso la Intrum Italy s.p.a., quale mandataria di Penelope SPV s.r.l. Hanno resistito con controricorso Evanna, Felice e Angelo Florenzo Schiavone, che hanno concluso chiedendo la distrazione delle spese processuali. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Difensore dei resistenti ha insistito nelle proprie conclusioni, anche in punto di distrazione delle spese processuali. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Intrum Italy s.p.a., quale mandataria di Penelope SPV s.r.l., articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art.58 del D.lgs. n. 385 del 1993, degli articoli 4 e 7 della Legge n. 130 del 1999 e dell’art. 1346 del Codice Civile in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , nella parte in cui il Tribunale di Brindisi, quale giudice unico, ha disconosciuto la legittimazione attiva di Intrum Italy S.p.a., quale sua mandataria, nonostante la regolarità e la conformità alla legge dell’operazione di cessione dei crediti in bloccointercorsa tra la medesima ed il Banco di Napoli s.p.a., cessione che aveva riguardato, tra i vari, anche il credito allora vantato da Banco di Napoli s.p.a. nei confronti degli odierni resistenti e derivante dal già citato contratto di mutuo contratto a rogito notarile, registrato in Ostuni il 22.11.2007 e munito di formula esecutiva in data 10.12.2007.
In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che (…) non potendosi ritenere raggiunta la prova della titolarità del credito, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di Intrum Italy s.p.a. ad intraprendere l’azione esecutiva promossa e, per l’effetto, accogliere l’opposizione proposta dagli Schiavone . In sintesi, secondo la ricorrente, il giudice dell’opposizione ha errato nella parte in cui, interpretando erroneamente la disposizione speciale e derogatoria di cui all’art. 58 TUB, ai fini della validità e della prova della cessione, ha ritenuto insufficiente non soltanto l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma anche l’ulteriore documentazione da essa prodotta (e cioè la dichiarazione di cessione del credito del 7 giugno 2022 e l’elenco delle posizioni che erano state ad essa cedute dal Banco di Napoli s.p.a.); mentre, ritenuta la validità della cessione, avrebbe dovuto accertare se il credito in questione avesse o meno le caratteristiche previste dall’avviso di cessione, con conseguente inclusione o esclusione del medesimo dal blocco dei crediti ceduti.
Pertanto, Penelope SPV avrebbe dato prova documentale della propria legittimazione sostanziale. 1.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2967 c.c., quindi, del principio di disponibilità della prova nonché del principio del prudente apprezzamento del giudice in relazione all’ art.360 comma1, n.3 e n.4 c.p.c.; errata valutazione di un fatto decisivo del giudizio in relazione all’ art.360 comma 1, n.5 c.p.c. , nella parte in cui il Tribunale di Brindisi, quale giudice unico, ha affermato che:
Con provvedimento del 4 maggio 2022, questo giudice invitava parte opposta al deposito del contratto di cessione indicato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, questa si limitava a produrre una schermata contenente un elenco di posizioni cedute e una dichiarazione, rilasciata da Banca Intesa San Paolo, circa la ricomprensione dei crediti in oggetto tra quelli ceduti in data 20.04.2018. Questo giudice non ritiene di poter aderire alla tesi, prospettata dalla convenuta, secondo cui tale documentazione sia idonea a dimostrare la ricomprensione del credito in parola nell’indicata cessione, essendo necessario, a tal fine, il richiesto contratto.
Basti evidenziare, a tal proposito, che non vi è in atti alcuna prova certa della riconducibilità degli identificativi riportati in elenco alle posizioni debitorie degli attori; né può aversi certezza circa la genuinità e l’assenza di errori nella formazione di un elenco di taleportata, costituito esclusivamente da serie numeriche . Sostiene che il giudice unico, tanto affermando, non ha applicato le disposizioni della normativa del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed i principi sanciti dal Codice civile in merito alla ripartizione dell’onere probatorio, valutando erroneamente un fatto decisivo per il giudizio, in violazione ed errata applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c.
In sintesi, secondo la ricorrente, la documentazione da essa prodotta, nell’ambito del giudizio di opposizione (e, precisamente, la dichiarazione della cedente del 7 giugno 2022) era ed è idonea a dimostrare la ricomprensione del credito, di cui alla sentenza impugnata, ragion per cui sarebbe stata ritenuta erroneamente necessaria a tal fine la produzione del contratto di cessione.
2. Il ricorso è inammissibile. Vero è che Evanna, Felice e Angelo Florenzo Schiavone hanno convenuto Intrum Italy S.p.A., quale mandataria di Penelope SPV s.r.l., davanti al Tribunale di Brindisi con un atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co.1 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva e dichiarare l'inefficacia del precetto notificato; e nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di precetto. Ma è anche vero che:
a) in atto di citazione i ricorrenti hanno chiesto anche di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Penelope SPV s.r.l.;
b) il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell'opposizione, con la sentenza impugnata, ha esclusivamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Intrum Italy S.p.A. ad intraprendere l'azione esecutiva promossa;
c) la Intrum Italy s.p.a., nel ricorrere avverso detta sentenza, ne ha per l’appunto impugnato il capo in cui il giudice dell’opposizione ha dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva. Orbene, in via generaleed in base ad un consolidato approdo ermeneutico anche di legittimità, con le opposizioni agli atti esecutivi, articolate ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c., la parte contesta la regolarità formale (o, per alcuni di essi che sono espressione di una valutazione discrezionale del Giudice dell’esecuzione, l’inopportunità) di uno degli atti del processo esecutivo ovvero di uno degli atti ad esso prodromici (cioè preliminari e preparatori, ma strettamente collegati), mentre con l’opposizione all’esecuzione la parte contesta lo stesso diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
Quest’ultima evenienza, per l’appunto, è quanto avvenuto nel caso di specie,nel quale la società ricorrente ha denunciato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Brindisi non aveva ad essa riconosciuto la legittimazione ad agire in via esecutiva. Ne consegue che avverso la sentenza impugnata parte ricorrente avrebbe dovuto essere proposto appello, essendo ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado su opposizione esecutiva soltanto quando (o per i capi coi quali) essa ha deciso un motivo di doglianza sussumibile entro l’art. 617 c.p.c.; e, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, neppure risultando una espressa e motivata diversa qualificazione della domanda da parte del giudice che ha reso il provvedimento, spetta al giudice dell’impugnazione la verifica della correttezza della scelta del rimedio in concreto esperito.
Il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistentee con l’attribuzione richiesta dal difensore di questa, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -distrae le spese, come sopra liquidate, in favore del difensore antistatarioPietro Celeste; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed al competente uffic