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Ordinanza — n. 25669/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares ex officio jurisdiction regulation inadmissible due to lack of proper jurisdictional conflict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25669/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The execution judge of the Pavia Tribunal ex officio promoted a jurisdiction regulation regarding the competence between civil and criminal execution judges. The court found the request inadmissible because no genuine jurisdictional conflict exists between the two execution jurisdictions and execution acts are only challengeable via opposition, not ex officio regulation. Consequently, the lower court was ordered to simply declare the request inadmissible rather than rule on jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 45, 47 comma 4 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: A regulation of jurisdiction ex officio is inadmissible when no genuine conflict of jurisdiction exists between civil and criminal execution judges, as execution acts are exclusively challenged through opposition proceedings.

Parole chiave

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ex officio jurisdiction regulation civil criminal execution conflict execution act challengeability opposition procedure requirement negative jurisdictional conflict sequestro di beni immobili bene impignorabile sequestro conservativo

Disposizioni normative citate

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Art. 45 c.p.c.
Art. 47 comma 4 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Art. 665 c.p.p.
ha chiesto accogliersi il proposto regolamento d’ufficio, con la declaratoria della competenza della Corte d’appello di Milano quale giudice dell’“esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”ex art. 665 c.p.p.; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
art. 666 c.p
, avviat o da Cassa Rurale e Artigiana di Binasco Credito Cooperativo–S.C., che ha chiesto – a seguito del provvedimento del 25.7.2024, con cui la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi sull’istanza ex art. 666 c.p.p.
art. 665 c.p
ha chiesto accogliersi il proposto regolamento d’ufficio, con la declaratoria della competenza della Corte d’appello di Milano quale giudice dell’“esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”ex art. 665 c.p.p.; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 6826/2010
Cass. n. 25176/2024
Cass. n. 25176/2024), come è nella specie, posto che si tratta di un conflitto negativo tra giudice dell’esecuzione civile e giudice dell’esecuzione penale; N.
Cass. n. 10037/2024
Cass. n. 38368/2021
Cass. n. 38368/2021 ; Cass.
Cass. n. 28712/2024
38368/2021 ; Cass. n. 28712/2024), con orientamento che la vicenda in esame non offre elementi per rimeditare; -il giudice rimettente, a tutto concedere, avrebbe dunque dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda dinanzi a lui proposta (arg.
Cass. n. 37128/2022
Sez. Un., n. 6826/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza N. 5182 /20 2 5 R.G. , ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia con ordinanza del 26.2.2025, nelprocedimentoiscritto al N. 2997/24R.G. E. promoss o da Cassa Rurale e Artigiana di Binasco Credito Cooperativo– S.C. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che - c on l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Paviaha promosso il regolamento di competenza d’ufficio nell’ambito del procedimentoN. 2997/24 R.G.

E. , avviat o da Cassa Rurale e Artigiana di Binasco Credito Cooperativo–S.C., che ha chiesto – a seguito del provvedimento del 25.7.2024, con cui la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi sull’istanza ex art. 666 c.p.p. proposta dalla predetta , N. 5182/25R.G. aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del giudice civile, da individuarsi ai sensi degli artt. 16 e 26 c.p.c., giacché l’istanza riguardava esclusivamente beni oggetto di un sequestro conservativo disposto dal Tribunale civile di Pavia, tra l’altro, di n. 52 quadri di arte moderna– la tutela del " diritto ( ... ) a soddisfare le proprie legittime ragioni ereditarie -per come riconosciute dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza numero 409/2017 [emessa in data 24.11.2017} e dalla Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza numero 63/2020 [emessa in data 20.1.2020 e depositata in data 8.4.2020} - anche sui beni, mobili ed immobili, già oggetto di provvedimento di sequestro preventivo e conseguente confisca, per come ordinata dal Tribunale Penale di Pavia, con sentenza numero 148012019 [depositata in data 23.12.2019} e dalla Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda penale, con sentenza n. 4980120 [depositata in data 10.12.2020]", ed in particolare il diritto a "soddisfare le anzidette ragioni ereditarie anche rispetto ai "52 quadri d'arte moderna" di cui all'ordinanza di convalida e decreto di sequestro preventivo, emessa, in data 30 luglio 2014, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia"; - ha rilevato il giudice pavese che , al contrario di quanto opinato dalla Corte d’appello di Milano, non di beni oggetto " di provvedimento cautelare emesso in sede civile" si tratta , bensì di beni oggetto: i ) di sequestro preventivo, disposto con ordinanza emessa, in data 30.7.2014, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia; ii ) di confisca, ordinata dal Tribunale Penale di Pavia, con sentenza numero N. 5182/25R.G. 1480/2019 e dallaCorte di Appello di Milano, Sezione Seconda penale, con sentenza n. 4980/20; -nessuna delle parti del procedimento a quo ha svolto difese; - i l P.G. ha chiesto accogliersi il proposto regolamento d’ufficio, con la declaratoria della competenza della Corte d’appello di Milano quale giudice dell’“esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”ex art. 665 c.p.p.; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;

Considerato che -deve in primo luogo rilevarsi come non sia stata acquisita la prova della regolare comunicazione dell’ordinanza del g.e. alle parti del procedimento a quo; - tuttavia, può soprassedersi sul punto, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo (v. Cass., Sez. Un., n. 6826/2010), senz’altro applicabile anche con riguardo alla peculiare natura del procedimento qui in rilievo, immutate essendone le ragioni fondanti, stante la palese inutilitàdel necessario approfondimento; -infatti, il regolamento d ’ ufficio proposto è inammissibile per un duplice ordinedi ragioni; -anzitutto, perché non è prospettabile questione di competenza in senso proprio tra la giurisdizione penale e la giurisdizione civile (v.

Cass. n. 25176/2024), come è nella specie, posto che si tratta di un conflitto negativo tra giudice dell’esecuzione civile e giudice dell’esecuzione penale; N. 5182/25R.G. - in secondo luogo , perché è ben noto che, sul piano generale, “ i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione -negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art.617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi” (così, da ultimo, Cass. n. 10037/2024): e che la soluzione è estesa al regolamento d’ufficio ( v.

Cass. n. 38368/2021 ; Cass. n. 28712/2024), con orientamento che la vicenda in esame non offre elementi per rimeditare; -il giudice rimettente, a tutto concedere, avrebbe dunque dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda dinanzi a lui proposta (arg. ex Cass. n.37128/2022), anziché sollevare il regolamento d’ufficio ; nulla va disposto sulle spese del giudizio, le parti non avendo svolto difese; p. q. m. la Corte dichiara il regolamento di competenza d’ufficio inammissibile. Così deciso in Roma, nellacamera di