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Ordinanza — n. 25627/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil liability ruling where pilot's negligence caused school trip injury.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25627/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal filed by Stefania Pesenti against the Court of Appeal's judgment regarding her injuries sustained during a school trip. The plaintiff argued that Paolo Mazzaro, the pilot, should be liable as an association founder rather than a pilot, claiming the insurance policy did not cover this role. The court rejected this distinction, ruling that the act of starting the aircraft is inherently a pilot's duty and that the causal link to the accident supports liability under the pilot's insurance coverage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 c.p.p.; Art. 40-41 c.p.: The court established that when a pilot causes damage by failing to exercise necessary caution during aircraft operation, liability is determined by the specific role of pilot, not by secondary organizational functions, ensuring the insurance policy covers the act of maneuvering the aircraft.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil liability pilot negligence school trip accident insurance coverage causal link assumption of risk subrogation rights compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.p.
Art. 40-41 c.p.
articolo 652 c.p
Tale conclusione deriva dalla combinazione di quanto previsto dall’articolo 652 c.p.p.
art. 75 c.p
con quanto previsto dall’art. 75 c.p.p.
art. 75 cod. proc. pen
In altri termini, qualora il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p., il giudice civile non sarà vincolato dagli effetti della sentenza penale di assoluzione pronunciata nel giudizio penale.
articolo 112 c.p
3.-Con il terzo motivo si prospetta invece violazione dell’articolo 112 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18071/2023 R.G. proposto da PESENTI STEFANIA, rappresenta ta e difesa d a ll’avvocato POGGI FRANCESCA (PGGFNC69S48D969F) unitamente all'avvocato POGGI FRANCESCO (PGGFNC43L02C085S), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato FOGLIANI ENZO (FGLNZE58M04F205E) che la rappresenta e difende , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCA, rappresenta ta e difesa dall’avvocato OSS PIERGIORGIO (SSOPGR75M26H823Y), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro PESENTI STEFANIA, MAZZARO PAOLO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da MAZZARO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato GIOIOSO RAFFAELLO (GSIRFL54S23H501V), rappresentato e difeso dagli avvocati BIGOLIN OTELLO (BGLTLL60H20C111E), PERTILE MAURIZIO (PRTMRZ61S28C111B)con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente incidentale- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato FOGLIANI ENZO (FGLNZE58M04F205E), che l a rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente al ricorso incidentale- nonché contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCA, PESENTI STEFANIA -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1329/2023depositata il 20/06/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- Stefania Pesenti, il 29 marzo 2015, si trovava in gita scolastica con visita ad un campo di volo sito in San Zenone degli Ezzelini (Treviso). La gita era gestita dall'Associazione Sportiva Arca. In quella occasione la Pesenti subì gravissime lesioni a causa del fatto che un utente del campo di volo, Paolo Mazzaro, che era altresì socio fondatore dell’associazione sportiva, e pilota, aveva avviato il motore di un aereo mobile la cui elica ha colpito la donna provocandole danni. 2.- Quest'ultima ha citato in giudizio l'Associazione Sportiva Arca, nonché il suo presidente dell'epoca, Francesco Artuso, chiedendo nei loro confronti un risarcimento di 698.719,53 €.

L'Associazione Sportiva Arca si è costituita ed ha indicato come unico responsabile del danno Paolo Mazzaro, ossia colui che aveva avviato l'aeromobile, la cui elica aveva provocato danni alla attrice. È rimasto contumace Francesco Artuso. Si è invece costituito Paolo Mazzaro che ha contestato di essere responsabile del danno; ha eccepito comunque un concorso di colpa della danneggiata; ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della Generali spa, sua compagnia di assicurazione per la responsabilità civile. Si è costituita la società Generali spa, la quale ha precisato che la copertura assicurativa riguardava la sola attività di pilota del Mazzaro, il quale invece era convenuto anche quale membro dell'associazione sportiva Arca.

La compagnia di assicurazione eccepiva comunque che il suo assicurato non aveva alcuna responsabilità nell'evento che era invece da addebitarsi alla colpa della danneggiata. 3.-Il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda, condannando in solido l'associazione sportiva Arca e Paolo Mazzaro, quest'ultimo in qualità di pilota e non di socio dell'associazione, disponendo in favore dell'attrice un risarcimento di 546.478,32 euro, oltre interessi come precisato in quella sentenza. Ha poi accolto la domanda di manleva del Mazzaro nei confronti dell'assicurazione Generali Italia spa. 4.-Hanno proposto appello avverso tale sentenza sia la società di assicurazioni che l'Associazione Sportiva Arca.

Entrambe hanno sostanzialmente affermato un concorso di colpa, se non una colpa esclusiva, della danneggiata, che si è costituita in appello per resistere alla impugnazione. Rispetto all'appello proposto dalla società Generali Italia spa si è anche costituito Paolo Mazzaro che ha proposto appello incidentale. La Corte di appello di Venezia ha riunito gli appelli. Ha preso atto che in sede penale gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste; che in quel processo la Pesenti, che pur poteva farlo, non si è costituita parte civile; che, dunque, la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ha piena efficacia ai sensi dell'articolo 652 cpp, nel giudizio civile per il danno ed ha, di conseguenza, rigettato la domanda di risarcimento. 5.- Ricorre qui Stefania Pesenti con tre motivi di censura, a fronte dei quali Paolo Mazzaro ha proposto ricorso incidentale condizionato, con due motivi di censura.

La società Generali Italia spa ha depositato controricorso anche rispetto al ricorso incidentale. Inoltre,la ricorrente, la società Generali Italia spa e il Mazzaro hanno depositato memorie, quest'ultimo al solo fine di riportarsi alle difese già svolte. Ragioni della decisione Il ricorso principale. 1.- Con il primo motivo del ricorso principale si prospetta violazione degli articoli 652 e 75 cpp. La sentenza impugnata ha preso atto del giudicato penale, con il quale i convenuti, accusati delle lesioni alla danneggiata, sono stati assolti perché il fatto non sussiste.

Preso atto di tale giudicato, i giudici di appello hanno concluso che la citazione per il giudizio penale è stata notificata alla Pesenti il 16.11.2017, e dunque costei poteva da quel momento costituirsi parte civile e non lo ha fatto. Hanno ricordato allora che, secondo la decisione di questa Corte n. 26811/2022, il giudicato penale sul fatto (perché il fatto non sussiste) ha efficacia preclusiva di un nuovo accertamento di quel fatto nel giudizio civile, quando il danneggiato abbia partecipato al giudiziopenale o sia stato messo in condizione di parteciparvi.

Poiché la danneggiata era stata messa in condizione di parteciparvi, con la notifica della citazione a dibattimento, allora la sentenza penale ha efficacia di giudicato nei suoi confronti. Questa tesi è contestata dalla ricorrente, la quale sostiene che l’efficacia di giudicato ha come eccezione il caso previsto dall’articolo 75 secondo comma cpp, caso che qui ricorre, poiché la danneggiata ha esercitato autonomamente l’azione da risarcimento nel procedimento civile. Il motivo è fondato. Infatti, la decisione citata dalla Corte di Appello (Cass.26811/2022) ribadisce l’efficacia di giudicato nei giudizi civili della sentenza penale di assoluzione, sempre che il danneggiato dal reato non abbia autonomamente esercitato l’azione civile, ossia solo qualora abbia partecipato al processo penale, ovviamente in qualità di parte civile, o sia stata messa in condizione di parteciparvi, e dunque nel caso in cui non abbia ancora esercitato l’azione civile nel momento in cui è stata messa in condizione di partecipare la processo penale.

Vale la pena di ricordare che l’articolo 652 cpp prevede come regola generale l’efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione, ma fa salva una eccezione: che “il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75 comma 2”. L’ articolo 75 comma 2 cpp, a sua volta, prevede che “l’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita in sede penale o è stata iniziata quando non è più possibile la costituzione di parte civile.” E dunque prevede il caso in cui l’azione civile è autonomamente esercitata dal danneggiato prima del giudizio penale, o del termine per costituirsi parte civile.

In tal caso, giusto il richiamo dell’articolo 652 cpp, l’azione civile è autonoma rispetto al processo penale. E non viene pregiudicata dal suo esito. Una chiara conferma di tale regola viene da Cass. 15112/2013: “L'esito assolutorio del giudizio penale, quand'anche definitivo, non ha alcuna influenza nel giudizio civile di danno se quest'ultimo sia iniziato anteriormente alla pronuncia della sentenza penale di primo grado e l'azione civile non sia stata trasferita nel giudizio penale,nell'esercizio di una libera facoltà del soggetto danneggiato”.

Per essere più chiari: la circostanza che il danneggiato sia stato posto in condizione di partecipare al giudizio penale è condizione necessaria ma non sufficiente a determinare il suo assoggettamento al giudicato penale di assoluzione. Infatti, una volta soddisfatto tale requisito, ossia che il danneggiato sia stato posto in condizione di partecipare al giudizio penale, è altresì necessario che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 75 secondo comma cpp., vale a dire che è necessario che il danneggiato dal reato non abbia già instaurato il giudizio civile per il risarcimento del danno con tempestività, cioè prima della sentenza penale di primo grado.

In altri termini, qualora il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p., il giudice civile non sarà vincolato dagli effetti della sentenza penale di assoluzione pronunciata nel giudizio penale. Tale conclusione deriva dalla combinazione di quanto previsto dall’articolo 652 c.p.p. con quanto previsto dall’art. 75 c.p.p. Da tale combinato disposto si ricava che l'eccezione di giudicato della pronuncia penale assolutoria può essere fatta valere solo nei confronti del danneggiato che, posto in grado di partecipare al giudizio penale, abbia instaurato il giudizio civile dopo la sentenza penale di primo grado, ovvero dopo essersi costituito parte civile nel processo penale oppure, ancora, nei confronti del danneggiato che, posto in grado di partecipare al giudizio penale, sia rimasto inerte fino alla formazione del giudicato penale, proponendo successivamente la domanda risarcitoria in sede civile.

Pena una interpretazione eversiva, e del tutto dimentica del rinvio che l’art. 652 cpp fa al secondo comma dell’articolo 75 cpp, non può dirsi che, ove il danneggiato abbia iniziato il giudizio civile prima della sentenza penale, debba subire gli effetti del giudicato in tale processo formatosi: in tal caso, infatti, egli ha scelto di far valere il suo diritto in sede civile disinteressandosi del processo penale, dove, per l’appunto, non ha trasferito l’azione civile, già iniziata autonomamente. Questa regola è confermata dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale, giurisprudenza secondo la quale “il giudizio civile di danno (deve) essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 cod. proc. pen., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto” (Cass. 38209/2010;

Cass. 23516/2015; Cass. 15470/2017; Cass. 18918/2019). Da questa regola si ricava che, se invece il giudizio civile è iniziato prima della sentenza penale di primo grado, non va sospeso, proprio perché non c’è interferenza, ossia proprio perché il giudizio civile è autonomo, ed essendo anteriore, non può essere influenzato dal giudicato penale: il giudizio civile, in quel caso, ha esito autonomo rispetto a quello penale, da cui non è pregiudicato. Qui è pacifico che il giudizio civile è stato iniziato con citazione del 13.2.2018, e dunque prima della sentenza penale di primo grado, che è del 2019 (1351/2019), e dunque è al riparo dall’effetto di giudicato penale. 2.-L’accoglimento di questo motivo comporta assorbimento del secondo che prospetta omessa pronuncia sulle prove, in quanto le prove non sono state ammesse sul presupposto dell’effetto preclusivo del giudicato, che impediva cioè di istruire la causa. 3.-Con il terzo motivo si prospetta invece violazione dell’articolo 112 c.p.c.

La questione è la seguente. In primo grado non era stata dichiarata la contumacia di Francesco Artuso, presidente dell’associazione sportiva che aveva organizzato la gita. Ciò sul presupposto che, pur essendo costui menzionato nella citazione a giudizio, che faceva valere altresì la sua responsabilità, non era stato destinatario della medesima citazione, notificata solo alla associazione di cui era presidente. La danneggiata ha fatto appello incidentale su tale questione. Ora sostiene che la Corte di Appello non se ne è occupata. Anche questo motivo è assorbito.

Infatti, la Corte di Appello ha pronunciato sulla domanda, dicendo che “poiché Mazzaro Paolo e Artuso Francesco sono stati assolti perché il fatto loro ascritto non sussiste, va respinta anche la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata da Pesenti Stefania nei loro confronti” (p. 15). Dunque, il motivo può considerarsi assorbito, posto che presuppone il rigetto del primo, ossia che andrebbe esaminato solo in caso di rigetto del primo, l’accoglimento del quale invece impone di decidere della domanda subordinata verso Artuso, senza il pregiudizio dell’effetto preclusivo del giudicato penale.

Il ricorso incidentale. 1.- Mazzaro propone un ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo della ricorrente principale. Il ricorso incidentale è basato su un solo motivo che prospetta violazione degli articoli 112 cpp e 40-41 cp. La tesi è la seguente. La Corte di Appello ha preso atto della sentenza penale di primo grado, sulla scorta della quale ha ritenuto responsabile il Mazzaro in quanto costui aveva acceso l’aeroplano senza avvisare i presenti di allontanarsi o stare cauti. E tuttavia, lo ha ritenuto responsabile non in qualità di pilota, bensì di socio fondatore dell’associazione sportiva che aveva organizzato la visita.

Con la conseguenza che la condotta del Mazzaro non era coperta dalla polizza, che invece era riferita alle operazioni di volo, o meglio alla responsabilità dell’assicurato in quanto pilota, e non ad altro titolo. Il ricorrente contesta questa ricostruzione osservando che è arbitraria la distinzione della sua condotta in due distinti titoli: l’accensione del velivolo in quanto socio della associazione e la guida di esso in quanto pilota. Ed osserva come di conseguenza sia errato legare il danno, da un punto di vista causale, solo alla prima e non alla seconda.

Il motivo è fondato. Non si vede perché il Mazzaro, che si accingeva a decollare, debba essere considerato nel momento della accensione del velivolo non come pilota ma come organizzatore della gita. Non solo non vi è alcuna motivazione sul punto, se non il generico richiamo alla sentenza di primo grado nel giudizio penale, ma l’argomento è specioso di per sé: l’accensione del velivolo è compito del pilota, non già dell’organizzatore della gita, e ne è prova il fatto che non qualunque organizzatore poteva farlo. La cautela, la cui omissione è contestata al Mazzaro, è che costui “avrebbe potuto trainare il velivolo e accendere il medesimo in prossimità della pista, in una situazione di minor pericolo per gli astanti” (p.13): cautela che non può che gravare su chi manovra l’areo, non su chi organizza gite su velivoli.

Vanno dunque accolti sia il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, che i l ricorso incidentale condizionato. La sentenza va cassata con rinvio anche per le spese d