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Ordinanza — n. 25590/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses party appeal but corrects a clerical expense error ex officio under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25590/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lawyer's appeal for correction inadmissible due to failure to notify other parties. However, it proceeded ex officio to correct the material error regarding the lawyer's expense status. The judgment was amended to include the correct attribution of expenses for the lawyer who declared himself non-statutory.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; While a party's request for correction of a material error is inadmissible if not properly notified, the court may proceed ex officio to correct such errors to ensure the final decision reflects the true legal position.

Parole chiave

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correction of material error ex officio procedure inadmissibility of appeal expense allocation non-statutory lawyer Civil Procedure Code clerical error correction

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
19944/23, e ciò ai sensi dell’art. 391-bis cod.
Art. 365 c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ
19944/23, e ciò ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., disposizione che richiama espressamente gli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, ord. interl. 27 luglio 2023, n. 22948
Cass. Sez. 6-Lav., ord. 14 dicembre 2022, n. 36579
22948; in senso analogo Cass. Sez. 6-Lav., ord. 14 dicembre 2022, n. 36579, Rv.
Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2011, n. 15346
666206-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2011, n. 15346, Rv.
Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033
(cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv.
Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2023, n. 4353
Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2023, n. 4353, Rv.

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Testo completo

nanza; - che l’Avv. Barbuto assume, infatti, che essa – nel rigettare il ricorso esperito dalla società Graphica Diemme S.r.l., nei confronti della società Gemmagraf 2007 S.r.l. e della società New Work S.r.l. in liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 233/2020, del 25 maggio 2020, della Corte d’appello di Perugia – condannava l’allora ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla società Gemmagraf 2007, ancorché esso Barbuto si fosse dichiarato antistatario; - che per l’emenda di tale errore ha proposto ricorso Luca Barbuto; - che, con ordinanza interlocutoria n. 25873/24, del 27 settembre 2024, questa Corte rilevava che l’istanza di correzione di errore materiale, alla luce del suo tenore letterale, risultava iscritta a ruolo dalla Cancelleria e andava pertanto qualificata come “ricorso”; - che, di conseguenza, essa avrebbe dovuto essere notificata alle altre parti del giudizio di legittimità, definito dall’ordinanza di questa Corte n. 19944/23, e ciò ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., disposizione che richiama espressamente gli artt. 365 e ss. cod. proc. civ. (mentre un diverso procedimento è previsto per la correzione di errori materiali disposta d’ufficio, ipotesi che nella specie non ricorre); - che, in particolare, veniva rilevato che, con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore della parte, al fine di ottenere l’inserimento nel dispositivo della decisione della clausola di distrazione delle spese in suo favore, omessa per mero errore materiale, è stato chiarito che “il ricorso F i r m a t o D a :

F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 18466/2023 Numero sezionale 1605/2025 Numero di raccolta generale 25590/2025 per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di Data pubblicazione 18/09/2025 cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) devono essere notificati ad entrambi, e l’omessa notifica disposta dalla S.C. determina l’inammissibilità del ricorso” (da ultimo, Cass.

Sez. 3, ord. interl. 27 luglio 2023, n. 22948; in senso analogo Cass. Sez. 6-Lav., ord. 14 dicembre 2022, n. 36579, Rv. 666206-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2011, n. 15346, Rv. 618859-01); - che, di conseguenza, del suddetto ricorso per correzione di errore materiale la citata ordinanza interlocutoria disponeva la notificazione, a cura del ricorrente, nei confronti di tutte le parti del giudizio di cassazione, ivi inclusa, personalmente, la stessa assistita dell’Avvocato Barbuto, società Gemmagraf 2007 S.r.l.; considerato: - che l’Avvocato Luca Barbuto non ha ottemperato all’ordine impartitogli, ciò che rende inammissibile l’originario suo ricorso; - che, tuttavia, questo Collegio, uniformandosi ai più recenti indirizzi di questa Sezione, reputa che alla correzione possa procedersi d’ufficio, così tralasciando ogni questione sull’adeguatezza del coinvolgimento delle altre parti costituite nel giudizio concluso con il provvedimento di cui si invoca la correzione: convertito, quindi e per economia processuale, per l’immediata evidenza dell’omissione prospettata ed in effetti riscontrabile anche ufficiosamente nel provvedimento in esame, in procedimento ufficioso quello originariamente intrapreso ad istanza di parte; - che, così convertito il procedimento, è agevole rilevare come l’omessa liquidazione delle spese in favore del difensore F i r m a t o D a :

F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 18466/2023 Numero sezionale 1605/2025 dichiaratosi antistatario risulti – in base alla giurisprudenza di Numero di raccolta generale 25590/2025Data pubblicazione 18/09/2025 questa Corte – emendabile a norma dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01), esito non precluso dall’inammissibilità del ricorso per correzione (cfr.

Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2023, n. 4353, Rv. 667013-01); - che, pertanto, alla parte motiva e al dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 19944/23, del 12 luglio 2023, vanno apportate le seguenti correzioni: alla prima, al punto 8, dopo le parole “come da dispositivo”, va inserito l’inciso “, con attribuzione al difensore, per dichiaratone anticipo”; al secondo, dopo la virgola che precede le parole “alla società Gemmagraf 2007 S.r.l.”, va inserito il seguente inciso: “e, per essa, all’Avvocato Luca Barbuto, dichiaratosi antistatario”; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile l’istanza, ma procede d’ufficio alla correzione dell’errore materiale, disponendo che, nell’ordinanza n. 19944/23, del 12 luglio 2023: - nella parte motiva, al punto 8, dopo le parole “come da dispositivo”, sia inserito l’inciso “, con attribuzione al difensore, per dichiaratone anticipo”; - nel dispositivo, dopo la virgola che precede le parole “alla società Gemmagraf 2007 S.r.l.”, sia inserito il seguente inciso:

“e, per essa, all’Avvocato Luca Barbuto, dichiaratosi antistatario”. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione,