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Ordinanza — n. 25589/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows material error correction to add lawyer's fee deduction clause to Cassation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25589/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed a material error correction request filed by the lawyer representing Mirra S.R.L. against a previous order that failed to deduct legal fees from the opposing party. The court held that when a defense lawyer requests fee deduction under Article 93 of the Civil Procedure Code and the main judgment omits this provision, the correct remedy is a material error correction rather than an ordinary appeal. Consequently, the court ordered the insertion of a specific clause into the original Cassation order to ensure the lawyer's fees are properly deducted.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; Artt. 287 e 288 cod. proc. civ.: In the absence of explicit legislative provision, the remedy for a defense lawyer's omitted fee deduction request is the material error correction procedure, not ordinary appeals, as the request does not constitute an autonomous claim.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction Article 93 Civil Procedure Cassation order amendment omitted provision remedy spese di difesa recupero delle spese esecutive rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositatain data 8/1/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «eagli accessori come per legge», la frase «, da distrarsi, qu anto alla Mirras.r.l., in favore dell’avv.ssa Giuseppina Moscato ex art. 93 cod.
Artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 93 c.p
350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositatain data 8/1/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «eagli accessori come per legge», la frase «, da distrarsi, qu anto alla Mirras.r.l., in favore dell’avv.ssa Giuseppina Moscato ex art. 93 cod.
art. 391 - bis cod. proc. civ
art. 93 cod. proc.civ
350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositatain data 8/1/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «eagli accessori come per legge», la frase «, da distrarsi, qu anto alla Mirras.r.l., in favore dell’avv.ssa Giuseppina Moscato ex art. 93 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024
Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010
670334 –01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 1644/2024 propostoda: GIUSEPPINAMOSCATO, difensore antistatario della MIRRA S.R.L., nel procedimentoR.G. n. 17833/2022, con domicilio digitale, ex lege ; -ricorrente - contro STUDIODOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. GIANFRANCO MASCI- DOTT.SSA SABINA VIGILE; GENERALI ITALIA S.P.A.; -intimati - avverso l’ordinanza n. 350/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata in data 8/1/2025; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2025dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 1644/2024 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri l’avv.ssaGiuseppina Moscato, quale difensore della Mirra s.r.l. nel procedimentoR.G. n. 17833/2022 di questa Corte, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 8/1 /2025, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dallo Studio Dottori Commercialisti Associati Dott. Gianfranco Masci - Dott.ssa Sabina Vigile nei confronti della Mirra s.r.l. e della Generali Italias.p.a., avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 791/2022depositata il 16/5/2022, ha condannato lo studio associato ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle società controricorrenti,omettendo tuttavia, con riguardo alla Mirra s.r.l., di distrarle in favore del relativo difensore che ne aveva fatto regolare istanza; loStudio Dottori Commercialisti Associati Dott.

Gianfranco Masci - Dott.ssaSabina Vigile e la Generali Italia s.p.a. non hanno svolto difese inquesta sede; consideratoche, l’avv.ssaGiuseppina Moscato, quale difensore della Mirra s.r.l. nel procedimentoR.G. n. 17833/2022 di questa Corte, aveva chiesto, nel controricorso depositato agli atti del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese di lite, dichiarandosiantistataria; sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanzadi distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile,in assenza di un'espressa indicazione legislativa, ̀ costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 1644/2024 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri laprocedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso incui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., anch e nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(cfr.

Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 –01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 - 01); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza n. 350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositatain data 8/1/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «eagli accessori come per legge», la frase «, da distrarsi, qu anto alla Mirras.r.l., in favore dell’avv.ssa Giuseppina Moscato ex art. 93 cod. proc.civ.»; nonvi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 - 01);

P.Q.M LaCorte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 350/2025 della CorteSuprema di cassazione depositata in data 8/1/2025, sia corretto aggiungendo,dopo le parole «e agli accessori come per legge», la frase «,da distrarsi, quanto alla Mirra s.r.l., in favore dell’avv.ssa Giuseppina Moscatoex art. 93 cod. proc. civ.». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria,sull'originale della predetta ordinanza. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio dell