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Ordinanza — n. 25547/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation action where marital bond alone fails to prove creditor's knowledge of damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25547/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's judgment which had granted a revocation action based on the presumption that a marital bond alone proved the wife's knowledge of her husband's debt. The court held that without additional specific circumstances, the mere existence of a marriage does not meet the legal standard of 'grave and precise' presumptive evidence required to establish scientia damni. Consequently, the appeal was allowed, and the case was remanded for a new trial applying the correct evidentiary principles.

Regesto Legislator

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Art. 2729 c.c.; Art. 2901 c.c.: The mere existence of a marital or kinship bond, absent further specific circumstances such as shared financial interests or demonstrable knowledge of the debt, does not constitute a grave and precise presumption of knowledge of damage sufficient to invalidate a gratuitous transfer.

Parole chiave

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scientia damni presumption of knowledge marital bond evidence revocation action gratuitous transfer evidentiary standards burden of proof revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 2729 c.c.
La Corte d’appello ha fondato l’accertamento della scientia damniin capo alla signora Aufieri su un impianto presuntivo carente dei requisiti previsti dall’art. 2729 c.c.
Art. 2901 c.c.
In particolare, con riferimento ai presupposti di cui all’art. 2901 c.c., deduceva che:
Art. 111 c.p.c.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 2, del 3° e del 5° motivo, assorbiti gli altri [il 1° motivo, con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., ai sensi dell’art.
Art. 1264 c.c.
Di conseguenza, deduce la violazione da parte della Corte territoriale dell’art. 1264 c.c., che regola l’efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, e dell’art.
Art. 2697 c.c.
Art. 91 c.p.c.
5, c.p.c.; il 6° motivo, con il quale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
art. 2901 c.c
In particolare, con riferimento ai presupposti di cui all’art. 2901 c.c., deduceva che:
art. 132 c.p
Per queste via, sostiene che la Corte territoriale ha altresì violato l’art. 132 c.p.c., a mente del quale le sentenze devono contenere una seppur concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

Giurisprudenza citata

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Cass., 23/6/2025, n. 16842
Cass., 23/6/2025, n. 16842 ).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30003/2022 R.G. proposto da AUFIERI GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato PIETROLUCCI ANDREA che larappresenta e difende; -ricorrente- contro BRISCA SECURITISATION S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VENTI SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DONATELLA rappresentata e difesa dagli avvocati FATTORI ANDREA, RIVELLINI ANDREA; -controricorrente- nonchè contro FIRPO ROBERTO, BANCA CARIGE S.P.A.

CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, BANCA CARIGE S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 586/2022depositata il 23/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. Nel 2016 Banca Carige S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, gli ex coniugi Aufieri Grazia e Firpo Roberto, proponendo azione revocatoria ordinaria e, in subordine, azione di simulazione, per far dichiarare la inefficacia del verbale di separazione consensuale, con assegnazione dei beni, del Tribunale di Genova, datato 29/01/2013, con cui si disponeva il trasferimento alla Sig.ra Aufieri di diversi immobili di proprietà del Firpo siti in Genova e in San Giuliano Terme, con riserva del diritto di abitazione vitalizio del Firpo su uno di essi.

A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che il Sig. Firpo si era reso garante dei rapporti creditizi (derivanti da tre mutui chirografari, conclusi tra il 2008 e il 2012, e dal saldo negativo del conto corrente aziendale) che Banca Carige S.p.A. intratteneva con la società Project Management Service Engineering s.r.l., di cui il Firpo era socio (non amministratore) con quota del 50%, per la qual cosa l’attrice otteneva dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 2495/2015 per l’importo di Euro 413.702,65, oltre a interessi.

In particolare, con riferimento ai presupposti di cui all’art. 2901 c.c., deduceva che:

a) quanto alla qualità di ceditore, il credito de quo era anteriore al verbale di separazione consensuale con il quale il Firpo si era privato dei suoi beni immobili;

b) quanto all’eventus damni, il trasferimento patrimoniale determinava una diminuzione quantitativa e qualitativa del patrimonio del Firpo tale da ostacolare il soddisfacimento delle pretese creditorie;

c) quanto alla scientia damni, trattandosi di atto a titolo gratuito, era sufficiente la mera consapevolezza in capo al debitore e al terzo di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Nella resistenza della Aufieri il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1320/2018, rigettava la domanda proposta da Banca Carige S.p.A.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la società Brisca Securitisation s.r.l., n.q. di cessionaria dei crediti pecuniari vantati dalla cedente Banca Carige S.p.A. (ceduti in blocco ai sensi e per gli effetti della l. n. 130/1999 e dell’art. 58 T.U.B.), censurando la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art.2901 c.c., in ordine al presupposto della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per non avere il Giudice di prime cure considerato presunzioni gravi, precise e concordati (in primis, il rapporto di parentela tra il Firpo e la Aufieri).

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 586/2022, dichiarata l’ammissibilità dell’appello, dichiarava, in parziale accoglimento dello stesso, l’inefficacia nei confronti della Brisca Securitisation s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., del verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni del Tribunale di Genova del 29/01/2013 (trascritto in data 27/02/2013 presso la Conservatoria di Genova e in data 28/02/2013 presso la Conservatoria di Pisa), limitatamente agli immobili siti in Genova, alla Piazza Invrea n. 7 e al Corso Alessandro De Stefanis n. 6; rigettava la domanda di estromissione di Banca Carige S.p.A.; compensava per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti e condannava la Aufieri e il Firpo, in solido tra loro, alla rifusione della restante metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Aufieri propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3.1. La societa Brisca Securitisation s.r.l., rappresentata dalla sua mandataria con rappresentanza societa Prelios Credit Servicing S.p.A., resiste con controricorso. Leparti hanno depositato rispettiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1.Vanno anzitutto esaminati, in quanto logicamente prioritari, il 2°, il 3° e il 5° motivo. 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 132 c.p.c. per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Si duole del fatto che la Corte genovese, nel respingere l’eccezione di carenza di legittimazione in capo alla appellante società Brisca, abbia adottato una motivazione apparente, dando per provato, con affermazione tautologica, che la società Brisca fosse successore a titolo particolare della società Banca Carige. Per queste via, sostiene che la Corte territoriale ha altresì violato l’art. 132 c.p.c., a mente del quale le sentenze devono contenere una seppur concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. 4.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 2967 c.c.”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Lamenta che la corte d’appello ha respinto l’eccezione con cui l’appellata deduceva che dalla pubblicazione dell’avviso di cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale, n. 74, parte II, del 24/06/2017 non risultava il preciso riferimento al rapporto di conto corrente e ai contratti di mutuo chirografario da cui sarebbe disceso il credito di Banca Carige oggetto di asserita cessione a favore di Brisca. Di conseguenza, deduce la violazione da parte della Corte territoriale dell’art. 1264 c.c., che regola l’efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, e dell’art. 2967 c.c., rilevando la sua tempestiva eccezione, nella comparsa di costituzione e risposta, in data 05/03/2019, in ordine alla genericità delle indicazioni contenute sulla Gazzetta Ufficiale, tali da non consentire l’acquisizione di elementi certi sulla asserita cessione del credito, mancando pertanto il necessario requisito della esatta individuazione dell’oggetto della cessione, che appare indeterminato e indeterminabile.

Diversamente, la Corte genovese si sarebbe limitata ad argomentare che nell’ambito dei crediti ceduti da Banca Carige a Brisca, sulla base delle indicazioni presenti sulla Gazzetta Ufficiale, ricadrebbero anche i rapporti sottoscritti dalla Project Management Service Engineering s.r.l. con Banca Carige. 4.4. Con il quinto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Lamenta che la società Brisca, con il proprio atto di citazione in appello, ha criticato:

a) il fatto che la crisi coniugale si era manifestata dal 2010;

b) il fatto che non è emerso che la Sig.ra Aufieri fosse dipendente della società debitrice principale Project Management Service Engineering s.r.l.;

c) il fatto che la situazione della debitrice principale nell’anno 2010 non fosse negativa. Osserva che la società Brisca non ha impugnato la statuizione del Giudice di prime cure ove si accertava che il trasferimento attuato con il verbale di separazione consensuale del 2013 è atto a titolo oneroso, con ogni relativa conseguenza in ordine alla prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo che l’atto potesse arrecare alle ragioni del creditore. Lamenta che la corte d’appello ha fondato il proprio convincimento sulla esistenza di mere presunzioni, tra cui - anzitutto - il suo vincolo di coniugio con il Firpo, che, in realtà, non sussistono, in quanto tutte smentite dall’attività istruttoria svolta, essendo i due coniugi da tempo separati.

5. I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall’art.1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l’art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez.

III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell’indicazione dell’oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Si è altresì affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corte d’appello né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti.

In violazione dei principi sopra espressi la corte territoriale si è limitata ad affermare che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della cessione di crediti in blocco effettuata dalla Brisca non esclude il debito oggetto di causa (pag. 12,13, 14 sentenzaimpugnata). 5.1. Anche i l quinto motivo è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati. La Corte d’appello ha fondato l’accertamento della scientia damniin capo alla signora Aufieri su un impianto presuntivo carente dei requisiti previsti dall’art. 2729 c.c. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la prova presuntiva è un mezzo di prova critica, il cui utilizzo è subordinato alla presenza di elementi indiziari che, per essere legittimamente valorizzati, devono essere gravi, precisi e concordanti.

La gravità denota un elevato grado di attendibilità dell’indizio in ordine alla probabilità dell’esistenza del fatto ignoto; la precisione implica l’univocità della deduzione inferenziale, escludendo ricostruzioni alternative o contraddittorie; la concordanza presuppone la convergenza di una pluralità di indizi, fermo restando che anche un solo indizio, purché grave e preciso, può essere sufficiente, sempre che la motivazione del giudice dia conto in modo adeguato della sua forza dimostrativa. Orbene, nella specie la c orte territoriale ha desunto la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore dalla sola esistenza del rapporto coniugale tra la l’odierna ricorrente e il debitoreFirpo, affermando che il vincolo di coniugio esistente tra la i medesimi costituisce elemento deponente per la presunzione di conoscenza da parte della prima della situazione debitoria che gravava sul disponente all’epoca della separazione consensuale e del fatto che con il trasferimento ad essa dei suindicati numerosi beni immobili del Firmo, la garanzia creditoria sarebbe largamente diminuita, con maggiore difficoltà di recupero del credito da parte della Banca.

Si è da questa Corte affermato che il vincolo di stretta parentela o di coniugio , in mancanza di ulteriori circostanze sintomatiche — quali la comunanza di interessi patrimoniali, la conoscenza dimostrata della situazione debitoria del coniuge, o condotte anomale funzionali a eludere la responsabilità patrimoniale — non costituisce, di per sé, elemento presuntivo dotato del requisito di gravità e precisione( cfr. Cass., 23/6/2025, n. 16842 ). Orbene, tale principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza, la ravvisata sussistenza della scientia damni appalesandosi erroneamente ravvisata nella specie alla stregua degli indizi considerati.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 2, del 3° e del 5° motivo, assorbiti gli altri [il 1° motivo, con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; il 4° motivo, con il quale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il 6° motivo, con il quale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principi o applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui i motivazione.