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Ordinanza — n. 25485/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for attempting new fact-finding on contract breach and discretionary litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25485/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lucas Group s.r.l. against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to balance evidence regarding missing documentation and incorrectly calculated litigation costs. The court rejected these claims, ruling that fact-finding and discretionary cost allocation are exclusive powers of the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or discretionary litigation cost allocations, which remain within the exclusive competence of the trial judge.

Parole chiave

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contractual breach litigation costs appellate review fact-finding power inadmissible appeal materiali da costruzione vizio di costruzione adempimento inesatto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
ilprimo motivo è inammissibile; nonostante la formale denuncia di un vizio ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 91 c.p.c.
16499); 2.con il secondo motivo, la s o cietà ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 91 e segg.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
11511; Cass. 13/06/2014, n.
art. 1460 c.c
; - intimata - Oggetto:Somministrazione– Fornitura di calcestruzzo– Eccezione ex art. 1460 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/04/2024 n. 10161
Cass. 04/07/2017 n. 16467
Cass. 23/05/2014 n. 11511
Cass. 13/06/2014 n. 13485
Cass. 15/07/2009 n. 16499
Cass. sez. 1, 8/09/2005 n. 17953
Cass. Sez. 3, 20/05/2025 n. 13383
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Testo completo

5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24210/2022R.G. proposto da LUCAS GROUP s . r . l . , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Tuttolomondo, come da procura in calce al ricorso , ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro BETON CALCESTRUZZIs.r. l . ; - intimata - Oggetto:Somministrazione– Fornitura di calcestruzzo– Eccezione ex art. 1460 c.c. CC 17.06.2025 Ric. n. 24210/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi avverso la sentenza n. 294/2022della Corte d’appello di PALERMO , pubblicata in data23 febbraio 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno2025 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi .

Ritenuto che 1. il Tribunale di Agrigento con sentenza n.1525 / 2017 accoglieva l’opposizione proposta da Lucas Group s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 730/2014 con cui Beton Calcestruzzi s.r.l. le aveva intimato il pagamento dell'importo di € 23.336,72 a titolo corrispettivo per la fornitura di calcestruzzo , oltre alle spese di protesto cambiario e di acquisto dei titoli cambiari, riducendone l'ammontare a ll’importo di € 15.200,32, oltre interessi di mora decorrenti dalla emissione del decreto ingiuntivo, condannandola al pagamento del minor importo e allespese di lite;

2. la Corte d’appello di Palermo con la sentenza qui impugnata ha parzialmente accolto il gravame proposto da Lucas Group s.r.l. revocando il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e confermando nel resto la sentenza di prime cure, con parziale compensazione del le spese tra le parti in ragione di 1/3 e condannando l a società appellante a rifondere all’appellata il residuo delle spesedel giudizio d’appello ; 3.avverso la sentenza della Corte d’appello, Lucas Group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi d'impugnazione; sebbene intimata, non ha ritenuto disvolgere difese nel presente giudizio di legittimità Beton Calcestruzzi s.r.l.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che CC 17.06.2025 Ric. n. 24210/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi 1. con il primo motivo la società ricorrent e denuncia la “violazione dell’art 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all'art . 1460 c.c.” e chiede che la Corte di legittimità (eventualmente esercitando il potere correttivo indicato dalla costante giurisprudenzaper l’ipotesi di erronea sussunzione del vizio) “ di dichiarare la nullità della sentenza gravata da ricorso peravere la stessa inosservato (e, comunque, inapplicato)”gli artt. 91 e segg. e 1460e segg . del codice di rito ; in particolare, contesta che sia mancato il “bilanciamento tra l'inadempimento della Beton calcestruzzi s.r.l. in merito alla mancata consegna del l a idonea documentazione in grado di confortare il pros i eguo dei lavori” e evidenzia chenon fosse onere della società ricorrente Lucas dimostrare che la mancanza di detta documentazione l‘avrebbe privata del l a certificazione anti sismica e insiste nell’eccezione di inesatto adempimento sollevata,stante che la mancata consegna della documentazione necessaria per ottenere la certificazione sismica ha posto la società ricorrente nell’impossibilità, di fatto , di proseguire i lavori e in quella , di diritto,di non pagare per l’omessa consegna; 1.1. ilprimo motivo è inammissibile; nonostante la formale denuncia di un vizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.in relazione all’art. 1460 c.c. , il motivo nella sostanza invoca la nullità della sentenza impugnata con riferimento al bilanciamento operato dalla Corte d’appello tra l’adempimento richiesto dalla società Beton e l’eccezione di inesatto adempimento opposta dalla società Lucas e tende ad una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; ebbene, la stessa prospettazione delladoglianza propost a dalla societàricorrente, oltre che generica, è diretta non già a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella CC 17.06.2025 Ric. n. 24210/2022 Pres G.Travaglino Est.

I. Ambrosi sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma in realtà ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dai Giudici di merito, essendo finalizzata ad un’inammissibile diversa ricostruzione dei fatti; vale in proposito richiamare l’indirizzo di questa Corte che in tema di contratti a prestazioni corrispettive ha ritenuto necessaria la sussistenza di un duplice requisit o post o a presupposto dell’esercizio dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;per un verso, la sussi s tenza dell’inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v.

Cass. Sez. 1, 8/7/2024 n. 18587; Cass. Sez. 3, 29/1/2021 n. 2154), che integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass. Sez. 3, 17/7/2023, n. 20719; Cass. Sez. 2, 22/11/2016 n. 23759); per l’altro,la sussistenza della buona fede in senso oggettivo, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte e, quindi , valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti in rapporto alla situazione oggettiva (cfr.

Cass.Sez. 2, 28/12/2023 n. 36295 ; Cass. Sez. 2, 14986 del 28/05/2021; Cass. Sez. 2, 3/7/2000, n. 8880); per vero, la Corte d’appello ha in modo piano e adeguato spiegato che,nel caso di specie, la effettuata comparazione dei rispettivi e reciproci comportamenti alla luce del principio di buona fede aveva dimostrato che il rifiuto di Lucas Group di adempiere all’obbligazione di pagamento (in una prima fornitura integralmente e in una seconda parzialmente) fosse restato privo di giustificazione; precisamente,la Corte d’appello palermitana ha ritenuto che Lucas Group s.r.l. aveva solo adombrato «("la mancata CC 17.06.2025 Ric. n. 24210/2022 Pres G.Travaglino Est.

I. Ambrosi consegna dei provini di fatto vizia l'intera fornitura", pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ma non anche comprovato l'inutilizzabilità della fornitura di calcestruzzo entro l'appalto per la costruzione di un edificio di civile abitazione in localitàParco Angeli ad Agrigento per il quale era stata ordinata. In particolare,non ha dimostrato. e per vero neppure allegato, che il direttore dei lavori. il quale è tenuto ex lege (artt. 11.2.2. e 11.2.8 dell'allegato unico al d.m. 14.1.2008) a compiere verifiche di accettazione del calcestruzzo che si sommano (senza escluderle) a quelle, sopra richiamate, gravanti sul produttore, abbia rifiutato la fornitura e che sia stato necessario approvvigionarsi altrove di materiale conforme a legge e alla revisioni progettuali per sopperire alle carenze di quello fornito dall'appellata o che sia stato negato, in tutto o in parte, all'appellante, appaltatore dei lavori di costruzione dell'edifìcio, il diritto al pagamento del corrispettivo per l'appalto o che gli sianostate applicate penali» (pag. 9-10 della sentenza impugnata); pertanto, la censura attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze is truttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161;

Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); 2.con il secondo motivo, la s o cietà ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 91 e segg. c.p.c. e 112 c.p.c. ”; assume la CC 17.06.2025 Ric. n. 24210/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi ricorrente che la Corte d’appello avrebbe violato la disciplina prevista per le spese di litecon precipuo riferimento alle spese del primo grado, sussistendo la reciproca soccombenza; 2.1.Inammissibile anche il secondo motivo di ricorso; giova il richiamo alla regola più volte enunciata da questa Corte secondo cui in materia di disciplina delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge che si verifica qualora le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce, difatti, una facoltà discrezionale del giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la valutazione della ricorrenza delle condizioni per disporla, e - in virtù di un principio non in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 91 e 92 c.p.c. - è sottratta all'obbligo di specifica motivazione, senza che, per questo, la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. s ez. 1, 8/09/2005 n. 17953 , cfr . inoltre , da ultimo, Cass.

Sez. 3 , 20/05/2025n. 13383); 3.il ricorso va dichiarato inammissibile ; Non luogo a provvedere in merito alle spese del presente giudizio di legittimità non avendo svolto controparte difese. P.Q.M la Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CC 17.06.2025 Ric. n. 24210/2022 Pres G.Travaglino Est. I.

Ambro