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Ordinanza — n. 25484/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the one-year deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25484/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the one-year statutory deadline applicable to the case. Although the appellate judgment remained unnotified for years, the court determined the filing date of December 2020 had already passed the extended deadline. Consequently, the court ruled that the substantive arguments regarding the lease contract and signature validity were unnecessary to examine.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 645 cod. proc. civ.: A cassation appeal filed after the expiration of the one-year term is inadmissible, regardless of whether the lower court judgment was formally notified.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline late filing procedural inadmissibility judgment notification fedeltà contrattuale fideiussore promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
Il presente procedimento è stato promosso in epoca anteriore alla modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. disposta dall’art.
Art. 645 cod. proc. civ.
Conseguentemente, al presente procedimento, proposto con atto di citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. notificato il 16.4.2008, si applica il termine lungo di un anno per la proposizione del ricorso per cassazione.
Art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
Il termine naturale di scadenza dell’impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto 2020 e della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 232 cod. proc. civ
civ., nella riferita qualità, ma non aveva in alcun modo mutato il tenore delle difese della sua dante causa, sì che nessun pregiudizio al diritto di difesaera stato determinato in capo al Pace, che nemmeno lo aveva indicato; la doglianza afferente all’art. 232 cod.
art. 327 cod. proc. civ
Il presente procedimento è stato promosso in epoca anteriore alla modifica dell’art. 327 cod. proc. civ.
art. 645 cod. proc. civ
Conseguentemente, al presente procedimento, proposto con atto di citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. III, 6 maggio 2025, n. 11875
“sospensione Covid”), è rimasto differito sino al 10.12.2020(v., ex multis, Cass., sez. III, 6 maggio 2025, n. 11875; Cass., sez.
Cass., sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35857
11875; Cass., sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35857 e Cass., sez.
Cass., sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095
35857 e Cass., sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095).
Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

2065/2021 R.G., proposto da PACE Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola D’Alconzo, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro RELEASE s.p.a., intimata - per la cassazione della sentenza n. 2078/2019 della CORTE d'APPELLO di Firenze pubblicata il 6.9.2019; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.6.2025 dal Consigliere dott. Roberto Simone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. C on sentenza n. 2640 /2012, pubblicata il 12.7.2012, il Tribunale di Firenze rigettòl'opposizione proposta da Domenico Pace avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 619.529,97 in favore di Mercantile Leasing s.p.a. in qualità di fideiussoredi N.T.M. s.r.l. , Fideiussione nel frattempo dichiarata fallita, in relazione al contratto di leasing del 15.3.2007, intervenuto tra la società ricorrente e N.T.M. s.r.l. , avente a oggetto un'imbarcazione Il Tribunale ritenne provato il credito nel suo ammontare e valida la garanzia prestata, nonostante il disconoscimento della sottoscrizionesvolto dal Pace, perché raccolta personalmente da un funzionario dell’opposta e stante l’assenza ingiustificata dell’opponente per prestare l’interrogatorio formale ammesso .

C onsiderato che il credito della società opposta si era ridotto per effetto della venditadell’imbarcazione recuperata dal F allimento dellasocietà N.T.M. s.r.l. , il Tribunale , dinanzi al quale successivamente alla precisazione delle conclusioni si era costituita Release s.p.a., quale cessionaria dei diritti derivanti dal contratto di leasing in virtù di atto di scissione trascritto nel registro delle imprese il 28.12.2009,revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Pace al pagamento dell’importo di euro533.664,83 2. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza pubblicata il 6.9.2019 , non notificata,rigettò l’appello proposto dal Pace con l’aggravio delle spese del grado.

Notò la corteche: Release s.p.a. era intervenuta nel giudizioai sensi dell’art. 111, comma terzo,cod. proc. civ., nella riferita qualità, ma non aveva in alcun modo mutato il tenore delle difese della sua dante causa, sì che nessun pregiudizio al diritto di difesaera stato determinato in capo al Pace, che nemmeno lo aveva indicato; la doglianza afferente all’art. 232 cod. proc. civ., anche a voler ritenerla ammissibile, era del tutto infondata, poichéle ragioni addotte a sostegno dell’impedimento erano pretestuose e dirette solo a sottrarsi all’incombente ( l ’ultima pr etesa giustificazione dell’impedimento per «improcrastinabili impegni di lavoro»faceva seguito ad altra precedente dichiarazione fondata su un certificato di ricovero risalente a tre mesi prima); il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’appellanteera stato confutato dalla «granitica» testimonianza resa dalfunzionario che aveva ribadito che essa era stata da lui raccolta personalmente; il Tribunale nel rigettare la richiesta di C.T.U. grafologica aveva già provveduto a una verifica ictu oculi tra la sottoscrizione presente sul documento contrattuale e quella nella procura alle liti ed escluso ogni «discrasia manifesta tra le due autografe».

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre Domenico Pace, sulla base di tremotivi. Release s.p.a. è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Risulta preliminare e assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Il presente procedimento è stato promosso in epoca anteriore alla modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. disposta dall’art. 46 l. 69/2009, applicabile pertanto ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009 .

Conseguentemente, al presente procedimento, proposto con atto di citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. notificato il 16.4.2008, si applica il termine lungo di un anno per la proposizione del ricorso per cassazione. La sentenza della Corte d’appello di Firenze è stata pubblicata il 6.9.2019 e non risulta no tificata . Il termine naturale di scadenza dell’impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto 2020 e della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd.

“sospensione Covid”), è rimasto differito sino al 10.12.2020(v., ex multis, Cass., sez. III, 6 maggio 2025, n. 11875; Cass., sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35857 e Cass., sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095). Considerato che il ricorso è stato notificato il 23.12.2020, ne deriva la sua tardività.

2. Il ricorso , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, il che rende superfluo l’esame e la stessa illustrazione dei motivi posti alla base dello stesso. Nulla per le spese considerato che la resistente è rimasta intimata. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data1