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Ordinanza — n. 25475/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to parties' mutual withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25475/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because both parties formally submitted a mutual withdrawal of the lawsuit. Although the case involved a dispute between private individuals and a regional health administrator, the legal proceedings terminated before any substantive ruling on the merits. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal were met, leading to the immediate extinction of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of the lawsuit by both parties extinguishes the litigation, terminating the proceedings without a decision on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of lawsuit extinction of litigation civil procedure code dismissal of appeal compensation of costs rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione regresso dell'assicuratore sospensione della prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6888 del 3/04/2015
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di R.g.
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
Valle misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6834/2023 R.G. proposto da PISCHEDDA NINO, AMBROSINO MARIA JOLE TANIA, PISCHEDDA SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA alla via XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO (RPPNTN35H11F943D) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SELIS DINO GIOVANNI (SLSDGV44E06E752M), domiciliati digitalmente per legge -ricorrenti – contro GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS SARDEGNA, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in Roma alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DESSAN TI FRANCESCO (DSSFNC64P04F977P), domiciliato digitalmente per legge -controricorrente – nonchécontro AXA ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZ.DIST.

DI SASSARI n.305/2022 depositata i l 5/10/2022 . R.g. n. 6834 del 2023 Ad. 6/06/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/06/2025 , dal Consigliere relatore CristianoValle. FATTI DI CAUSA Nino e Salvatore Pischedda e Maria Jole Tania Ambrosino, impugnano conatto affidato a tre motivi di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari , n. 305/2022 depositata il 05/10/2022, resa nel giudizio di rinvio tra i medesimi e la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS Sardegna e la AXA Assicurazioni S.p.a.

La Gestione liquidatoria ATS Sardegna ha risposto con controricorso. La AXA Assicurazioni S.p.a. è rimasta intimata. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 6/06/2025, alla quale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso corredato dellarelativa accettazione. Da tale atto risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dal difensore della controricorrente, sono rituali.

A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità ne può essere disposta la compensazione, non essendovi più alcuna ragione di contrasto tra le parti. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di R.g. n. 6834 del 2023 Ad. 6/06/2025; estensore:

C. Valle misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le sepse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della