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Ordinanza — n. 25453/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on ordinary revocation grounds due to lack of creditor insolvency proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25453/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to revoke the transfer of property. The appellants argued that the transfer was simulated and detrimental to creditors, but the court found the lower court's reasoning on the husband's business status and the wife's knowledge sufficient. Crucially, the court noted the absence of evidence proving the debtor's insolvency at the time of the transfer, a mandatory requirement for revocation actions.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The ordinary revocation action for fraudulent conveyance is inadmissible if the court of first instance fails to examine the essential requirement of the debtor's insolvency at the time of the act.

Parole chiave

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ordinary revocation action fraudulent conveyance debtor insolvency proof simulated separation inadmissible appeal credito contestato grida ai creditori trasferimento di patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
di Roma, relativia una serie di immobili siti nel Comune di Formello, via della Vaccareccia n.6, di proprietà per la quota di ½ di Aleardo Antonio Giraudini ; i n via subordinata , ne chiedeva la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
E’ stata formulat a una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs.
Art. 96, 3° co. c.p.c.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge, risultando il giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art.
Art. 96, 4° co. c.p.c.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge, risultando il giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
11511; Cass. 13/06/2014, n.
art. 2901 c.c
di Roma, relativia una serie di immobili siti nel Comune di Formello, via della Vaccareccia n.6, di proprietà per la quota di ½ di Aleardo Antonio Giraudini ; i n via subordinata , ne chiedeva la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c.
art. 380-bis c.p
E’ stata formulat a una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs.
articolo 166 c.p
articolo 167 c.p
art. 116 c.p
e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art.
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Testo completo

5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22033/2023R.G. proposto da Irma Paul e Aleardo Antonio Giraudini, rappresentat i e difes i dagli Avv. ti Antonio Esposito e Mauro Vaglio, elettivamente domiciliati in ROMA, la prima presso lo studio dell’Avv. Antonio Esposito in Via degli Scipioni n. 235 ed il secondo presso lo studio dell’Avv. Mauro Vaglio, Largo di Torre Argentina n. 11, in virtù di procura in calce al ricorso e come da domicilio digitale indicato ; -ricorrenti- Oggetto:Revocatoria ordinaria – PDA – Opposizione – Inammissibile.

CC 28.03.2025 Ric. n. 22033/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi contro Siena NPL 2018 s.r.l. , rappresentata da Juliet s.p.a . , oggi CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a . , i n persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. Giuseppe Carteni, giusta procura in calce al controricorso , ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; - controricorre nte - avverso la sentenza n. 2304/2023 della Corte d’appello di Roma , pubblicata in data29 marzo 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28marzo 2025 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi .

Ritenuto che 1. con atto di citazione ritualmente notificato, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. conveniva in giudizio i coniugi Al e ardo Antonio Giraudini e Irma Paul, chiedendo in via principale dichiararsi la simulazione della separazione personale intervenuta tra i convenuti nonchè dell’assunzione dell’obbligo di trasferimento a Irma Paul delle proprietà immobiliari ed, in ogni caso, degli atti a notarili nelle date 26.1.2009 e 11.2.2009 trascritti presso la Conservatoria RR.II. di Roma, relativia una serie di immobili siti nel Comune di Formello, via della Vaccareccia n.6, di proprietà per la quota di ½ di Aleardo Antonio Giraudini ; i n via subordinata , ne chiedeva la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. con declaratoria di inefficacia nei confronti della banca attrice; iconvenuti si costituivano in giudizio eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria e chiedendo il rigetto, nel merito, delle domande attoree; il Tribunale di Tivoli dichiarava la simulazione assoluta sia dell’obbligazione di trasferimento a Irma Paul delle proprietà immobiliari sia degli atti rogati dal notaio Mariconda, relativamente CC 28.03.2025 Ric. n. 22033/2023 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi ai beni indicati analiticamente nel dispositivo della sentenza, con condanna dei convenuti a rifondere alla banca attrice le spese del grado; 2.la Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento parziale degli appelli proposti singolarmente da Giraudini Aleardo Antonio e Irma Paul , poi riuniti , nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in riforma dell'impugnata sentenza, ha respinto la domanda di simulazione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; ha , viceversa , accolto la domanda della predetta banca ex art. 2901 c.c. nei confronti degli atti stipulati dagli appellanti a rogito notaio Mariconda in data 26.1.2009 e in data 11.2.2009 , dichiarandone l'inefficacia nei confronti della banca appellante relativamente ai beni immobili siti in Formello indicati specificatamente nel dispositivo , con compensazione della metà delle spese tra le parti e ponendo la restante metà a carico degli appellanti; 3.a vverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma ha nno proposto ricorso per cassazione, Irma Paul e Aleardo Antonio Giraudini sorretto da tre motivi di ricorso ; ha resistito con controricorso Siena NPL 2018 s.r.l. rappresentata da Juliet S.p.A. oggi Cerved Credit Management s.p.a.;

4. E’ stata formulat a una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso e di essa è stata data comunicazione alle parti in data 13/5/2024; parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 18/6/2024; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1. c.p.c. ; parte ricorrente e parte controricorrente ha nno depositato rispettivamemoria. Considerato che CC 28.03.2025 Ric. n. 22033/2023 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi 1.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, 168-bis, commi 4 e 5, c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria per intervenuta decadenza del convenuto a seguito di tardiva costituzione in giudizio.”; 2.il primo motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente, prospettando una motivazione alternativa e diversa rispetto a quella resa dalla Corte d’appello, riproponendo le censure già svolte nel merito e sulle quali la Corte d’appello ha debitamente risposto, tende inammissibilmente ad ottenere un ulteriore accertamento nel presente giudizio di legittimità delle circostanze di fatto già compiutamente valutate dai giudici di merito, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467;

Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); al riguardo, la Corte d’appello ha ritenutoche «a fronte della citazione in giudizio della Banca MPS S.p.A. per l'udienza del 20 giugno 2014, spostata d'ufficio alla prima utile ai sensi dell'articolo 168 bisquarto comma c.p.c., il Giraudini si è costituito il 23 giugno 2014, mentre Paul Irma si è costituita il 14 ottobre 2024; nessuno dei due convenuti, dunque, si è costituito entro i 20 giorni antecedenti la data fissata in citazione, ai sensi dell'articolo 166 c.p.c., con la conseguenza che gli stessi sono incorsi nella decadenza di cui all'articolo 167 c.p.c. in relazione all’eccezione di prescrizione»(pag. 10 della sentenza impugnata);

CC 28.03.2025 Ric. n. 22033/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi inoltre,ha escluso che il rinvio d'ufficio operato dal T ribunale di Tivoli del 16/06/2014 potesse valere quale differimento dell'udienza di prima comparizione ai sensi dell'articolo 168 bis comma5 c.p.c. sia poiché nel provvedimento in questione, invero, il differimento di cui al richiamato articolo non risulta neppure menzionato sia perché si trattò di un rinvio in blocco delle due udienze suddette, comprensive non solo di cause fissate per la prima comparizione, ma pure di altre cause, fissate a quella data per altri incombenti, non idoneo in alcun modo a valere quale differimento della prima udienza di comparizione ai sensi del comma quinto della citata disposizione e giustificare la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, odierni appellanti(sentenza pagg. 10 e 11). in definitiva, quindi , per valutare la tempestività o meno dell'eccezione di prescrizione correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento al rispetto delle decadenze stabilite alla stregua delle norme del rito, tali essendo quelle di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.e ha concluso che rispetto a tali norme, le eccezioni sollevate dai convenuti fossero tardive, come esattamente eccepito dalla controparte, visto che entrambi gli eccipienti si erano costituiti tardivamente (cfr .

Cass. Sez. 1, 18/03/2021 n. 7696 , in tema di preclusioni già verificatesi nel caso di p assaggio dal rito speciale al rito ordinario);

3. con il secondo motivo i ricorrentilamentanola “ Violazione e falsa applicazione degli artt.2729 e 2901 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 3 e 5, c.p.c. per apparente motivazione circa la qualificazione della natura dell’atto di trasferimento e, di conseguenza, l’individuazione invia presuntiva dei presupposti dell’azione revocatoria”;

4. con il terzo motivodi ricorso lamenta no la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 2729 e 2901 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 3 e 5, c.p.c. per omessa CC 28.03.2025 Ric. n. 22033/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi valutazione della funzione dell’assegno di mantenimento e, di conseguenza, sulla erronea individuazione in via presuntiva dei presupposti dell’azione revocatoria”; 4.1.I motivi secondo e terzo del ricorso , che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione , sono inammissibili; ad onta della loro relativa formale intestazione , con entrambi i motivi prospettati e sopra sinteticamente riportati , i ricorrenti denunciano formalmente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, riproponendo nella sostanza profili di fattoe invocando la rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un inammissibile nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal Giudice d’appello; parimenti inammissibili sono le censure di apparente motivazione formulate in r ela zione all’art. 116 c.p.c., non rispondendo la loro articolazione ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàche, al riguardo , ritiene riscontrabile detto viziosolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, il complesso delle risultanze probatorie, “non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale) nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento”(v. tra tante e da ultimo, Cass.

Sez. L, 21/11/2024 n. 30082, Cass . Sez. 2 , 19/11/2024 n. 29739; Cass. Sez. 3 , 12 /11/ 2024 n. 29198; Cass. Sez. 3, 5/11/2024 n. 28482;Cass. Sez. 3, 15/07/2022 n. 22398). lungi dal motivare apparentemente, la Corte d’appello ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento CC 28.03.2025 Ric. n. 22033/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi dell’azione revocatoria e in particolare, ha accertato che: - il credito derivante dal rapporto di garanzia a prima richiesta è sorto in capo alla banca nei confronti del garante Giraudini non appena la somma mutuata è stata messa a disposizione del mutuatario (Società Valorizzazione Carni Sarde s.p.a.) e dunque dal 8/08/2005; - l 'atto di disposizione patrimoniale, posto in essere da Giraudini in favore della moglie Paul in data 26/01/2009 è, dunque, posteriore al sorgere del credito; - anche a voler qualificare l'atto di disposizione oggetto della domanda revocatoria quale atto a titolo oneroso, Irma Paul «non era un terzo qualsiasi ma era il coniuge del debitore» e tale elemento non era valutabile «in modo neutro» ma rappresentava un elemento presuntivo di conoscenza « della situazione economica dell'altro coniuge » , dovendosi la predetta necessariamente rappresentare che stante «la qualità di imprenditore del marito dichiarata nel contratto di mutuo del 2005 e nel verbale di separazione dei coniugi - l'atto di disposizione relativo a beni immobili veniva inevitabilmente a pregiudicare le ragioni dei creditori di quest'ultimo, rappresentati in primo luogo dalle banche con cui normalmente l'imprenditore intrattiene i rapporti.

E d'altra parte, la stessa Irma Paul ha dichiarato in sede di verbale di separazione di essere imprenditrice agricola, di talché deve escludersi che la stessa fosse ignara delle fonti di finanziamento a cui ricorre normalmente l’impresa»; inoltre, la Corte d’appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto contraddittoria la tesi secondo cui l’assegno di mantenimento in favore della moglie (pari a euro 3000,00 mensili) non fosse sufficient e alla gestione dell’intero immobile di cui la signora Irma Paul era divenuta proprietaria rispetto alla finalità di mantenimento d e ll’atto di disposizione in questione, avendo i coniugi - nell’accordarsi sulle condizioni economiche della separazione- ampio margine di scelta tra la previsione di un assegno mensile di maggiore entità oppure il CC 28.03.2025 Ric. n. 22033/2023 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi trasferimento in tutto o in parte la quota di proprietà dell’immobile di cui erano titolari in Formello nella misura ciascuno del 50% (pagg. 14e 15 della sentenza impugnata) ; infine, ha aggiunto che la prova circa la capienza del restante patrimonio del debitore rispetto al credito della banca, non era stata punto fornita; pertanto, le argomentazioni della corte di merito oggetto di impugnazionesi sottraggono al sindacato di questa Corte ;

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge, risultando il giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380-bisc.p.c. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna i ricorrent i al solidale pagamento, in favore dell a part e controricorrente : delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi e uro 13.200,00,di cui euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di e uro 13.000 ,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna iricorrenti al solidale pagamento della somma di euro2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre