Cassation court dismisses ordinary revocation appeal against marital property division for lack of proven creditor prejudice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the ordinary revocation appeals inadmissible, ruling that the appellate court correctly found no creditor prejudice under Article 2901 of the Civil Code. The appellant argued the unequal asset split caused damage, but the court emphasized that mere difficulty in enforcing claims is insufficient without concrete proof of patrimonial devaluation. Consequently, the decision upholds the original judgment on the division of marital property.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; The ordinary revocation action for creditor prejudice requires proof that the debtor's disposition caused actual damage, not merely increased enforcement difficulties, and the appellate court's assessment of facts is binding in cassation.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28668/2022R.G. proposto da Maria Concetta SECLÌ, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Papa, giusta procura speciale allegataal ricorso, elettivamente domiciliata in Roma nella via L.Mantegazza 24 presso lo StudioMarco Gardin e come da domicilio digitale ; –ricorrente – contro Carlo FALCONIERI, rappresentatoe difeso dall’Avv. Carlo Stasi , giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliatocome da domicilio digitale; -controricorrente- Oggetto:Revocatoria ordinaria – Atto di divisione tra coniugi – Elementi presupposti all’azione ex art. 2901 c.c..
C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi nei confronti di Gerardo SABATO, rappresentato e difes o dall’Avv. Gabriele Rampino , giusta procura speciale allegataal controricorso, ex lege domiciliat o come da domicilio digitale; -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 7 37 /2022 pubblicata in data 28 giugno2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal la Consiglieradott.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1.Carlo Falconieri conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce i coniugi Gerardo Sabato e Maria Concetta Seclì, chiedendo dichiararsi l'inefficacia neisuoi confronti, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., dell'atto pubblico di divisione in data8 giugno 2012 con il quale i predetti avevano proceduto allo scioglimento e ripartizione del patrimonio immobiliare comune con assegnazione di quote diseguali e, segnatamente, con attribuzione a Gerardo Sabato della quota comprendente soltanto un “fabbricato allo stato rustico in Nardò (Le) … nel N.C.E.U.
Nardò foglio 116, particella 1533 sub 3, valore effettivo €. 33.000,00 (contro il valore fittiziamente indicato in €. 140.000,00 nell’atto 8 giugno 2012)” e con attribuzione al coniuge Seclì Maria Concetta della quota comprendente: “I) fabbricato allo stato rustico in Nardò (Le) … costituito da un'abitazione a piano terra e da un locale al primo seminterrato. Nel N.C.E.U. Di Nardò foglio 116, particella 1533 sub 2, del valore effettivo di euro 84.000,00; II) lastrico solare di copertura dell'abitazione in piano terra in via Martiri D'Otranto, frazione di Santa Maria al Bagno nel N.C.E.U. di Nardò, foglio 129, particella 254 sub 2, valore effettivo euro 14.000;
III) Appartamento in Nardò al piano primo del fabbricato in via Pilanuova n. 31 nel N.C.E.U. di Nardo foglio 102, particella 402, sub 4, categoria a/3, classe C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi tre del valore effettivo di euro 103.500; VI) Appartamento in Nardò al piano terra di via Flascassoviti n. 36 angolo via Antonaci con adiacente locale uso garage. Nel N.C.E.U. di Nardò, foglio 108, particella 968, sub 7, categoria A/3, classe 3; e foglio 108, particella 968, sub 8, categoria C/6, classe tre del valore effettivo di euro 135.600”, con una conseguente sperequazione tra il valore delle quote attribuitisi (valore dichiarato pari ad euro 140.000 per quella del maritoe pari a euro 337.600 quella della moglie).
Deduceva, in particolare, Carlo Falconieri che tale atto divisorio aveva pregiudicato il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito riconosciuteda precedente sentenza della Corte d' a ppello di Lecce n.30/2012 , con cui il convenuto Sabato Gerardo era stato condannato a pagare inproprio favore la somma complessiva di euro 302.183,21, oltre interessi, spese processuali e competenze, spedita in forma esecutiva e notificata con atto di precetto in data 5.6.2012. Si costituivano in giudizio Sabato Gerardo e Seclì Maria Concetta, i quali eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del tribunale di Lecce, per essere competente la sezione distaccata di Nardò (Le), e nel merito, chiedevano il rigetto dell'avversa domanda perché infondata.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n.418/2018, rigettava la domanda ex art. 2901 c.c., ordinavaalla Conservatoria dei Registri immobiliari di Lecce di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell’art.2668 c.c, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. 2.La Corte d’appello di Lecce con la sentenza qui impugnata, ha accolto il gravame proposto da Carlo Falconieri a vverso la sentenza di prime cure e ha dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di divisione in data 8 giugno 2012 con cui i coniugi Sabato Gerardo e Seclì Maria Concetta avevano proceduto allo scioglimento e ripartizione del patrimonio immobiliare comune; ha condanna to Sabato Gerardo e Maria Concetta Seclì a ri f on d ere all’appellantele spese del doppio grado, così come liquidate in dispositivo. 3.Avverso la sentenza della Corte d ’a ppello, Maria Antonietta Seclì , ha propostoricorso per cassazione articolato in tre motiv i .
Ha resistito con atto C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi di controricorso Carlo Falconieri. Anche Gerardo Sabato ha resistito con controricorso e ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da tre motivi, aderendo a quelli proposti dalla ricorrente principale. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La ricorrente principale, il controricorrente e quello incidentale hanno depositato distinte e rispettivememorie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso , la ricorrente principale Maria Concetta Seclì contesta la “Violazione dell'art. 2901 e dell'art.2902 cod.civ. in relazione agli artt.102 e 112 cod.proc.civ.
Omissione di pronuncia. Violazione del principio delcontraddittorio e della sua integrità e del litisconsorzio necessario. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ . con riferimento agli artt.360-bis e 366 cod.proc.civ. ) ” ; nello specifico, assume che la Corte d’appello leccese ha violato le norme in materia di litisconsorzio necessario, tenuto conto che l’atto di citazione di Carlo Falconieri non sarebbe stato notificato ai terzi Tafuro e Fasiello, acquirenti a titolo oneroso di uno degli immobili oggetto dell’atto di divisione, circostanza ben conosciuta da Falconieri sin da prima della introduzione del presente giudizio e risultante dall’atto di appello dello stesso Falconieri,dalla allegazione dell’atto notarile , nonchè dalla CTU in atti.
Da ciò discenderebbe la irritualità, nullità e improcedibilità dell’azione ex art. 2901 c.c. proposta da Falconieri per la mancata evocazione in giudizio dei terzi predetti acquirenti sui quali ricadranno gli effetti della presente vicenda processuale. Ciò posto, la ricorrente p rincipale chiede che , ove non si ritenga di dichiarare nullo l’intero processo,di rimettere la causa in primo grado affinchè il contraddittorio sia sanato rispetto alle parti pretermesse. 2.Con il secondo motivo di ricorso , denuncia la “ Violazione degli artt. 2901 e 2697, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., anche in relazione all'art. 194 cod.civ.
Omissione di pronuncia in ordine alla presunta scientia C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi damni ed alla participatio fraudis. Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circaun punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3, 4 e 5 cod.proc.civ. con riferimento agli artt.360 - bis e 366 cod.proc.civ.).”; osserva in proposito la ricorrente che nel la sentenza impugnata non sarebbe contenuto alcun cenno alla propria part i cipatio fraudis, elemento necessario, trattandosi nella specie di un atto di divisione oneroso a prestazioni corrispettive tra coniugi; elemento che non sarebbe stato provato dalla controparte neppure per presunzioni, nonostante l’eccezione proposta dalla stessa odierna ricorrente principale nel giudizio di merito, con conseguente violazione delprincipio del chiesto e pronunciato.
3. Con il terzo motivo di ricorso, denuncia sotto altro profilo la “Violazione degli artt. 2901 e 2697 cod.civ. sotto altro profilo. Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all'eventus damni.- Violazione dell'art.194 cod.civ. Violazione dell'art.1304 cod.civ.Violazione degli artt. 345 e 194 cod.proc.civ.. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3, 4 e 5 cod.proc.civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod.proc.civ.)”.O sserva in proposito la ricorrente che nella sentenza impugnata l'unico punto della sentenza impugnata in cui la Corte Territoriale si è espressa circa la sussistenza del danno che l'atto pubblico avrebbearrecato alle ragioni del preteso creditore, è quello in cui ha evidenziato, in sintesi, « la variazione sia quantita tiva sia qualitativa del patrimonio del debitore conseguente all’atto di divisione » .
Censura in proposito l’omissione diqualsiasi valutazione circa la dedotta insussistenza di ragioni di credito del Falconieri, evidenziando il fatto che il patrimonio residuato in capo al Sabato in seguito all'atto di divisionefosse perfettamente in grado di soddisfare le pretese creditorie del Falconieri eche lo stesso Sabato aveva dichiarato di volersi avvalere del meccanismo di cui all'art.1304, 1 comma, c.c. a seguito della transazione occorsa tra il creditore Falconieri edil condebitore solidale Donadei, con cui il Falconieri aveva transatto in via C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres.
L.A. Scarano Est. I. Ambrosi esaustiva e tombale, non solo la posizione debitoria di esso Donadei, ma l'intera situazione oggetto della controversia, discendendone l'integrale chiusura della posizione debitoria anche del Sabato, o, in subordine, una riduzione sensibile della propria esposizione e s ul punto, contestando la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del Giudice d’appello . Conclude la ricorrente principale richiamando quanto motivato dal Tribunale in prime cure e insiste sulla insussistenza , oltre che dell’elemento soggetti vo , anche di quello oggettivo dell’eventus damni.
4. Gerardo Sabato in adesione ai motivi proposti dalla ricorrente principale, c on il primo motivo di ricorso incidentale denuncia l’“ Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all'eventus damni. Violazione dell'art.1304 cod.civ . Violazione degli artt. 345 e 194 cod.proc.civ. Violazione degli artt. 2901 e 2697 cod.civ., nonché degli artt. 2727 e2729 cod.civ., anche in relazione all'art. 194 cod.civ. Omissione di pronuncia e violazione dell'art.112 cod. proc. civ. . Erronea , insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3, 4 e 5 cod.proc.civ.con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod.proc.civ.)”.
Osserva in proposito che la sentenza impugnata sarebbe immotivata in relazione al presupposto oggettivo dell’eventus damni e avrebbe affermatoin modo assai sintetico e privo di giustificazione, che l’atto di divisione aveva apportato una « variazione sia quantitativa sia qualitativa del patrimonio del debitore conseguente all’atto di divisione » ; insiste nl ribadireche la Corte d’appello ha omesso di ritenere insussi s tenti le ragioni creditorie del Falconieri già prospettate nel corso del giudizio di merito e sul punto, condivide la censura proposta dalla ricorrente principale con il terzo motivodi ricorso. 5.Con il secondo motivo di ricorso incidentale , denuncia la “ Violazione degli artt. 2901 e 2697, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., anche in relazione all'art. 194 cod.civ.
Omissione di pronuncia in ordine alla presunta scientia damni ed alla participatio fraudis. Erronea e comunque mancata interpretazione delle risultanze processuali. Erronea, insufficiente e C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3 4 e 5 cod.proc.civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod.proc.civ.)”; il ricorrente incidentale insiste nell’affermare che nella sentenza impugnata non vi siala minima menzione della presunta sussistenza della consapevolezza delle parti dell’atto di divisione circa un ipotetico pregiudizio che l'atto medesimo avrebbe potuto arrecare alle ragioni del preteso creditore, difettando nella specie, in particolare, il r equisito della scientia damni del debitore, anche in ragione di tutto quanto diffusamente esplicitato nel precedente motivo in merito all' eventus damni ; r ibadisce che nella sentenza impugnata non sia contenuto alcun cenno alla participatio fraudisdel terzo, elemento necessario ( trattandosi nella specie di un atto di divisione, oneroso , a prestazioni corrispettive tra coniugi ) ; elemento non provato dalla controparte neppure per presunzioni , sebbene la sentenza stessa ha accoltola domanda pauliana proprio sul presupposto che la odierna ricorrente principalefosse consapevole - in quanto coniuge - della diminuzione della consistenza patrimoniale del Sabato e della conseguente diminuzione della garanziapatrimoniale in danno del Falconieri; osserva che lo strumento negoziale potenzialmente lesivoutilizzato e cioè, l'atto di divisione de quo , in costanza di una situazione di residualitàpatrimoniale così ampia come quella descritta, escluderebbeogni intento fraudolento o comunque elusivo; aderisce infinealla censura di violazione del principio del chiesto e pronunciato di cui al secondo motivo di ricorso principale. 6.Con il terzo motivo di ricorso incidentale , lamenta la “ Violazione del principio del contraddittorio e della sua integrità e dellitisconsorzio necessario.
Violazione dell'art. 2901 e dell'art.2902 cod.civ. in relazione agli artt.102 e 112 cod.proc.civ. Omissione di pronuncia circa un punto decisivo della controversia (Art.360 n.ri 3, 4 e 5 cod.proc.civ. con riferimento agli artt.360 bis e 366 cod.proc.civ.)”; il ricorrente incidentale,aderendo a quanto dedotto dalla ricorrente principale con il primo motivo di ricorso , osserva che la sentenza gravata sarebbe nulla per violazione delle norme in materia di litisconsorzio necessario, dato che l’attodi divisione oggetto della revocatoria C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres.
L.A. Scarano Est. I. Ambrosi ricomprende un immobile, nelle more , trasferito a Roberto Tafuro e Tiziana Fasiello, ancorprima della introduzione della presente controversia.
7. Il ricorso principale e quello incidentale v a nno esaminat i in modo congiunto per l’evidente nesso di connessione che li avvince, proponendo entrambi censuresostanzialmente analoghe. 7.1.il primo motivo di ricorso principale, cui corrisponde nella sostanza il terzo motivo di quello incidentale,prospettano la medesima questione circa lapretesa violazione dell’integrità del contraddittorio in relazione a litisconsorti processuali necessari pretermessi (Roberto Tafuro e Fasiello Tiziana i quali avevanoacquistato un immobile, attribuito dall’atto di divisione in questione, alla odierna ricorrente principale Maria Concetta Seclì). 7.1.1.Entrambi i motiv i sono inammissibil i .
L’eccezione sollevata sul punto da Maria Concetta Seclì e Gerardo Sabato in prime cure è stata rigettata perché ritenuta infondata dal Tribunale come risulta dal dispositivo e dalla motivazionedella pronuncia di prime cure, come correttamente rilevato dal controricorrente Falconieri(in controricorso pag. 7);per vero, la ricorrente principale e pure il ricorrente incidentale non hanno ri p r opost o detta questione , come avrebbero dovuto , in sede di impugnazione neppure con la proposizione di un gravame incidentale condizionato,sicchè in proposito va rilevato essersi formato giudicato interno.
Al riguardo, questa Corteha pure precisato che il giudicato interno sul merito della controversia impedisce al giudice di secondo grado di tornare sull'oggetto del suddetto giudizio di merito anche al solo scopo di valutare in proposito l'integrità del contraddittorio(Cass. Sez. 6-3, 02/12/2021 n. 38024 , nella specie, il giudice del gravame, investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale,aveva erroneamente rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace).
Nella fattispcie in esame, l'oggetto del giudizio di secondo grado era limitato al solo puntodella sentenza di primo grado relativo alla mancata prova C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi della circostanza per cui con l’atto di divisione in data 8 giugno 201 2 il patrimonio del debitore si sarebbe ridotto in misura tale da danneggiare il sodisfacimento del credito tenuto conto della sproporzione tra la quota assegnata al debitore rispetto a quella assegnata alla coniuge dall’atto di divisione oggetto di revocatoria (cfr. sentenza impugnata pag. 5), cioè una questione rilevante riguardo alle parti in concreto evocat e in giudizio dall’originario attore creditore(giusta o sbagliata che fosse l'individuazione dei legittimati passivi per l'azione di merito). 7.2.Sono parimenti inammissibili il secondo motivo di ricorso principale e l’analogo secondo motivo di quello incidentale (le cui rubriche risultano sovrapponibili e le censure analoghe), con cui entrambi i ricorrentilamentano che la impugnata sentenza non abbia preso in considerazione, e valutato, l’elemento soggettivo della partecipazione fraudolenta del terzo e cioè la consapevolezza della Seclì del fatto che attraverso l’atto di scioglimento di comunione Sabatone diminuisse la sostanza patrimoniale e, di conseguenza, la garanziaspettante al creditore Falconieri in modo da arrecare pregiudizio alle sue ragioni.
Con tali censure risulta evidente che entrambi i ricorrenti tend ono a formulare una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5 (insufficienza) e per l’altro, insussistente (omissione di pronuncia) atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere omessa, illogica o contraddittoria, ripercorre l’ iter decisorio seguito in modo piano e adeguato. 7.2.1.Per consolidato orientamento, la scientia damni del terzo in tema di negozi soggetti a revocatoria ordinaria, rileva solo nell’ambito delle convenzioni stipulate atitolo oneroso (di recente, in tema di t rust familiare v.
Cass. Sez. 3, 04/04/2019n. 9320; Cass. Sez. 6 - 3, 18/06/2019 n. 16221 ) . Ebbene,entrambi i ricorrenti mostrano di dare per scontata la natura di atto a titolo oneroso dell’atto di divisione in questione , obliterando che il giudice di prime cure aveva ritenutoinfondata l’eccezione dagli stessisollevata C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi con cui chiedevano che l’atto di divisione de quo fosse da configurare come atto a titolo oneroso; sul punto, ilTribunale aveva , viceversa, statuito che il negozio oggetto di revocatoria dovesse considerarsi atto a titolo gratuito, in relazione al quale non assumeva alcuna rilevanza la situazione psicologica della Seclì, che non richiedeva, pertanto, alcuna motivazionee/o illustrazione rivelandosi circostanzaindifferente e irrilevante ai fini del decidere.
Tale statuizione non è stata impugnata, nemmeno con appello incidentalecondizionato da parte di Sabato e di Seclì sicché la statuizione è divenutadefinitiva, con conseguente formazione, anche sul punto, di giudicato interno, che parte controricorrente ha eccepitoformalmente nel controricorso e ribadito nella memoria(cfr. pag. 4 della memoria). In proposito, la Corte d’appello ha quindi correttamente affermato che «Quanto alla scientia damni, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore della natura pregiudizievole dell’atto stesso, desumibile in via presuntiva, nel caso di specie, dalla stessa collocazione temporale dell’atto di divisione di poco successiva alla sentenza della corte di appello di Lecce del 3.10.2011 che statuiva la sussistenza del credito vantato dall’odierno appellante ed alla notifica dell’atto di precetto» (pag. 6 della sentenza impugnata). 7.3.
Si rivelano inammissibili pure il terzo motiv o del ricorso principale e il primo di quello incidentale con cui viene posta una duplice questione ovvero se l’atto negoziale, posto in essere tra il debitore e la coniuge, avesse prodotto un depauperamento delle garanzie patrimoniali su cui potevacontare il creditoree se il credito fatto valere fosse effettivamente preesisten te . 7.3.1. Come già osservato a proposito del precedente motivo , sono insussistenti le censure di vizio di motivazione e di omissione di pronuncia atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere insufficiente, omessa, illogica o contraddittoria, è coerente conl’iter decisorio seguito e conferma gli indirizzi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimitàsulla sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione pauliana.
C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi 7.3.2. Inammissibile anche la paventata violazione delle norme sostanziali e processuali evocate, con cui i ricorrenti denunciano la mancata interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all'eventus damni, posto che la censura così prospettata non rientra nel perimetro della dedotta violazione, risolvendosi in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità. In altri termini,la censura attiene nella sostanza a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017 n. 16467;
Cass.23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499). 7.3.3. Nello specifico , la Corte d’appello ha precisato che quanto al requisito oggettivo di cui all’art. 2901 c.c. (eventus damni) il pregiudizio può essere prodotto anche imponendoal creditore maggiori difficoltà nel far valere le proprie ragioni di credito;sul punto, richiamando correttamente l’indirizzo di questa Corte secondo cui ai fini dell ’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell’azione coattiva delcredito, potendo il detto profiloconsistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore.A tal fine l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazionedella variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l’atto di disposizione, non potendoil creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, ilsuo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28668/2022 Pres.
L.A. Scarano Est. I. Ambrosi garantire ilsoddisfacimento delle ragioni del creditore ( tra tante, Cass. Sez. 3, 04/07/2006 n. 15265; Cass. Sez. 3, 14/07/2023 n. 20232). Infine,è inammissibile anche la censura secondo cui la Corte territoriale avrebbe consentito al deducente la produzione documentale e/o probatoria tardiva, non prodotta e/o richiesta nel corso del giudizio di primo grado, perché non vengono neppureindicati i documenti il cui ingresso sarebbe stato consentito. Stessa sorte segue l’eccezione con cui si ritiene che l’ammissione della consulenza tecnica avrebbe aggirato le preclusioni istruttorie in prime cure , tenuto conto che risulta come tale mezzo sia s tato chiesto da Falconieri sin dall’atto di citazione introduttivo del processo. 8.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a solidale carico de i ricorrenti principale e incidentale e in favore della part e controricorrent e secondo il principio di soccombenza, liquidatecome in dispositivo.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibilii ricors i, principale e incidentale . Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e quello incidentale. Condanna i ricorrent i, p rincipale e incidentale , al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 , di cui euro 7.000,00, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della partecontroricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della s