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Ordinanza — n. 25450/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocatory action appeal due to late intervention and failure to prove creditor standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25450/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the creditor's attempt to intervene in a revocatory action regarding a property division. The lower court correctly found that the creditor failed to prove the existence of the underlying credit necessary for standing, and the appeal's reliance on late documentary evidence was rejected as irrelevant to the substantive claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 183 c.p.c.; Art. 2901 c.c.: A third party intervening in a revocatory action must prove the existence of the underlying credit; failure to produce essential evidence for standing renders the intervention inadmissible.

Parole chiave

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revocatory action third party intervention burden of proof creditor standing late documentary evidence property division inadmissible appeal opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 183 c.p.c.
874/2019) non le giova, in quanto afferisce a fattispecie diverse che non hanno alcuna attinenza con il caso in esame, trattandosi di decisioni relative a produzioni di atti di formazione successiva allascadenza dei termini a norma dell’art. 183 c.p.c. (cfr.
Art. 2901 c.c.
I l T ribunale di Arezzo , con la sentenza n.764/2018 , accoglieva la domanda proposta da Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 1938 c.c.
Ambrosi garantite personalmente dal predettoDaniele e da suo fratello Angiolo Vanni mediante fideiussione omnibusex art. 1938 c.c.
Art. 404 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
che non può al fine diincidere sull'efficacia del titolo proporre opposizione ex art. 615 c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
art. 2901 c.c
I l T ribunale di Arezzo , con la sentenza n.764/2018 , accoglieva la domanda proposta da Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c.
art. 1938 c.c
Ambrosi garantite personalmente dal predettoDaniele e da suo fratello Angiolo Vanni mediante fideiussione omnibusex art. 1938 c.c.
art. 268 c.p
per la fissazione del thema decidendum ; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23/01/2015 n. 1238
Corte d'appello di Catania, n. 1049/2021
Tribunale di Lamezia Terme, n. 874/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28149/2022R.G. proposto da SPECIAL GARDANT s.p.a., nella qualità di mandataria - succeduta a Credito Fondiario S.p.A. - della società Siena NPL 2018 S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Gorla e Francesco Grilletta, giusta procura speciale allegata al ricorso , ex lege domiciliatacome da domicilio digitale ; –ricorrente – contro Daniele VANNI e Roberta STELLA, rappresentatie difesi dall’Avv. Guglielmo Borri,giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati Oggetto:Revocatoria ordinaria – Atto di divisione - Intervento in giudizio - Tardività dello stesso - Documenti prodotti a sostegno della legittimazione ad intervenire –Esclusione.

C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28149/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi in Roma presso e nello Studio dell’Avv. Roberto Allegra, Via Valadier n. 53 e come da domicilio digitale; -controricorrenti- nei confronti di Purple SPV S.r.l.; Vanni Angiolo; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 75 9 /2022 pubblicata in data 22 aprile2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal la Consiglieradott.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1. I l T ribunale di Arezzo , con la sentenza n.764/2018 , accoglieva la domanda proposta da Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di divisione sia nei riguardi dell’attrice che nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, intervenuta in causa econdannava, altresì, i convenuti Angiolo Vanni e Daniele Vanni, in solido tra loro, al pagamento del debito di euro 260.781,82 nei confronti della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio e di euro 396.228,26 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, con condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalle predette banche.

Per quanto ancora d’interesse, la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio aveva convenuto davanti al Tribunale di Arezzo Angiolo Vanni, Daniele Vanni e Roberta Stellaproponendo l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di un atto di divisione in data 12/04/2012, con cuii convenuti avevano inteso dividere la comunione suun immobile, oltre alla condanna di Angiolo e Daniele Vanni per i debiti insoluti(in particolare, per i debiti della Vanni Auto s.r.l. , di cui Daniele Vanni era amministratore unicoe per le obbligazioni della stessa società debitrice verso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio che erano C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28149/2022 Pres.

L.A. Scarano Est. I. Ambrosi garantite personalmente dal predettoDaniele e da suo fratello Angiolo Vanni mediante fideiussione omnibusex art. 1938 c.c. del 11/01/2007 per l’importo di euro 260.000,00 e poi,più volte modificata, fino a raggiungere l’importo di euro 325.000,00 con scrittura del 18/04/2012).Si costituivano tutti e tre i convenuti contestando le pretese di controparte e chiedendone il rigetto. Con atto depositato in data 18/12/2014 interveniva nel giudizio di primo grado la Banca Monte dei Paschi di Siena al fine di sentirdichiarare la revocatoria con riferimento al medesimo atto di divisione anche nei propri confronti; l’intervento era però occorso dopo l’esaurimento della fase istruttoria, in tempo utile solo per la precisazione delle conclusionie con ordinanza in data 3/04/2015, il Tribunaleaveva dichiarato inammissibile (in quanto tardiva ex art. 268 c.p.c.) la documentazione prodotta da Monte dei Paschi di Siena, ordinandone così l’espunzione dal fascicolo.

2. La Corte d’ A ppello di Firenze , con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accoltoil gravame proposto da Daniele Vanni e Roberta Stella avverso la sentenza di prime cure, revocandola condanna solidale di Daniele e Angiolo Vanni al pagamento in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,della somma complessiva di € 396.228,26, oltre interessi fino al saldo e rigettando la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. avanzata da lla banca Monte dei Paschi di Siena;ha condanna to Daniele Vanni e Roberta Stella, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute per il presente giudizio da Purple SPV S.r.l. ; ha condanna to Credito Fondiario s .p. a . al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sostenute da Daniele Vanni e Roberta Stella, così come liquidate in dispositivo. 3.Avverso la sentenza della corte di merito, la società Special Gardant s.p.a.,nella qualità di mandataria -succeduta a Credito Fondiario S.p.A. - della società Siena NPL 2018 S.r.l.,ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi.

Hannoresistito con controricorso il Vanni e la Stella . Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28149/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato distinte e rispettive memorie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente società Special Gardant s.p.a. contesta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 267 e 268 c.p.c. in relazione all’art.360, I comma, n. 3, c.p.c.” per avere la Corte di appello fiorentina erroneamente ritenuto di applicare anche al terzo interveniente le preclusioni già maturate neiconfronti delle parti originarie del giudizio in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità in proposito (Cass.

Sez. U.23.1.2015 n. 1238) e non avere ritenuto, l’ammissibilità dei documenti depositati da Monte Paschi di Sienanel corso del primo grado digiudizio ai fini dell’assolvimento da parte di quest’ultima della prova inmerito alla sussistenza del credito di cui era onerata . 2.Con il secondo motivo di ricorso , denuncia “ In alternativa , q ualora la Corte non dovesse ritenere che la declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta da MPS unitamente all’atto di intervento integri un vizio di cui all’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c”la ”violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, I comma, n. 4,c.p.c.” e sostiene che si tratterebbe di un errore processuale tale determinare la nullità del procedimento e della impugnata pronuncia; errore dal quale sarebbe ulteriormente conseguita la reiezione della domanda di Monte dei Paschi di Siena posto che, come affermato dalla stessa Corte d’appello di Firenze, i documenti di cui trattasi «erano però indispensabili per dimostrare l’esistenza del proprio titolo, ossia il credito, che era presupposto sostanziale dell’azione revocatoria » (cfr. sentenza impugnata, pag.11). 3.I motivi, che stante l’intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. poiché la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28149/2022 Pres.

L.A. Scarano Est. I. Ambrosi giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare orientamento. 3.1.Questa Corte ha riconosciuto da tempo che colui il quale interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum ; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre -ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. 16/10/2008, n. 25264;

Cass. 11/07/2011, n. 15208; Cass. 26/05/2014, n. 11681). È stato pure precisato da questa Corte che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c.non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. 22/12/2015, n. 25798).

Risulta evidente che la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, comma2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo e tali preclusioni istruttorie devono ritenersi riferite sia alle prove costituende che a quelle documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa(Cass. Sez. 3, 22/08/2018, n. 20882; di recente, Cass.

Sez. 3,24/05/2023 n. 14398). C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28149/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi E’ stato altresì affermato che ammettere la possibilità di tardive produzioni documentali, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire (specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un’azione revocatoria, equivalea dedurre la titolarità di un credito verso l’autore dell’atto dispositivo “revocando”), significherebbe privare la controparte della facoltà di fornire prove documentali di segno contrario, tese, ad esempio, a dimostrare fatti estintivi deldiritto di credito oppure l’assenza di pregiudizio per la “fruttuosità” della sua esecuzione.

Del resto,è stato sottolineato che tra “le finalità dell’art. 268, comma 2, c.p.c.” vi è anche quella di assicurare “i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del «regolare e spedito svolgimento del processo» in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso e del «processo equo» tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell’esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti” (così, in motivazione, Cass.

Sez. 3, 5 /10/ 2018, n. 24529 ; da ultimo , in senso conforme,Cass. Sez. 3, 09/05/2023 n. 12463 ; Cass. Sez. 2, 12/07/2023 n. 19901). Correttamente, dunque, è stata ritenuta preclusa la produzione in primo grado della documentazione a sostegno della legittimazione attiva di Monte dei Paschi di Siena; al riguardo,la Corte di merito seppure ha riscontrato che «le prove documentali prodotte dallo stesso istituto di credito(ossia il decreto ingiuntivo non opposto ottenuto contro Vanni Angiolo e Vanni Daniele) erano però indispensabili per dimostrare l’esistenza del proprio titolo, ossia il credito, che era presupposto sostanziale dell’azione revocatoria» ha tuttavia soggiunto che «in assenza di esse, deve considerarsi non adempiuto l’onere della prova ex art. 2697 c.c. e quindi da rigettarsi nel merito la domanda di MPS.

Erroneamente, quindi, il giudice di prime cure ha pronunciato l’azione C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28149/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi revocatoria anche a beneficio di MPS» (foglio 11 non numerato della sentenza impugnata). 3.2.Sotto altro profilo, non giova ai ricorrenti il richiamo alla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite 23/01/2015 n. 1238 , tenuto conto che il richiamato arresto concerne una diversa questione di diritto e cioè quella relativa alla posizione del terzo titolare di diritto autonomo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'articolo 404, co mma 1 , c.p.c. che non può al fine diincidere sull'efficacia del titolo proporre opposizione ex art. 615 c.p.c..

Infine, come correttamente rilevano i controricorrenti,la giurisprudenza di merito richiamata dalla odierna ricorrente (Corte d’ a ppello di Catania n. 1049/2021 e Tribunale Lamezia Terme n. 874/2019) non le giova, in quanto afferisce a fattispecie diverse che non hanno alcuna attinenza con il caso in esame, trattandosi di decisioni relative a produzioni di atti di formazione successiva allascadenza dei termini a norma dell’art. 183 c.p.c. (cfr. Tribunale Lameziacit.) e di atti che dimostrano la situazione legittimante l’intervento e non il diritto di credito,quale presupposto dell’azione revocatoria ( cfr.

Corte d’appello Cataniacit.). 4.Neppure può essere valorizzato quanto affermato nella memoria dalla ricorrente, continuando questa a non offrire e illustrare argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure fondate ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni della prospettata inammissibilità. 5.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente in favore della part e controricorrent e secondo il principio di soccombenza, così come liquidate in dispositivo.

Va dichiarato infine non luogo a provvedere in merito alle spese degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28149/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi euro 8.200,00, di cui e uro 8.0 00,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore deicontroricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari