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Ordinanza — n. 25412/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes appeal judgment for insufficient reasoning on unjust enrichment and negligence liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25412/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed the Brescia Court of Appeal's judgment regarding a claim for unjust enrichment against Marino Garosi. The appellant argued the lower court failed to adequately explain why evidence did not prove Garosi's knowledge of the illicit loan origin or his negligent participation. The Court ruled that the appellate decision was legally flawed because it omitted a required analysis of the negligent element under Article 2043 of the Civil Code and provided insufficient reasoning on the lack of intent.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The appellate court must explicitly address all substantive claims, including negligence, and provide sufficient reasoning to justify the finding of no fault; a decision that omits this analysis or offers tautological reasoning is void.

Parole chiave

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unjust enrichment negligence liability insufficient reasoning appellate review Civil Code 2043 procedural defect quashing judgment insolvenza dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
In effetti, la sentenza impugnata omette qualsiasi riferimento ad una parte della domanda, svolta in via principale dall’originaria società attrice, odierna ricorrente,ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Art. 360 c.p.c.
5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.
art. 2041 c.c
aveva violato l’interesse contrattuale della fiduciante, chiedeva la loro condanna al risarcimento del danno o in subordine,ai sensi dell’art. 2041 c.c..
art. 112 c.p
per violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sulla domanda relativa al possibile profilo colposo oggetto del motivo 1.b§ d’appello”; nello specifico, sostiene che a conferma della travisata chiave di lettura della C.C.
art. 116 c.p
per violazione dell’art. 116 c.p.c.; od, in subordine, vizio di cui all’art.
art. 2729 c.c
per falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.”.
art. 2042 c.c
per falsa applicazione dell’art. 2042 c.c.: applicazione della preclusione derivante dal principio di sussidiarietà in ipotesi di concorso con altra azione di carattere generale (quella di cui all’art.
art. 2043 c.c
In effetti, la sentenza impugnata omette qualsiasi riferimento ad una parte della domanda, svolta in via principale dall’originaria società attrice, odierna ricorrente,ai sensi dell’art. 2043 c.c.
art. 366 c.p
In primo luogo, il ricorso è ampiamente autosufficiente e rispettoso dei canoni previsti dall’art. 366 c.p.c..
art. 348 ter c.p
Ambrosi Ancora, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 17/05/2018 n. 12096
Cass. Sez. L, 17/05/2018 n. 12096).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8656/2020R.G. proposto da CLAUDIO SOCIETÀ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Luca Gastini e Roberto Ligato , giusta procura speciale in calce al ricorso,ex lege domiciliata come da domicilio digitale; –ricorrente – contro Marino GAROSI, rappresentat o e difes o da gli Avv. ti Davide Zagni e Marino Marnelli, giusta procura speciale in calce al controricorso , elettivamente Oggetto:Indebito arricchimento. C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi domiciliatoin ROMA, viale Bruno Buozzi n. 72 presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Prospero Mangilie come da domicilio digitale indicato; –controricorrente – nonché contro PENTAGRAM WEALTH MENAGEMENT s.a. (già PENTAGRAMs.a.); –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 189 /20 23 , pubblicata il 30 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2025 dal la Consiglieradott.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1.Con atto di citazione del 2015 Claudio Società s emplice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova Garosi Marino e Pentagram SA chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale sofferto.

La società attrice deduceva in fatto: - di aver intrattenuto sin dal 1988 un rapporto di consulenza finanziaria e fiduciaria con il rag. Guido Salvini che fino al giugno 2005 era stato Direttore Generale di BankNord s.p.a. e , successivamente,Amministratore Delegato di BKN Fiduciaria Spa (di seguito: BKN); -che tra i rapporti contrattuali intercorsi con BKN, quello rilevante ai fini della presente causa riguardava il mandato fiduciario del 7 maggio 2008 avente ad oggetto la stipula da parte della fiduciaria (BKN), in nome proprio ma per conto della fiduciante Claudio Società semplice, di una Polizza assicurativa emessa da Lombard International Insurance Sa, compagnia di diritto lussemburghese; - che la fiduciaria BKN poteva raccogliere esclusivamente mandati di tipo “statico” cioè limitati alla custodia, amministrazione e restituzione a fine contratto dei cespiti del fiduciante, senza alcun potere di disposizione di essi, salva specifica autorizzazione; - che l a componente finanziaria della Polizza Lombard veniva gestita da Pentagram s.a., società con sede in Svizzera, di cui era socio e amministratore Vittorio C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi Salvini,figlio di Guido, in forza di mandato di gestione concluso in nome della fiduciaria ma per conto della fiduciante; - che l e parti del mandato fiduciario in data 7 maggio 2008 avevano stabilito che il portafoglio della polizza doveva essere costituito da 614.966 Azioni Generali che non avrebbero dovuto essere movimentate; - il premio della polizza di euro 11.907.347 veniva pagato in unica soluzione da Claudio Società semplicemediante conferimento (girata in favore della fiduciaria) delle predette Azioni Generali e, come da accordi, quale gestore della polizza veniva indicata la società Pentagram di cui era amministratore Vittorio Salvini.

La società attrice deduceva, inoltre, di aver appreso dal Commissario liquidatore, dott. Bernardo Draghetti, una volta che BKN era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, che in data 27 gennaio 2009 Massimo Colombo, collaboratore di fiducia di Guido Salvini, pressochè nullatenente e con un reddito di lavoro minimale, aveva ottenuto da Bank Sarasin Co. Ltd con sede a Basilea, un’apertura di credito della ragguardevole somma di euro 5.000.000, aumentata nei mesi successivi a euro 8.000.000 e finalizzata a costituire una Sicav lussemburghese, grazie alle rassicurazioni sulla sua solvibilità fornite da Guido e Vittorio Salvini e alla garanzia prestata, all’insaputa della fiduciante Claudio Società s emplice , rappresentata dalla costituzione in pegno della Polizza Lombard; risultava, in particolare , che in data29 gennaio 2009 BKN, Banca Sarasin, Lombard International S.A. e il dott.

Molino (leg. rapp. di Claudio SS) avevano sottoscritto due accordi: la “Insurance Policy Charge Agreement” (“Contratto di vincolo di garanzia assicurativa”) e la “Insurance Security Assignement Agreement” (Contratto di cessione di garanzia assicurativa”)e che, costituito il vincolo pignoratizio sulla polizza, all’insaputa del fiduciante (Claudio Società Semplice ), a garanzia di una linea di credito a soggetto sprovvisto diqualsivoglia capacità di rimborso delle somme, Massimo Colombo dirottava su di un conto estero la somma mutuata (complessivamente euro 8.000.000) eche Banca Sarasin, a fronte del mancato rimborso della somma erogata, l’1 luglio 2010 riscattava la polizza Lombard ricevuta in pegno, - che be neficiario finale della somma C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi risultò essere Garosi Marino il quale,al solo fine di ricevere il danaro da Guido Salvini (e non da BKN di cui non risultava essere fiduciante) -danaro che, a detta di Garosi, doveva essergli restituito da Guido Salvini cui anni addietro aveva consegnato venti miliardi di lire - aveva costituito in Lussemburgo la società Coltren s.a. ed aperto un conto corrente. Tanto premesso, la società attrice assumendo che Marino Garosi non poteva non conoscere la provenienza illecita del danaro a lui bonificato da parte di un soggetto (Massimo Colombo) del tutto estraneo e che Pentagram s.a. aveva violato l’interesse contrattuale della fiduciante, chiedeva la loro condanna al risarcimento del danno o in subordine,ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Il Tribunale di Mantova , c on sentenza n. 109/2019 , accoglieva la domanda nei confronti di Pentagrams.a. e condannava quest’ultima a risarcire il danno sofferto dalla società attrice pari a Euro 8.070.957 nonché al rimborso delle spese legali; respingeva la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Marino Garosi e condannava la società attrice alla rifusione in suo favore delle spese di lite. In particolare, il Tribunale riteneva che la partecipazione di Marino Garosi al fatto illecito non fosse stata provata tant’è che nel giudizio penale egli aveva ricoperto il ruolo di teste del Pubblico Ministero; respingeva infinela domanda di condanna di Garosi Marino ex art. 2041 c.c. in ragione della natura residuale di tale azione.

2. Avverso la sentenza di prime cure , la Claudio Società s emplice ha proposto appelloche è stato rigettato dalla Corte d’appello di Brescia con la sentenza qui impugnata.Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e respinto sia la domanda risarcitoria sia quella ex art. 2041 c.c..

3. A vverso la sentenza qui impugnata , Claudio S ocietà semplice ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motiv i . Ha resistito con controricorso Marino Garosi. Sebbene intimata , la Pentagram Wealth Management s.a. (già Pentagram s.a.) non ha ritenuto di svolgere difese nel rpesente giudizio di legittimità. C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La parte ricorrente e la parte controricorrentehanno depositato distinte e rispettive memorie.

Ragioni della decisione 1.La società ricorrente c on un primo gruppo di motivi (in particolare, dal primo al sesto) contesta il rigetto dei motivi d’appello concernenti la domanda risarcitoriada parte della sentenza impugnata. 1.1.Con il primo motivo denuncia il “ Vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.a§ di appello”;in particolare, dopo aver, in sintesi , esposto le ragioni di doglianza formulate con il primo motivo d’appello, la società ricorrente ha premesso che il Tribunale in prime cure “aveva distinto il complesso illecito per cui è causa fra un c.d.

“primo segmento (quello cioè che ha avuto ad oggetto il vincolo invito dominod ella polizza di Claudio S. s . da parte della fiduciaria BKN, il conseguimento del mutuo da parte del sig. Colombo presso Bank Sarasin e la disposizione, da parte del sig. Colombo, del denaro mutuato) la responsabilità della sola Pentagram, la quale, in veste di gestore della polizza e quindi contro l’interesse della fiduciante, odierna ricorrente, aveva agevolato, con le consapevoli e false referenze del patrimonio del Colombo, un’operazione di mutuo caratterizzata da una falsa istruttoria ai danni del sostanziale garante inconsapevole” ed un “secondo segmento” (“ovvero, nel trasferimento della somma finanziata [nds d]al sig.

Colombo sul conto corrente intestato alla società Coltren riferibile a Garosi” – cfr pag. 20 della sentenza di 1° grado)”, specificando appunto che “la posizione del sig. Garosi …. quale beneficiario ultimo della somma pari ad Euro 8.070.957,63 viene in rilievo nel secondo segmento…” e che, solo a quest’ultimo specifico riguardo, seppur in modo del tutto apodittico, il Tribunale aveva ritenuto che “la sua partecipazione…dolosa o colposa, al fatto illecito non risulta provata…” (ossia, non risulterebbe provato che Garosi abbia accettato le somme di cui sopra, con la già nota preparazione, cosciente – C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi ovvero ignorando colposamente – non trattarsi di denaro suo, e quindi di illecita provenienza)” (pag. 19 in ricorso). Parte ricorrente lamenta che l’ iter logico seguito della decisione della Corte d’appello “ appa re puramente apparente, ovvero integralmente perplesso, assolutamente inidoneo”a rendere edotta la parte appellante, che ne chiedeva conto, di quali elementi istruttori suffragassero l’affermazione svolta dal Tribunale in prime cure (oggetto di gravame) che, senza alcun cenno di puntuale riscontro con gli atti di causa, avevaaffermato che Garosi non avrebbe avuto contezza (su un piano doloso od anche solo colposo) della provenienza illecita del denaro ricevuto.

In proposito, lamenta che la Corte d’ a ppello di Brescia non solo non è stata in grado di indicare quali fossero i puntuali riferimenti istruttori che sorreggevano il decisum del Tribunale di Mantova riguardo al c.d. primo segmento, ma ha aggiunto al riguardo anche una ricostruzione di illecito in termini del tutto estranei a quella fatta dal Tribunale di Mantova(in ricorso pag. 20), affermando che « gli elementi probatori acquisiti non consentivano di ritenere esistente un’intesa tra Marino Garosi e Pentagram di Vittorio Salvini in forza della quale il primo dovesse favorire l’erogazione del mutuo, dando rassicurazioni sulla solvibilità del mutuatario, essendo a conoscenza dell’illiceità della costituzione in pegno della polizza Lombard (conoscenza che invece Pentagram non poteva non avere inquanto gestore della polizza)» (cfr pag. 9 sentenza impugnata).

A parere della società ricorrente, in conclusione, la sentenza impugnata sarebbenulla, in quanto mancante del requisito di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., per come orientato dall’art. 111, comma 6 , Cost. ( richiama , in proposito , l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in particolareCass. n. 7090/22). 1.2. Con il secondo motivo , denuncia il “ Vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sulla domanda relativa al possibile profilo colposo oggetto del motivo 1.b§ d’appello”; nello specifico, sostiene che a conferma della travisata chiave di lettura della C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi vicenda data dalla Corte d’appello, questa avrebbe ritenuto “ «s i tratta tuttavia, di accertare se, al di fuori del caso di concorso nell’illecito commesso da Pentagram [nds che per il vero, di contro, il Tribunale di Mantova non aveva affatto ipotizzato], nella condotta tenuta da Garosi Marino siano o meno ravvisabiligli estremi di un’ipotesi delittuosa e, in particolare, di quella della ricettazione come prospettata da parte appellante.» (pagg. 9 - 10 sentenza impugnata)” (in ricorso, pag. 22). Sostiene parte ricorrente che, pur avendo il Giudice di secondo grado correttamente colto e ripercorso, nella sua interezza, il tema di fondo del secondo motivo di appello ove era denunciatal’erroneità del giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla mancanza di prova della responsabilità di Marino Garosi, c onsiderato che « la condotta contestata era costituita dall’avere il Garosi accettato enormi somme di denaro sapendo o ignorando con grave colpa della loro illecita provenienza…» ( pag. 8 della sent enza impugnata), ha poi focalizzato il proprio scrutinio in ordine alla sola prospettiva della condotta dolosa, totalmente pretermettendo qualsiasi cenno di disamina alla sussistenza di un profilo soggettivo anche solo colposo (da considerarsi non meno rilevante e fondante il diritto al risarcimento del danno patrimoniale accertato, ancorchè ad oggi ascritto alla sola responsabilità di Pentagram S.a.).

Pertanto, parte ricorrente denuncia che la Corte d’appello di Brescia, a dispetto del corretto inquadramento del capo della sentenza di primo grado che era statoimpugnato e del tenore del motivo d’appello 1.b§, si è soffermata su un giudizio di mera disamina della prospettiva dolosa del comportamento di Garosi, senza cioè spendere una sola parola onde giustificare se e,nel caso, perché, detto comportamento potesse anche essere ritenuto eventualmente esente da qualsivoglia censura a titolo di colpa. 1.3. Con il terzo motivo , la società ricorrente lamenta il “ Vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.b§ di appello (la vicenda viene motivata e ricostruita senza in alcun modo considerare che Garosi richiese infine, come da suo doc. 10, a BKN il pagamento per cui è causa); in C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi subordine, vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., per aver la sentenza impugnata totalmente pretermesso la considerazione del fatto per cui Garosi richiese infine (come da suo doc.

10) a BKN il pagamento per cui è causa”; denuncia nello specificoche la motivazione della sentenza impugnata si pone sotto la soglia del minimo costituzionale per aver fatto “scomparire del tutto”, dalla ricostruzione della fase preparatoria dell’afflusso del danaro in Lussemburgo, qualsivoglia riferimento a BKN, società cui fu poi indirizzata la formale richiesta di pagamento da parte di Garosi. Difatti, Garosi, asserito creditore di Guido Salvini, veniva dal predetto invitato a chiedere –o, ad ogni buon conto, chiede–a BKN, “di cui non risultava essere fiduciante” (pag. 6 della sentenza impugnata), un pagamento di Euro 5.000.000,00, ricevendone poi 8.000.000,00, oltretutto, poi , bonificatigli da una persona fisica sconosciuta (Massimo Colombo). 1.4.Con il quarto motivo, denuncia il “Vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.b§ di appello; in parte qua, vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 116 c.p.c.; od, in subordine, vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli artt. 2730-2735 c.c.”; lamenta l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all’affermazione (cfr pag. 10 sentenza impugnata) sulla sussistenza di un credito dello stesso Garosi nei confronti di Guido Salvini avente misura compatibile, intanto con la misura della richiesta fatta da Garosi come nel suddetto proprio doc. 10 (Euro 5.000.000,00),e poi, comunque, con la misura effettivamente percepita (Euro 8.000.000,00); e quindi, per tale via, ha accertato l’esistenza di un animusnon riprovevole.

Denuncia,inoltre, che tale scelta di giudizio riveli “un plateale abuso del potere di libero e prudente apprezzamento del materiale istruttorio ex art. 116 c.p.c., essendosi attribuito valore istruttorio a dichiarazioni stragiudizialmente rese dalla stessa parte processuale alla quale le stesse giovano, di contro al chiaro disposto degli art. 2730-2735 c.c.” (in ricorso pag. 32). C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi 1.5. Con il quinto motivo , la società ricorrente denuncia il “ Vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.b§ di appello, per travisamento dei contenuti oggettivi del doc. 21 di Claudio S.s. (deposizione teste Prof. Martellini)”. 1.6.Con il sesto motivo, lamenta il “ Vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.: ancora, assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.b§ di appello; in subordine, vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.”. 2.Con gli ultimi due motivi di ricorso, infine, la parte ricorrentecontesta il rigetto del motiv o d’appello concernent e la domanda di indennizzo per ingiusto arricchimentoda parte della sentenza impugnata; 2.1.In particolare, con il settimo motivo, lamenta il “ Vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 2042 c.c.: applicazione della preclusione derivante dal principio di sussidiarietà in ipotesi di concorso con altra azione di carattere generale (quella di cui all’art. 2043 c.c.).”; nello specifico, denuncia che Corte d’ a ppello di Brescia, appiattendosi su una sbrigativa ed erronea considerazione del Tribunale di Mantova, ha fatto applicazione del principio di sussidiarietà disciplinato dall’art. 2042 c.c. respingendo l’azione di ingiusto arricchimento che, in via subordinata, l’odierna ricorrente aveva svolto per l’ipotesi in cui non fosse stata accolta per qualunqueragione quella principale proposta ex art. 2043 c.c. .

Assumela ricorrente che la decisione di rigetto si porrebbe in contrasto con quanto già affermato in giurisprudenza (Cass. Civ. 7348/94; ed ancora Cass. Civ. 4620/12) e poi, di recente , ribadito dalla sentenza n. 843/20, secondo cui è ammissibile l’azione di arricchimento quando l’azione, teoricamente spettante all’impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., riportata nell’ultima pagina della memoria di replica depositata da Claudio S.s. al termine del processo d’appello.

Poiché Claudio S.s. ha svolto, appunto, C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi in cumulo l’azione generale da illecito (artt. 2043- 185 c.p.) e, in via subordinata, quella di cui all’art. 2041 c.c. 2.2.Con l’ottavo motivo, lamenta il “ Vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.: applicazione della preclusione derivante dal principio di necessaria unicità del fatto alla base dell’art. 2041 c.c. in ipotesi arricchimento/impoverimento mediato puramente preordinata e strumentale, ossia a titolo gratuito; in subordine, vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sulla 2 ratio di rigetto del motivo 2.§ di appello.”; in particolare contesta che la “sentenza impugnata sovverte, senza alcun cenno di rafforzata motivazione, anche il consolidato principio in forza del quale è ammessa eccezione al requisito in disamina (quello cioè dell’esperibilità dell’azione ex art. 2041 c.c. solo allorchè si sia in presenza della cd “unicità del fatto causativo”) allorchè l’arricchimento sia stato “mediato” (ossia prodotto più fatti di arricchimento/impoverimento) da uno o più passaggi a titolo gratuito, il che avviene, solitamente, proprio nei casi come quello della specie, allorchè tutti i termini soggettivi attraversati dall’arricchimento abbiano inteso avvalersi a fini illeciti (ossia, di frode delle ragioni dell’impoverita Claudio S.s.) della provvista per attuare quello che era l’approdo finale, ossia, lo spostamento patrimoniale sin da principio pianificato” (in ricorso pag. 43). 3.In via preliminare, vanno respint e le eccezion i di inammissibilità del ricorsosollevate dal controricorrente Marino Garosi perché infondat e .

In primo luogo, il ricorso è ampiamente autosufficiente e rispettoso dei canoni previsti dall’art. 366 c.p.c.. Inoltre, l’asserita erroneità dello svolgimento della censura di nullità della sentenza che avrebbe dovuto essere formulato ai sensi del n. 5 dell’art.360 comma 1 c.p.c. non sussiste, tenuto conto che contrariamento a quanto sostenuto dal controricorrente il profilo di critica viene adeguatamente posto secondo il modello di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. (e art. 111,commma 6, Cost.) . C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi Ancora, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 2, 10/03/2014 n. 5528 , Cass. Sez. 3, 28/02/2023 n. 5947 ), indicazione che la società ricorrente ha fornito adeguatam ente nel caso in esamenel corpo del ricorso.

Quanto alla circostanza che i singol i motiv i sia no articolat i in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, essa non costituisce di per sé , come da tempo affermato da questa Corte, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass.

Sez U, 06/05/2015 n. 9100; Cass. Sez. 1 9/12/2021n.39169). 4.Venendo all’esame del merito del ricorso, il primo e secondo motiv i sonofondati. 4.1. Quanto al primo motivo, effettivamente l’ impianto motivazionale della sentenza impugnata si rivelaapparente, obiettivamente assertiv o e non rispettosodel c.d. “minimo costituzionale”. 4.1.1.In proposito, è stato già ripetutamente affermato da questa Corte che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (cfr. Cass. Sez. U, 7/04 /2014 n. 8053 e, più di recente, Cass. Sez. 3, 14/11/2019, n. 29495 ; Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248;Cass. Sez. 3, n. 4166 del 15/02/2024). Nello stesso solco è stato evidenziato che non è possibile dedurre una censura di nullità della sentenza basandola su un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra tante, di recente, Cass.

Sez. 1, 1/03/2022 n. 6774). Violazioni, che, nella specie, risultano sussistentidalla mera lettura della sentenza impugnata. 4.1.2.Ebbene, l a Corte d’appello dopo aver premesso che l’appellante aveva denunciatola parziale nullità della sentenza, per difetto di motivazione del capo decisorio di rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di Marino Garosi,giustificato in prime cure dalla mancata prova dell’elemento soggettivo dell’illecito, non ha spiegato, se non formalmente, quali elementi istruttori suffragassero l’argomentazione svoltadal Tribunale in prime cure al riguardoche, a sua volta , si era limitato ad affermare come il convenuto Garosi non avesseavuto contezza (su un piano doloso od anche solo colposo) della provenienza illecita del denaro ricevuto.

Sul punto, laCorte bresciana si è limitata ad affermare che « il T ribunale di Mantova ha ritenuto non provata la partecipazione di Marino Garosi all’illecito commesso da Pentagram S.A.», soggiungendo nel contempo che tale conclusione fosse «senz’altro condivisibile in quanto gli elementi probatori acquisiti non consentivano di ritenere esistente un’intesa tra Marino Garosi e Pentagram di Vittorio Salvini in forza della quale il primo dovesse favorire l’erogazione del mutuo, dando rassicurazioni sulla solvibilità del mutuatario, essendo a conoscenza dell’illiceità della costituzione in pegno della polizza C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi Lombard (conoscenza che, invece, Pentagram non poteva non avere in quanto gestore della polizza)»(cfr pag. 9 della sentenza impugnata).. In proposito, i l Giudice d’appello non indica quali siano “ gli elementi probatori acquisiti”tali da fondare la decisione del Tribunale di Mantova e non spiega in modo comprensibile le ragioni del perchè non pote sse ritenersi sussistente “un’intesa” tra Marino Garosi e Pentagram di Vittorio Salvini , limitandosi sul punto ad esprimere una argomentazione laconica e assertiva , ai limiti del tautologico, come sopra meglio trascritto. 4.2.

E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso. In effetti, la sentenza impugnata omette qualsiasi riferimento ad una parte della domanda, svolta in via principale dall’originaria società attrice, odierna ricorrente,ai sensi dell’art. 2043 c.c. ( riproposta con il primo motivo d’appello), incentrata sulla disamina dell’elemento psicologico colposo che pure ne avrebbe consentito l’accoglimento ; in particolare , a fronte dell’esplicita affermazione del Tribunale di Mantova che escludeva, in relazione al Garosi, la domandaattorea veicolata dal disposto dell’art. 2043 c.c. di una “sua partecipazione … dolosa o colposa al fatto illecito” e dello specifico motivo d’impugnazione ripropostoda parte appellante, la Corte bresciana ha omesso del tuttodi esaminare il profilo psicologico colposo del Garosi.

All’evidenza,il sillogismo seguito dalla Corte d’appello non è percepibile, risultando la motivazione effettivamente carente del giudizio di fatto;si tratta di motivazione, benché graficamente esistente, tuttavia intrinsecamente contraddittoria che non consente di individuare il procedimento logico- giuridico seguito dal giudice dell’appello per la formazione del proprio convincimento e posto a base della decisione (tra tante, v. Cass. Sez. L, 17/05/2018 n. 12096). 5.Il ricorso va accolto in relazione al primo e secondo motiv i di ricorso, assorbiti tutti i restanti.

La sentenza impugnata va cassatain relazione ai motivi accolt i e rinvia ta alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione personale, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità. C.C. 26.05.2025 r.g.n. 8656/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi P.Q.M La Corte accoglieil pr