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Ordinanza — n. 25353/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' mutual withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25353/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal of the request by both parties. Patrizia Del Po, heir to Vanda Lichetenberg, had filed an appeal against a lower court judgment regarding IDEA Cooperativa Sociale, but both legal representatives subsequently signed formal acts of renunciation and acceptance. The court ruled that this procedural act legally terminated the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and a mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished when both parties mutually withdraw the appeal, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of cassation c.p.c. articles 390 391 litigation termination mutual renunciation of suit petizione d'eredità controversie patrimoniali domanda di concordato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6888 del 3/04/2015
Valle dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass.
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5945/2023 R.G. proposto da DEL PO PATRIZA QUALE EREDE DI LICHE TENBERG VANDA, domiciliata per legge in ROMA alla piazza Cavour n. 1, presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato GIURGOLA ALESSANDRA (GRGLSN66M43E506J) , domiciliata digitalmente per legge -ricorrente – contro IDEA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via LUCREZIO CARO, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA (CCCSBN62E41H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFA MASSIMO (RFFMSM61M28L483W)), domiciliati digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 520/2022depositata il 22/12/2022.

R.g. n. 5945 del 2023 Ad. 5/05/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 5/05/2025 , dal Consigliere CristianoValle. FATTI DI CAUSA Patrizia Del Po, quale erede di Vanda Lichetenberg, ha impugnato, con tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 520 del 22/12/2022 resa nella controversia con la Idea SocietàCooperativa Sociale S.C.A.R.L. La S.c.a.r.l. Idea Cooperativa Sociale ha resistivo con controricorso. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 5/05/2025 per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e la sola ricorrente ha depositato memoria.

All’adunanza camerale suddetta il Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorsocorredato d ella relativa accettazione; Da taleatto risulta che la rinuncia , e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dal difensore della società controricorrente, sono ritual i .

A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultandoadempiuti i requisiti di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può accogliersi la concorde richiesta di compensazione delle stesse formulata da entrambe le parti, come risulta peraltro dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione; Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto R.g. n. 5945 del 2023 Ad. 5/05/2025; estensore:

C. Valle dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 0 1) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di