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Decreto — n. 25333/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 25333/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer, challenged a second-instance judgment against the Presidency of the Council of Ministers and several ministries. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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renunciation of appeal case definition proposal extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs allocation silence as waiver Cassation appeal dismissal eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n.3890/2024 depositata il 03/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n.3890/2024 depositata il 03/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1178/2025 R.G. proposto da : RAITERI MONICA, RABITTI CARLA, REDETTI GIUSEPPE, SANDEI FURIO, RIGONI CARLA, ROTOLO UGO, SALA PIERO, RAVELLI VITALE, TOLOMELLI STEFANO, SCARPELLINI ATTILIO, SOTTILI GLORIA, SCARPINELLA CLAUDIO, SAVINI PAOLO, TUDISCO ALFONSO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., MINISTERO DELL ’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n.3890/2024 depositata il 03/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deci