Cassation court allows appeal against second instance for misallocation of burden of proof regarding assignment of future credit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision, which had dismissed Air Coop's opposition to a money judgment by Banca Agricola Commerciale. The lower courts incorrectly placed the burden of proving the existence of a future credit on the debtor, ignoring that the creditor must prove the conditions for the assignment of such a credit. Consequently, the Court of Appeal failed to apply the correct rules of evidence distribution under Article 2697 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; When an assignment concerns a future or contingent credit, the assignee must prove the occurrence of the credit's existence, and the assignor cannot be required to prove the constitutive facts of the claim.
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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13914/2022 R.G. proposto da AIR –COOP SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Federica Manenti, Massimiliano Semprini e Luca Zamagni, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv. Matteo Acciari, con domicilio digitale come per legge -ricorrente- contro BANCA AGRICOLA COMMERCIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Sandro Turini e dall’avv. Giorgio Vasi, domiciliodigitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Bologna n. 654 /20 2 2 , pubblicata in data21 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 4 aprile2025 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1. Air Coop Società Cooperativa a r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto daBanca Agricola Commerciale s.p.a. per il recupero del credito derivante dalla fattura n. 4/2012 , dell’importo di euro 242.000,00,emessa nei confronti dell’oppone nte dalla società Aeradria s.p.a. (che gestiva in concessione lo scalo aeroportuale riminese), chelo aveva ceduto all’opposta.
Deducendo di essere venuta a conoscenza della avvenuta cessione in data 12 dicembre 2012, rappresentava che dall’importo ingiunto dovevano essere detratti i pagamenti medio tempore intervenuti per un importo pari ad euro 100.000,00 e che la ulteriore somma residua non era dovuta, come emergeva dalla nota di credito del 31 dicembre 2012, con la quale Aeradria s.p.a. aveva stornato la maggior somma esposta in fattura, in ragione della compensazione dei rapporti di credito/debito tra l’opponente e la cedente, regolati dal contratto di subconcessione tra le stesse intercorso.
Il Tribunale di Rimini revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando dovuto ilminor importo di euro 142.000,00 e rilevando che Air Coop non aveva dimostrato che il controcredito eccepito in compensazione nei confronti della cedente, pari ad euro 144.598,63 , risultante dalla nota di credito del 31 dicembre 2012, fosse venuto ad esistenza prima del 12 dicembre 2012, data di comunicazione dell’avvenuta cessione.
2. La sentenza, impugnata da Air Coop e da Banca Agricola Commerciale s.p.a., è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna. Pe r quel che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha osservato che la nota di credito non conteneva alcun riferimento alla fattura n. 4/2012 azionata con il ricorso monitorio ed era priva di valore probatorio, perché emessa da soggetto (Aeradria s.p.a.) non più titolare del credito già ceduto, con la conseguenza che non poteva ritenersi provato che ‹‹ la residua somma di euro 142.000,00 (dovuta in base al credito ceduto contenuto nella fattura n. 4/2012) fosse stata saldata tramite una nota di credito che contiene [ conteneva ] un espresso riferimento ad altra e diversa fattura››.
3. Air Coop Società Cooperativa a responsabilità limitata ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, con sei motivi. Banca Agricola Commerciale s.p.a. resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. , in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo l a ricorrent e denunzia ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. ›› , lamentando che la Corte territoriale avrebbe posto a suo carico, anziché a carico del creditore cessionario, l‘onere di provare l’esistenza e gli elementi costitutivi del credito ceduto. Precisa, al riguardo, che la cessione del credito aveva ad oggetto un credito futuro ed eventuale, e precisamente un canone di subconcessione da calcolare in rapporto al numero dei passeggeri transitati per l’aeroporto di Rimini, e che parte del credito ceduto non era mai venuto ad esistenza, stante il calo dei passeggeri registrati a fine anno 2012 , che comportava un canone inferiore a quello fatturato.
2. Con il secondo motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, la ricorrente impugna la decisione perché contenente argomentazioni tra loro inconciliabili, sottolineando che, da un lato, la Corte d’appello aveva correttamente affermato che il contratto di subconcessione prevedeva che l’originaria creditrice Aeradria s.p,a. avesse diritto ad un maggiore canone a fronte della comunicazione, supportata da idonea documentazione, del maggior numero di passeggeri in transito per l’aeroporto, ma, dall’altro, aveva respinto il gravame sull’assunto che non fosse stataofferta prova del numero dei passeggeri in transito , né allegato il calcolo del canone dovuto.
3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia omesso di prendere in considerazione la nota di credito n. 239/09 emessa da Aeradria s.p.a. il 31 dicembre 2012, depositata come doc. n. 5 in primo grado, contenente l’indicazione del numero dei passeggeri transitati nel 2012 ed il calcolo del canone dovuto per il medesimo anno, documento che, se esaminato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.
4. Con il quarto motivo, denunciando omesso esame di un elemento di prova decisivo rappresentato da un documento, nonché violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., la ricorrente ripropone, sotto il diverso profilo della nullità della sentenza per difetto di motivazione, la questione dell’omessa valutazione del documento n. 5 del fascicolo di parte di primo grado, già richiamato al precedente motivo.
5. Con il quinto motivo – rubricato: art. 360 n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza perché la motivazione contiene affermazioni e argomentazioni contraddittorie e tra loro logicamente inconciliabili – la ricorrente sostiene che la sentenza, con motivazione incomprensibile ed illogica, dapprima chiarisce che non era stata eccepita la compensazione, ma l’inesistenza del credito ceduto e, subito dopo,afferma che la nota di credito emessa dalla cedente non sarebbe idonea a provare la compensazione; con riguardo poi alla nota di credito, per un verso ha escluso che il documento costituisse prova idonea a dimostrare l’esatta quantificazione del credito e, per altro verso, ha considerato la medesima nota di credito documento idoneoa provare che la riduzione del credito si riferi va ad una fattura diversa da quella che riguardava il credito ceduto.
6. Con il sesto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 cod. civ., la ricorrente attinge la decisione gravata là dove la Corte d’appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che i pagamenti eseguiti avevano estinto il debito derivante dalla fattura n. 4/2012, sottolineandoche tale ultima fattura, per la quale aveva già corrisposto un acconto di euro 100.000,00, non era stata saldata perché già alla data di scadenza (30 settembre 2012) era emerso che gli acconti versati erano superiori al canone prevedibile per quell’anno, tenuto conto dell’andamento del traffico dei passeggeri.
7. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati. 7.1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il rapporto tra l’odierna ricorrente e la cedente Aeradria s.p.a. era regolato da un contratto di subconcessione, che prevedeva, all’art. 4, che, a fronte di un corrispettivo annuo minimo, Aeradria s.p.a. avrebbe avuto diritto ad un maggiore compenso, variabile, direttamente collegato al numero dei passeggeri russi in transito per l’aeroporto di Rimini, e subordinato all’onere, a carico della stessa società, di comunicare e documentare tale dato.
L’odierna ricorrente, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca Agricola Commerciale, fondato sulla fattura n. 4/2012 emessa da Aeradria s.p.a., come rilevato dai giudici di appello e come esposto alle pagine 4 e 5 del ricorso, non ha opposto in compensazione un controcredito, ma ha piuttosto dedotto che, al momento in cui aveva ricevuto il sollecito di pagamento, aveva già pagato alla creditrice originaria Aeradria s.p.a., a titolo di acconto, l’importo di euro 100 . 000,00 tramite bonifici bancari e che non era tenuta a corrispondere il residuo importo, pari ad euro 142.000,00, perché stornato dalla società emittente la fattura con nota di credito del 31 dicembre 2012, tenuto conto d i quanto previsto da l contratto di subconcessione .
Secondo la prospettazione difensiva di Air Coop, dunque, la somma residua di euro 142.000,00, pretesa dalla Banca cessionaria, riferendosi alla quota del canone variabile in relazione al traffico dei passeggeri, non era dovuta, trattandosi di credito meramente eventuale, non ancora venuto ad esistenza, e che sarebbe sorto solo se fosse stato documentato, dalla creditrice, il numero dei passeggeri effettivamente transitati per lo scalo aeroportuale riminese. 7.2. Avendo la ricorrente contestato l’esistenza stessa del credito originariamente vantato da Aeradria s.p.a. e poi ceduto alla Banca odierna controricorrente, evidenziando che il numero dei passeggeri in transito rappresentava un elemento costitutivo dell’eventuale maggior canone e che era onere del creditore documentare tale dato, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova.
Difatti, i giudici di secondo grado sono pervenuti al rigetto del gravame, limitandosi a rilevare che la nota di credito del 21 dicembre 2012, richiamat a a supporto della dedotta inesistenza del residuo credito di euro 142.000,00, non si riferiva alla fattura n. 4/2012 azionata, ma ad altra e diversa fattura e che non poteva, conseguentemente, ritenersi raggiunta la prova che la odierna ricorrente “avesse saldato” la fattura di cui la Banca pretendeva il pagamento. Così argomentando hanno , tuttavia, trascurato di considerare che il numero dei passeggeri, incidendo sull’entità del credito, integrava fatto costitutivo della pretesa azionata, giacchésolo dimostrando il raggiungimento di un certo numero di passeggeri la cedente avrebbe avuto diritto al maggior canone, ed hanno fatto erroneamente gravare sulla ricorrente l’onere di fornire prova del credito oggetto di cessione, sebbene fosse la Banca cessionaria, che agiva per ottenere il pagamento della residua somma portata dalla fattura, a dover dimostrare l a venuta ad esistenza d i quel credito eventuale.
Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, quando la cessione ha ad oggetto un credito eventuale e futuro, l’effetto traslativo del credito si produce solo al momento della sua venuta ad esistenza (Cass., sez. 3, 17/01/2012, n. 551), con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione (Cass., sez. 1, 10/12/2018, n. 31896; Cass., sez. 1, 02/10/2023, n. 27690). La Corte, ponendo l'onere della prova della venuta ad esistenza del credito eventuale e futuro a carico di una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., s ez. 3, 29/05/2018, n. 13395) è, quindi, incorsa nell a denunciata violazione del precetto di cui all'art. 2697 c od. civ . ed ha reso una motivazione contraddittoria, integrante il vizio contestato con il secondo motivo in esame, laddove ha dapprima affermato che il contratto di subconcessione imponeva alla creditrice Aeradria s.p.a., al fine di ottenere un canone maggiore, di documentare il maggior numero di passeggeri in transito per l’aeroporto e, subito dopo, che la debitrice ceduta (Air Coop) non avesse allegato e provato il numero dei passeggeri in transito, né il calcolo del canone realmente dovuto.
8. L’accoglimento dei primi due motivi consente di dichiarare assorbiti i restanti, tutti incentrati sullaomessa o carente valutazione della nota di credito n. 239/09 del 31 dicembre 2012, prodotta dalla ricorrente come doc. sub 5 nel giudizio di primo grado.
9. In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo e dichiarati assorbiti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente Corte d’appello, in diversa composizione, per il riesame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bolo